Cassazione Penale, Sentenza n. 27965/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato per avere indotto in errore i pubblici ufficiali addetti ai controlli doganali mediante dichiarazioni mendaci, risultanti in una bolletta doganale ideologicamente falsa attestante l'origine preferenziale comunitaria di 235 colli di abbigliamento esportati dalla societa Del Mare 1991 spa. Con il ricorso in Cassazione l'imputato ha articolato tre motivi: (1) vizio di applicazione dell'art. 56 del DPR n. 43/1973 rispetto al reato di cui all'art. 479 c.p., sostenendo che la mancanza di documentazione non prova automaticamente la falsita della dichiarazione e richiamando la sentenza C-156/16 della Corte di Giustizia UE secondo cui l'origine puo essere provata anche successivamente; (2) vizio di motivazione per apparente omissione nella valutazione dei mezzi di gravame, lamentando che i giudici si siano limitati a recepire il verbale di constatazione senza spiegare la progressione valutativa che ha portato dalla violazione amministrativa al reato penale; (3) mancata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la questione non e quella della coincidenza tra illecito doganale e illecito penale ma della prova della falsita della dichiarazione: i giudici di merito hanno valutato una serie di elementi gravi, precisi e concordanti che dimostrano l'assenza dell'origine preferenziale per la maggior parte delle merci (l'imputato aveva dichiarato di possedere la documentazione che in realta non aveva, alcuni documenti mancavano trovati anche dopo accesso doganale presso la societa, e solo una minima parte della merce e stata dimostrata di avere origine preferenziale). Pertanto la falsita ideologica per induzione e stata adeguatamente provata. Il secondo motivo e stato ritenuto manifestamente infondato perche la Corte d'appello ha effettivamente risposto e motivato le censure del gravame con argomentazione logica e congrua. Anche il terzo motivo e stato respinto: il diniego delle attenuanti generiche e stato motivato in modo congruo richiamando gli elementi ritenuti decisivi, come consente la giurisprudenza consolidata. Conseguentemente il rigetto del ricorso e la conferma della condanna, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 479 cod. pen.
La norma e stata applicata per ritenere configurabile il reato di induzione in errore dei pubblici ufficiali mediante attestazioni ideologicamente false nella bolletta doganale; la Cassazione ha condiviso la valutazione che la falsita e risultata da elementi di fatto concreti e non da mera carenza documentale formale
art. 56 d.p.r. n. 43 del 1973
art. 56 d.p.r. n. 43/1973
Richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina dell'origine preferenziale; la Corte ha osservato che la questione non e di diritto formale sulla applicazione della norma ma di prova della falsita delle dichiarazioni rese ai fini doganali
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte di merito ha ritenuto che gli elementi raccolti costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 192, comma 2, giustificando la conclusione sulla non origine privilegiata della merce e quindi sulla falsita della attestazione
Corte di Giustizia UE, causa C-156/16 (sentenza 12/10/2017)
C-156/16, 12 ottobre 2017
Richiamata dal ricorrente per sostenere che l'origine preferenziale puo essere provata anche successivamente alla dichiarazione; la Cassazione ha comunque ritenuto che, anche alla luce di tale principio, nel caso concreto la prova favorevole non e stata fornita e gli elementi di fatto indicano l'assenza dell'origine dichiarata
Massime di principio
- La mera carenza formale della documentazione non esclude automaticamente la configurazione del reato di falso: il giudice valuta la complessita degli elementi di fatto e puo ritenere la falsita anche sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti
- Se l'esportatore dichiara di essere in possesso di documenti attestanti l'origine e tali dokumenti non vengono prodotti, e particolarmente rilevante l'incongruenza tra la dichiarazione e la prova documentale effettivamente disponibile
- Gli accessi e accertamenti eseguiti dalle autorita doganali (per esempio ispezioni in sede) che non riscontrano la documentazione possono costituire elemento probatorio significativo per accertare l'assenza dell'origine preferenziale
- Il principio UE che consente di provare l'origine successivamente alla dichiarazione non impedisce che, in mancanza di prova probante, il giudice penale possa ritenere integrata la falsita ideologica ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti
- Sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sufficiente una motivazione congrua che richiami gli elementi ritenuti decisivi; il giudice non e tenuto a un esauriente resoconto se ha gia indicato i punti fondamentali della valutazione
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