Cassazione Civile, Ordinanza n. 18351/2026 del 07/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società, operante nell'intermediazione per la promozione di vendite di supporti tecnici e servizi di telecomunicazione anche tramite telemarketing, aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato IRES, IRAP e IVA 2014, riqualificando come somministrazione o distacco di personale dipendente alcuni appalti con i quali la società aveva esternalizzato servizi di call center e negando la deducibilità/detraibilità dei relativi costi. In appello, la Corte di giustizia tributaria aveva rigettato il gravame. In cassazione la società ha proposto nove motivi: il primo attinente al contraddittorio endoprocedimentale e all'art. 12 l. 212/2000; i motivi dal secondo all'ottavo inerenti, sotto diversi profili, alla qualificazione dei rapporti, alla valutazione delle prove, alla deducibilità dei costi ai fini IRES e IRAP e alla detraibilità IVA; il nono motivo, preliminare e assorbente, deduceva la nullità della sentenza d'appello perché pronunciata dopo la morte dell'unico difensore della società, evento che avrebbe determinato l'interruzione automatica del processo ai sensi del d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha accolto il nono motivo di ricorso, ritenendo che la morte dell'unico difensore della parte costituita in giudizio tributario determini l'interruzione automatica del processo e renda nulli gli atti successivi, inclusa la sentenza pronunciata nonostante l'evento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. I restanti otto motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato dedotto formalmente come violazione di legge, ma la Corte ha riqualificato il vizio come error in procedendo riconducibile all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È la corretta sede del vizio denunciato, poiché la censura riguardava una nullità processuale derivante dalla mancata interruzione del giudizio dopo il decesso del difensore.
art. 40 d.lgs. 546/1992
Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: ... la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'art. 12.
La morte del difensore costituisce evento interruttivo automatico del processo tributario; se l'evento si verifica nel corso del giudizio, ogni ulteriore attività processuale è preclusa e gli atti successivi sono nulli.
art. 42 d.lgs. 546/1992
Durante l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.
art. 32 d.lgs. 546/1992
La Corte richiama il termine per il deposito di memorie, rilevando che al momento del decesso del difensore era ancora pendente, con conseguente lesione del diritto di difesa.
art. 12 l. 212/2000
Richiamato nei motivi assorbiti come parametro del contraddittorio endoprocedimentale, ma non deciso nel merito.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nei motivi assorbiti come norme sulla valutazione delle prove e del materiale probatorio, ma non esaminati per effetto dell'assorbimento.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi assorbiti in tema di riparto dell'onere della prova, ma non deciso nel merito.
art. 109 d.P.R. 917/1986
Richiamato nei motivi assorbiti sulla deducibilità dei costi ai fini IRES, ma non esaminato.
art. 21 d.P.R. 633/1972
Richiamato nei motivi assorbiti sulla detraibilità IVA, ma non esaminato.
art. 11, comma 2, terzo periodo, d.lgs. 446/1997
Richiamato nel motivo assorbito concernente la deducibilità IRAP dei costi per personale distaccato.
art. 1, comma 50, l. 24 dicembre 2007
Richiamato nel motivo assorbito concernente la deducibilità IRAP dei costi per personale distaccato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la morte dell'unico difensore di una parte costituita determina l'interruzione automatica del giudizio; l'evento opera anche se non viene dichiarato alle altre parti o al giudice.
- Se il processo è proseguito e la sentenza è stata pronunciata nonostante l'interruzione determinata dalla morte del difensore, la sentenza e gli atti successivi sono nulli per violazione delle norme processuali sull'interruzione.
- La parte che deduce la nullità della sentenza per mancata interruzione del processo non ha l'onere di dimostrare un pregiudizio effettivo ulteriore al diritto di difesa, perché la lesione è insita nella perdita della possibilità di svolgere compiutamente le attività difensive ancora pendenti.
- Quando il vizio processuale comporta la nullità della sentenza, i motivi di ricorso attinenti al merito restano assorbiti.
- Nel giudizio di cassazione, una censura formalmente prospettata come violazione di legge può essere riqualificata come error in procedendo quando investe una nullità del processo rilevabile dagli atti.
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