Tribunale, Sentenza T-133/24
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 21 May 2025. — KnitPro International v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark representing chevrons between two parallel lines – Absolute ground for invalidity – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – Examination of the grounds for invalidity by the Grand Board of Appeal. — Case T-133/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di KnitPro International contro la decisione del Gran Board of Appeal che aveva dichiarato nullo un marchio UE figurativo rappresentante chevron tra due linee parallele. La Corte ritiene che il segno, per la sua estrema semplicità e natura decorativa, non si discosti significativamente dalle consuetudini del settore e non sia idoneo a indicare l’origine commerciale dei prodotti. È confermato quindi il difetto di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Marchio UE figurativo raffigurante chevron tra due linee parallele: esclusione per difetto di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
La questione giuridica
Se il Gran Board of Appeal avesse correttamente annullato la registrazione del segno figurativo consistente in un motivo ripetuto di chevron tra due linee parallele per difetto di carattere distintivo, applicando l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; in particolare, se il segno dovesse essere valutato come registrato e non come usato, se fosse applicabile la giurisprudenza sui segni inseparabili dall'aspetto del prodotto, e se il motivo fosse sufficientemente originale o solo decorativo.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un marchio figurativo consistente in un semplice motivo geometrico ripetuto, destinato a essere apposto su beni non standardizzati, è nullo se non si discosta in misura significativa dalle norme o consuetudini del settore e non consente al pubblico di percepirne immediatamente l’origine التجارية; il carattere decorativo o la mera attrattiva estetica non bastano a conferire distintività. La valutazione deve essere compiuta sul segno come registrato, ma tenendo conto dell’uso prevedibile in relazione ai beni designati; in tali condizioni, il Gran Board of Appeal ha legittimamente concluso per la mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE figurativo rappresentante chevron tra due linee parallele: difetto di carattere distintivo
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro la decisione del Gran Board of Appeal dell’EUIPO in un procedimento di nullità di marchio UE. Oggetto del contendere è un segno figurativo registrato per ferri da maglia e uncinetti, consistenze nel suo valore distintivo e nella corretta applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il segno era stato depositato nel 2010 con la descrizione di «repeated geometric design» e registrato per la classe 26. Nel 2013 era stata proposta domanda di declaratoria di nullità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009.
La Cancellation Division aveva respinto la domanda. In appello, il primo Board of Appeal aveva accolto la nullità per difetto di distintività, ma il Tribunale aveva annullato tale decisione per aver valutato il segno come usato e non come registrato. Dopo un nuovo esame, il Gran Board of Appeal ha nuovamente dichiarato nullo il marchio per violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), rinviando alla Cancellation Division la verifica dell’eventuale distintività acquisita con l’uso ex articolo 7, paragrafo 3.
Oggetto del ricorso
Dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha poi limitato le proprie domande all’annullamento della sola parte della decisione che confermava la nullità ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Le censure vertevano essenzialmente su cinque profili:
- uso del prodotto reale anziché del marchio come registrato;
- errata applicazione del test del significativo scostamento dalle norme del settore;
- percezione del pubblico e supposto richiamo al legno;
- qualificazione del segno come puramente decorativo;
- asserita contraddittorietà della motivazione.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale precisa anzitutto che, poiché la domanda di registrazione risale al 15 febbraio 2010, si applica la versione sostanziale del regolamento n. 207/2009 anteriore alle modifiche del 2015. Ricorda poi che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo e che tale carattere sussiste solo se il segno consente di identificare l’origine commerciale dei prodotti e di distinguerli da quelli di altre imprese.
Valutazione del segno come registrato
Il Tribunale respinge la doglianza secondo cui il Gran Board of Appeal avrebbe nuovamente fondato il proprio ragionamento sull’aspetto dei prodotti commercializzati. Al contrario, rileva che il Board ha preso le mosse dalla rappresentazione grafica depositata e registrata, considerando solo l’impressione del segno in bianco e nero. Il richiamo alla natura dei prodotti e alle possibili modalità d’uso del marchio è ritenuto legittimo, poiché la distintività deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti, comprese le modalità d’uso economicamente plausibili.
