Sentenza del 25/01/2021 n. 56 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Società di capitali - Cancellazione dal Registro delle Imprese - Responsabilità dei soci - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'Ufficio aveva tentato di aggredire il patrimonio dei soci per debiti tributari della società cancellata; i soci contestavano la responsabilità patrimoniale sostenendo che non era stata dimostrata la presenza di utili né la loro distribuzione sulla base del bilancio finale di liquidazione
La decisione
il giudice ha ritenuto che, pur essendo i soci legittimati passivamente a ricevere atti tributari destinati alla società estinta, l'onere probatorio grava sull'Ufficio: prima di aggredire il patrimonio dei soci per responsabilità ex art. 2495 c.c. l'Ufficio deve dimostrare che vi siano stati utili e la loro effettiva distribuzione ai soci in sede di liquidazione. In mancanza di tale prova l'azione dell'Ufficio è respinta e non è ammessa l'esecuzione patrimoniale sui soci
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
Per far sorgere la responsabilità patrimoniale dei soci ai sensi dell'art. 2495 c.c. l'Amministrazione deve provare che, in sede di liquidazione, il bilancio finale ha evidenziato attivo e che tale attivo è stato distribuito ai soci
Massime di principio
- La legittimazione passiva a ricevere atti tributari da parte dei soci di una società cancellata non equivale automaticamente a responsabilità patrimoniale: la legittimazione è distinta dall'onere probatorio per la responsabilità
- L'onere di provare la sussistenza di utili e la loro distribuzione ai soci spetta all'Amministrazione finanziaria; senza questa prova non è possibile aggredire il patrimonio dei soci per debiti della società estinta
- È determinante il bilancio finale di liquidazione: occorre verificare se esista attivo e se l'attivo sia stato effettivamente distribuito ai soci
- La cancellazione dal Registro delle Imprese non azzera automaticamente i rapporti tributari né la possibilità di notificare atti, ma non autorizza l'Ufficio a bypassare l'onere probatorio richiesto per l'esecuzione sui soci
- In situazioni analoghe i soci dovrebbero conservare e produrre il bilancio finale di liquidazione e ogni documentazione comprovante la destinazione dell'attivo per difendersi da pretese patrimoniali
- Se l'Amministrazione dimostra la distribuzione di attivo ai soci, la responsabilità patrimoniale può sorgere; pertanto in presenza di tale prova i soci possono essere aggrediti patrimonialmente
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