Sentenza n. 5142/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione della sua esecuzione o adozione delle più opportune misure cautelari; (con riferimento al Lotto 1) - della Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità e Mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale di aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II PA VSFQ 12/25/D2, del Lotto 1 RU 3664 Strade di competenza del Servizio 2 (Viabilità zona Nord) Area 1, CIG B61083C0FB (Doc. 1); - della Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità e Mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale di aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II PA VSFQ 12/25/D2 del Lotto 2 RU 3665 Strade di competenza del Servizio 2 (Viabilità zona Nord) Area 2, CIG B61083D1CE (Doc. 2); - della Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità e Mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale di aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II PA VSFQ 12/25/D2, del Lotto 3 RU 3647 Strade di competenza del Servizio 3 (Viabilità zona Sud) Area 3, CIG B61083E2A1 (Doc. 3); - della Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità e Mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale di aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II PA VSFQ 12/25/D2 del Lotto 4 RU 3560 strade di competenza del Servizio 3 (Viabilità zona Sud) Area 4, CIG B61083F374 (Doc. 4); - delle graduatorie provvisorie dei quattro Lotti redatte all'esito delle operazioni di valutazione dei punteggi tecnici e di valutazione delle offerte economiche (Doc. 6) - della relativa comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 del d.lgs. n. 36/23 (Doc. 7) - della proposta di aggiudicazione con riferimento alle Suddette Determinazioni Dirigenziali, di cui al verbale del 28 luglio 2025 (Doc. 8); - delle determinazioni con le quali l'ATI Impresa Carcone S.r.l è stata ammessa alla prosecuzione delle operazioni di gara all'esito della seduta pubblica dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e non si è provveduto alla sua esclusione, dopo aver constatato il mancato rispetto di quanto imposto dall'art. 12.3 del Disciplinare di gara, di cui al verbale del 23 luglio 2025 (Doc. 9); - degli atti preordinati connessi, presupposti e conseguenziali, anche al momento attuale non conosciuti nonché - per la declaratoria di inefficacia di tutti i provvedimenti di aggiudicazione definitiva sopra meglio specificato e per la declaratoria di nullità ed inefficacia di tutti i contratti, inerenti la gara sopraindicata con riferimento di tutti e quattro i Lotti dell'Accordo quadro, ove stipulati anche in corso di giudizio e conseguente subentro dell'odierna ATI ricorrente in particolare in posizione utile nella graduatoria per l'aggiudicazione del Lotto 2 sopra meglio identificato; e per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro in ragione del tempo decorso, per equivalente economico, nella misura che verrà indicata nel corso del giudizio e pari al mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 13% dell'importo a base di gara, o in via subordinata eventualmente parametrato alla perdita di chances, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre alle spese per la partecipazione alla procedura, rivalutazione ed interessi nella misura che verrà ritenuta di giustizia o in ogni caso con determinazione equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di aggiudicazione e graduatorie di una procedura aperta, articolata in quattro lotti, per un accordo quadro relativo a interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade, nonché ammissione alla gara dell’RTI controinteressato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato gli atti della procedura sostenendo che l’RTI controinteressato avrebbe dovuto essere escluso, poiché aveva offerto un ribasso del 100% sulla quota parte del 35% dell’importo dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza. È stato dedotto un unico motivo, articolato in violazione e falsa applicazione dell’art. 12.3 del disciplinare e della lex specialis, eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, irragionevolezza, perplessità, illogicità e falsi presupposti, violazione della par condicio, dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 107 e dell’art. 41, commi 15, 15-bis e 15-ter, d.lgs. 36/2023, nonché della l. 49/2023 sull’equo compenso. Secondo le ricorrenti, la clausola del disciplinare secondo cui il ribasso percentuale offerto non poteva essere pari a zero né a cento doveva riferirsi anche, e specificamente, al ribasso relativo alla quota del 35% dei servizi tecnici; il ribasso del 100% avrebbe quindi imposto l’esclusione dell’operatore. Le ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati, il subentro nel Lotto 2 e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Il Collegio ha rilevato preliminarmente che l’impugnazione relativa al Lotto 1 era priva di interesse, poiché anche l’eventuale accoglimento avrebbe potuto attribuire alle ricorrenti una posizione utile soltanto nel Lotto 2.