Applicabilità della giurisprudenza sui segni inseparabili dall’aspetto del prodotto
Il Tribunale afferma che la giurisprudenza secondo cui un segno, quando è indistinguibile dall’aspetto del prodotto, deve discostarsi significativamente dalle norme o consuetudini del settore, non si limita ai marchi tridimensionali, ma si estende anche ai marchi figurativi bidimensionali quando il pubblico possa percepirli come rappresentazione della forma del bene o di una sua parte. Nel caso concreto, il segno, essendo un motivo geometrico semplice e ripetitivo, poteva essere apposto come motivo di superficie su ferri da maglia e uncinetti; perciò, il pubblico poteva percepirlo come inseparabile dall’aspetto di una parte del prodotto. Ne consegue che il Gran Board of Appeal poteva correttamente applicare il test del significativo scostamento dalle norme del settore.
Mancato scostamento significativo dalle norme o consuetudini del settore
Quanto al merito della valutazione, il Tribunale condivide l’analisi secondo cui il motivo non si distingue in modo significativo dalle consuetudini del settore. I prodotti interessati sono lunghi e sottili, realizzati in materiali e texture diversi, e il segno presenta soltanto lievi variazioni rispetto a forme di mercato compatibili con tali caratteristiche. La ricorrente non ha fornito elementi specifici e concreti atti a dimostrare che il segno fosse davvero sorprendente o memorabile per il pubblico.
Il Tribunale aggiunge che, anche ove l’apposizione del motivo sul prodotto potesse rappresentare una certa novità, ciò non basta: il segno deve essere facilmente e immediatamente memorizzabile e idoneo a essere percepito come indicazione di origine commerciale, cosa che qui non avviene.
Percezione come venatura del legno
Il Tribunale conferma anche il passaggio della decisione impugnata in cui si osserva che, se i prodotti fossero in legno, il motivo a chevron sarebbe percepibile come tipica venatura del legno. Tale valutazione non è inficiata dal fatto che i prodotti possano essere anche in plastica o altri materiali, perché le norme e consuetudini del settore non coincidono con la sola forma statisticamente più diffusa, ma comprendono l’insieme delle forme con cui il consumatore è abituato a confrontarsi sul mercato.
Natura decorativa e semplicità del segno
Il Tribunale respinge inoltre la tesi secondo cui l’attrattiva estetica potrebbe rafforzare la distintività. Ricorda invece che un segno eccessivamente semplice e composto da una figura geometrica di base non è normalmente idoneo a imprimersi nella memoria del pubblico come marchio, salvo acquisto di distintività tramite l’uso. Nel caso di specie, il motivo ripetitivo di chevron tra due linee parallele è giudicato un elemento ornamentale semplice, privo di qualsiasi caratteristica che consenta al pubblico di percepirlo immediatamente come indicazione di origine.
Le comparazioni con altri marchi noti sono respinte perché non specificamente pertinenti e, in ogni caso, l’esame della registrabilità deve essere effettuato caso per caso sulla base delle condizioni concrete del segno e dei prodotti interessati. La censura relativa all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), numero iii), è dichiarata irrilevante, poiché tale disposizione non è stata applicata nel caso concreto.
Decisione e conseguenze sulle spese
Il Tribunale conclude che il marchio è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e respinge integralmente il ricorso. La ricorrente è condannata alle spese sostenute da EUIPO e dall’interveniente, oltre che alle proprie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 21 mag 2025Tribunale, Sentenza T-72/22
- Sentenza · 21 mag 2025Tribunale, Sentenza T-1032/23
- Sentenza · 21 mag 2025Tribunale, Sentenza T-1054/23
- Sentenza · 21 mag 2025Tribunale, Sentenza T-94/24
- Sentenza · 20 mag 2025Tribunale, Ordinanza T-374/24
- Sentenza · 20 mag 2025Corte di giustizia, Sentenza C-135/25
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →