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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37898/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila che aveva ammesso Nicola Sarno alla semilibertà. Il ricorrente censura: mancata e carente valutazione degli elementi contrari forniti dagli Organi consultivi (Direzione Nazionale Antimafia, Direzione Distrettuale Antimafia, Questura, Guardia di Finanza, Carabinieri) indicanti legami familiari e riconnessioni con il clan Sarno, opacità patrimoniale della famiglia, revoca di misure di protezione e possibile attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata; valutazione insufficiente della pericolosità sociale e della mancata revisione critica/dissociazione; carente verifica dell'idoneità dell'attività lavorativa proposta e interpretazione superficiale della nota dei Carabinieri di Piedimonte San Germano.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha annullato l'ordinanza del 12/03/2024 e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio, ordinando che siano esaminate e motivate in modo completo e coerente: le informazioni e i pareri contrari degli Organi consultivi (valutando specificamente la possibilità dell'attualità dei collegamenti con il clan), l'idoneità e il contesto dell'attività lavorativa proposta (tenendo conto dei pregiudizi penali di altri dipendenti segnalati), l'adempimento delle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria o l'effettiva impossibilità, nonché ogni altra circostanza personale e ambientale rilevante, dando motivazione adeguata e affrontando punto per punto le criticità emerse.

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ord. pen. (come modificato dal d.l. 31/10/2022, n.162)

    Richiede l'acquisizione di elementi idonei a escludere l'attualità dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata e impone la prova dell'adempimento delle obbligazioni civili o della loro impossibilità; la collaborazione non è più decisiva in via assoluta, ma la valutazione giudiziale deve essere motivata e basata su elementi concreti.

  • art. 50 Ord. pen.

    Stabilisce la disciplina sulla misura della semilibertà e la necessità che il condannato abbia scontato la quota di pena prevista per reati ostativi; il Tribunale deve verificare il superamento della quota espiativa e le condizioni ordinarie per l'ammissione.

  • art. 48 Ord. pen.

    Indica le finalità della semilibertà (partecipazione ad attività lavorative o utili al reinserimento sociale): l'attività lavorativa proposta deve essere funzionale all'attuazione della misura e il contesto deve essere immune da elementi pregiudizievoli per il reinserimento.

  • art. 3, comma 2, d.l. 31/10/2022, n.162 (regime transitorio)

    Per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.l. 162/2022, quando è stato riconosciuto l'obiettivo dell'inesigibilità o impossibilità della collaborazione, occorre acquisire elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata per consentire i benefici previsti dall'art. 4-bis.

  • art. 4-bis, comma 2 Ord. pen. (richiamato)

    Attribuisce al giudice poteri istruttori ampliati per accertare l'assenza di collegamenti attuali o potenziali con la criminalità organizzata; la valutazione deve essere motivata e fondata su elementi istruttori concreti.

  • art. 114 e art. 116 cod. pen. (richiamati in tema di risarcimento e attenuanti)

    Richiamati nella parte relativa alla possibilità che il risarcimento del danno ovvero attenuanti possano incidere sulla concessione dei benefici, anche se il risarcimento avviene dopo la sentenza; il giudice valuta l'adempimento o l'impossibilità dello stesso.

Massime di principio

  • Il giudice che decide sull'ammissione a misure alternative per reati ostativi non può basarsi esclusivamente sulla buona condotta carceraria: deve acquisire e motivare elementi concreti che escludano l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.
  • Quando gli Organi consultivi (DDA, DNA, forze di polizia) esprimono pareri contrari occorre valutare e affrontare specificamente le loro osservazioni (es. revoche di misure di protezione, indagini patrimoniali, legami familiari) e motivare il rigetto di tali censure.
  • Per i reati commessi prima della modifica normativa del 2022 va applicata la disciplina transitoria dell'art. 3 comma 2 d.l. 162/2022: anche in tali casi bisogna acquisire elementi idonei a escludere l'attualità dei collegamenti criminosi prima di concedere benefici.
  • Il requisito dell'attività lavorativa per la semilibertà richiede un esame concreto dell'idoneità del rapporto di lavoro e del contesto ambientale (presenza di pregiudicati, legami territoriali con aree a rischio): non è sufficiente indicare genericamente il datore o il luogo.
  • Il giudice deve verificare l'adempimento delle obbligazioni civili e della riparazione pecuniaria o l'effettiva impossibilità di tali adempimenti; l'accertamento deve risultare dalla motivazione o da acquisiti elementi istruttori.
  • In caso di pareri contrastanti il provvedimento deve evidenziare un'analisi comparativa degli elementi favorevoli e contrari e spiegare perché, sulla base di prove e informazioni, si ritiene superata la presunzione di collegamento con l'organizzazione.

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