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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-135/25

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 maggio 2025. — Procedimento penale a carico di M. S. T. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria). — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8 – Diritto di presenziare al processo – Informazione relativa al processo e alle conseguenze di una mancata comparizione – Impossibilità di rintracciare l’imputato nonostante gli sforzi ragionevoli profusi dalle autorità competenti – Possibilità di un processo e di una decisione in contumacia – Articolo 9 – Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa – Procedimento giurisdizionale che consente di accertare l’esistenza di un diritto a un nuovo processo – Obbligo di celerità. — Causa C-135/25 PPU

Giurisprudenza europea62025CJ0135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce quando un condannato in contumacia possa essere privato del diritto a un nuovo processo ai sensi della direttiva 2016/343. La fuga dell’imputato, da sola, non basta: contano gli sforzi ragionevoli delle autorità per informarlo, l’effettiva comunicazione della data e del luogo del processo e la soddisfazione di una delle condizioni dell’articolo 8, paragrafo 2. La procedura nazionale di riapertura è compatibile con il diritto UE solo se consente un riesame rapido ed effettivo e, ove necessario, la disapplicazione della norma interna incompatibile.

Rinvio pregiudiziale su processo in contumacia: condizioni per negare il diritto a un nuovo processo a un imputato fuggitivo ai sensi della direttiva (UE) 2016/343

La questione giuridica

Se gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 ostino a una normativa nazionale che esclude la riapertura e il diritto a un nuovo processo per il condannato in contumacia che si sia dato alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare, e se, in particolare, in presenza di sforzi ragionevoli delle autorità, consegna dell’atto di imputazione e del documento con data e luogo del processo, e difesa da avvocato d’ufficio, possa comunque negarsi il nuovo processo; inoltre, quale rilevanza abbiano i principi di equivalenza ed effettività e la celerità della procedura di riapertura.

Principio di diritto

Gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 non ostano a che uno Stato membro neghi il diritto a un nuovo processo a un condannato in contumacia fuggito dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare, se le autorità hanno compiuto sforzi ragionevoli per informarlo del processo, l’atto di imputazione definitivo e l’avviso su data e luogo del processo gli sono stati recapitati all’indirizzo da lui fornito, e lo stesso è stato assistito da un avvocato d’ufficio; ciò vale però solo se, alternativamente, egli sia stato informato in tempo utile delle conseguenze della mancata comparizione oppure abbia inequivocabilmente incaricato il difensore di rappresentarlo in contumacia, e se la procedura interna di riapertura rispetti equivalenza, effettività e celerità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 8 della direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343
  • Regolamento (UE) 2018/1862
  • Articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2018/1862

Rinvio pregiudiziale sulla riapertura del procedimento penale dopo condanna in contumacia

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale urgente del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) in materia di processo penale in contumacia. Il tema è la compatibilità con la direttiva (UE) 2016/343 della normativa bulgara che, in talune ipotesi di fuga dell’imputato, esclude la riapertura del procedimento e il diritto a un nuovo processo.

Fatti e procedimento principale

M.S.T. era stato informato, nella fase istruttoria, mediante un atto di imputazione preliminare relativo a un furto aggravato. Successivamente, dopo aver fornito un indirizzo alle autorità, si era allontanato dalla Bulgaria e non era stato reperito, nonostante vari tentativi del giudice nazionale di rintracciarlo. Il tribunale di primo grado lo aveva condannato in contumacia a un anno di reclusione; la sentenza era divenuta definitiva e l’interessato, detenuto, aveva chiesto la riapertura del procedimento.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva (UE) 2016/343, sullo svolgimento del processo in assenza dell’imputato e sulle condizioni per la decisione in contumacia quando l’imputato non è rintracciabile nonostante sforzi ragionevoli;
  • l’articolo 9 della medesima direttiva, che garantisce il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso che consenta il riesame del merito;
  • il regolamento (UE) 2018/1862, articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c), in tema di segnalazioni SIS per rintracciare persone citate a comparire o destinatarie di notifiche penali;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice bulgaro chiedeva, in sostanza, se:

  • la fuga dell’imputato dopo la notifica dell’atto di imputazione preliminare basti a negargli il nuovo processo;
  • la consegna dell’atto di imputazione definitivo e del documento contenente data e luogo del processo al recapito indicato dall’imputato, unita alla sua difesa da parte di un avvocato d’ufficio, possa giustificare il diniego della riapertura;
  • la normativa nazionale, come interpretata dal giudice del rinvio, sia compatibile con i principi di equivalenza ed effettività e con l’obbligo di celerità del rimedio.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che il diritto di presenziare al processo è parte integrante del diritto a un equo processo, ma la direttiva consente il processo in contumacia solo entro confini rigorosi. Un condannato può essere privato del diritto a un nuovo processo soltanto se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, in alternativa tra loro, e se l’interessato ha effettivamente ricevuto le informazioni richieste.

La Corte precisa che:

  • la fuga dopo la ricezione di un atto di imputazione preliminare può costituire un indizio serio che l’interessato sappia che si svolgerà un processo, ma non basta da sola;
  • è comunque necessario che le autorità abbiano compiuto sforzi ragionevoli per rintracciarlo e informarlo ufficialmente della data e del luogo del processo;
  • la persona deve inoltre essere stata informata in tempo utile delle conseguenze della mancata comparizione, oppure deve aver incaricato in modo inequivoco un difensore di rappresentarla in sua assenza;
  • la mera assistenza di un avvocato d’ufficio nel corso del procedimento non equivale, di per sé, a un mandato specifico per la rappresentanza in contumacia.

Quanto alla procedura di riapertura prevista dal diritto bulgaro, la Corte afferma che essa è compatibile con la direttiva solo se permette davvero un nuovo processo quando le condizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, non erano soddisfatte, e se il condannato viene informato tempestivamente dei suoi diritti e del meccanismo di riesame. La verifica deve avvenire con celerità, soprattutto quando l’interessato sta già scontando una pena detentiva.

Ruolo del SIS e sforzi ragionevoli delle autorità

La Corte richiama il regolamento 2018/1862 per sottolineare che, se le autorità sanno o possono ragionevolmente sapere che la persona si trova in un altro Stato membro, devono utilizzare anche gli strumenti di cooperazione del SIS. In tale contesto, il mancato ricorso a mezzi ragionevolmente disponibili può escludere che siano stati compiuti tutti gli sforzi richiesti dal diritto dell’Unione.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 non ostano al diniego del nuovo processo nel caso descritto, ma solo se ricorrono cumulativamente le condizioni sostanziali indicate e se la procedura nazionale rispetta equivalenza, effettività e rapidità. In assenza di un’interpretazione conforme della normativa nazionale, il giudice interno deve disapplicare la disposizione incompatibile con il diritto dell’Unione, poiché gli articoli 8, paragrafo 4, e 9 della direttiva hanno effetto diretto.

Come è indicizzato

Materiediritto penale processualeprocesso in contumaciapresunzione di innocenzadiritto di presenziare al processocooperazione giudiziaria in materia penale

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