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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30676/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre precisato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati a un sodalizio sportivo dilettantistico e ad alcuni associati per gli anni d'imposta 2010-2012, con rettifica del reddito dell'ente sul presupposto dell'insussistenza di alcuni requisiti per accedere al regime agevolativo previsto dalla l. n. 398/1991. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel controricorso è stata allegata la definizione agevolata della lite da parte dell'associazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, con deposito della prova del versamento della prima rata e senza che risultasse un diniego notificato entro il 31 luglio 2020 né una istanza di trattazione o un diniego impugnato.

Norme richiamate

  • l. n. 398/1991

    richiamata come disciplina del regime agevolativo la cui spettanza era stata contestata dall'amministrazione finanziaria

  • artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. n. 136/2018

    la definizione agevolata della lite, se perfezionata con il versamento dovuto e in assenza di diniego o istanza di trattazione, determina l'estinzione del processo

  • art. 6, comma 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    il processo si estingue per effetto della definizione agevolata decorso il termine del 31 dicembre 2020

  • art. 6, comma 14, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    gli effetti della definizione anticipata possono giovare anche ai restanti contribuenti coinvolti nella lite

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non è dovuto il doppio contributo unificato quando il processo si estingue per la definizione agevolata

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite fiscale, una volta perfezionata nei termini di legge e in assenza di diniego dell'amministrazione o di istanza di trattazione, comporta l'estinzione del processo.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata opera anche nei confronti delle ulteriori parti coinvolte nella medesima controversia, se ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina speciale.
  • Quando il processo si estingue per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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