Cassazione Civile, Ordinanza n. 30676/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre precisato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati a un sodalizio sportivo dilettantistico e ad alcuni associati per gli anni d'imposta 2010-2012, con rettifica del reddito dell'ente sul presupposto dell'insussistenza di alcuni requisiti per accedere al regime agevolativo previsto dalla l. n. 398/1991. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel controricorso è stata allegata la definizione agevolata della lite da parte dell'associazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, con deposito della prova del versamento della prima rata e senza che risultasse un diniego notificato entro il 31 luglio 2020 né una istanza di trattazione o un diniego impugnato.
Norme richiamate
l. n. 398/1991
richiamata come disciplina del regime agevolativo la cui spettanza era stata contestata dall'amministrazione finanziaria
artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. n. 136/2018
la definizione agevolata della lite, se perfezionata con il versamento dovuto e in assenza di diniego o istanza di trattazione, determina l'estinzione del processo
art. 6, comma 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
il processo si estingue per effetto della definizione agevolata decorso il termine del 31 dicembre 2020
art. 6, comma 14, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
gli effetti della definizione anticipata possono giovare anche ai restanti contribuenti coinvolti nella lite
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non è dovuto il doppio contributo unificato quando il processo si estingue per la definizione agevolata
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite fiscale, una volta perfezionata nei termini di legge e in assenza di diniego dell'amministrazione o di istanza di trattazione, comporta l'estinzione del processo.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata opera anche nei confronti delle ulteriori parti coinvolte nella medesima controversia, se ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina speciale.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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