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse con riferimento al Lotto 1 e, comunque, respinto nel merito. Quanto all’interesse a ricorrere, il TAR ha affermato che esso deve essere concreto e attuale e deve tradursi in un’utilità pratica, diretta e immediata. Poiché le ricorrenti avevano dedotto che l’eventuale accoglimento avrebbe consentito loro di conseguire una posizione utile esclusivamente nel Lotto 2, non sussisteva alcuna utilità concreta rispetto all’impugnazione degli atti relativi al Lotto 1. Non è stata ritenuta decisiva la possibile incidenza indiretta sulle graduatorie degli altri lotti derivante dai meccanismi di reciproca esclusione, poiché tale effetto avrebbe comunque potuto condurre a un risultato utile soltanto per il Lotto 2. Nel merito, il TAR ha interpretato la lex specialis secondo i criteri letterale e sistematico propri dell’interpretazione contrattuale. La clausola secondo cui il ribasso percentuale offerto non poteva essere pari a zero né a cento, essendo formulata al singolare, collocata nella sezione relativa alle modalità materiali di compilazione della busta economica e non nella disciplina dello specifico criterio 4.2, è stata riferita all’offerta nel suo complesso e non alle singole componenti economiche. Il disciplinare, inoltre, attribuiva espressamente fino a due punti al ribasso sulla quota del 35%, sicché non era coerente interpretare il ribasso del 100% su tale quota come causa di esclusione, mentre un ribasso del 99% avrebbe comportato soltanto l’attribuzione del punteggio massimo. Il Collegio ha richiamato l’art. 41, comma 15-bis, d.lgs. 36/2023, introdotto dal correttivo del 2024, rilevando che il 65% dei compensi di progettazione costituisce prezzo fisso, mentre il restante 35% può essere assoggettato a ribasso. Il ribasso del 100% sulla sola quota ribassabile non determina quindi la gratuità dell’intera prestazione intellettuale e non contrasta con la disciplina dell’equo compenso. È stata infine valorizzata un’interpretazione della lex specialis conforme a buona fede, fiducia, risultato, trasparenza e par condicio, escludendo che l’interprete possa integrare le regole di gara con significati non chiaramente desumibili dal testo. Le ricorrenti sono state condannate alle spese, liquidate in euro 2.000,00 a favore della stazione appaltante e di ciascuna controinteressata costituita.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad agire, applicabile anche al processo amministrativo, deve essere concreto e attuale e deve corrispondere a un’utilità pratica, diretta e immediata.
art. 39 c.p.a.
Fondamento del rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile in materia di interesse ad agire.
art. 120 c.p.a.
Rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
art. 12.3 del disciplinare di gara
Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento
La clausola, interpretata letteralmente e sistematicamente, si riferisce all’offerta economica nel suo complesso e non impone l’esclusione per il ribasso del 100% sulla sola quota del 35% dei servizi tecnici.
art. 41, comma 15-bis, d.lgs. 36/2023
il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte
Nell’affidamento di contratti di lavori con servizi tecnici di progettazione, il 65% dell’importo costituisce prezzo fisso, mentre il restante 35% può essere oggetto di ribasso; è quindi ammissibile il ribasso integrale della sola quota ribassabile.
art. 41, commi 15-ter e 15-quater, d.lgs. 36/2023
Richiamati nel motivo di ricorso nel quadro della disciplina dei compensi e della valutazione dell’offerta economica, senza una distinta applicazione nella motivazione.
art. 1362 c.c.
La lex specialis di gara deve essere interpretata secondo il criterio letterale, come le clausole contrattuali.
art. 1363 c.c.
le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto
Le clausole della disciplina di gara devono essere lette sistematicamente nel loro complesso.
art. 1366 c.c.
L’interpretazione della disciplina di gara deve avvenire secondo buona fede, tutelando l’affidamento dei concorrenti.
artt. 1 e 2 d.lgs. 36/2023
I principi della fiducia e del risultato orientano l’interpretazione della lex specialis, senza consentire l’integrazione interpretativa di prescrizioni non chiaramente desumibili dal testo.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza autonoma statuizione nella decisione.
art. 97 Cost.
Richiamato tra i parametri dedotti, senza autonoma applicazione nella motivazione.
l. 49/2023
Il divieto di gratuità delle prestazioni intellettuali non impedisce il ribasso integrale della sola quota del 35%, poiché il restante 65% del compenso è fisso.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere nel processo amministrativo deve essere concreto, attuale e correlato a un’utilità pratica, diretta e immediata; manca quando l’eventuale accoglimento del ricorso non consente al ricorrente di conseguire alcun vantaggio nel lotto o nell’ambito specificamente impugnato.
- Nell’interpretazione della lex specialis di gara trovano applicazione i criteri letterale e sistematico propri dell’interpretazione contrattuale, con lettura delle singole clausole alla luce del complesso della disciplina di gara.
- Una clausola che vieta che “il ribasso percentuale offerto” sia pari a zero o a cento, se formulata al singolare e collocata nella parte relativa alle modalità generali di compilazione dell’offerta economica, non può essere estesa, in assenza di univoci elementi testuali, fino a configurare una causa di esclusione per il ribasso del 100% riferito a una sola componente dell’offerta.
- Nell’ambito dell’affidamento di contratti comprendenti servizi tecnici di progettazione, l’art. 41, comma 15-bis, d.lgs. 36/2023 consente di assoggettare a ribasso il restante 35% dell’importo dei compensi, mentre il 65% costituisce prezzo fisso; il ribasso del 100% sulla sola quota ribassabile non comporta gratuità dell’intera prestazione professionale e non è di per sé incompatibile con la disciplina dell’equo compenso.
- L’interpretazione della disciplina di gara secondo buona fede, fiducia, risultato, trasparenza e par condicio impedisce di ricavare, in via interpretativa, cause di esclusione non chiaramente e univocamente desumibili dal testo della lex specialis.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →