Risoluzione n. 408 del 30/10/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 408/E del 30 ottobre 2008 chiarisce che l’esenzione prevista dall’art. 23, comma 10, della legge n. 689/1981 per gli atti del processo e la decisione nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative si estende anche all’appello e agli altri gradi successivi, quindi anche ai fini dell’imposta di registro.
Esenzione da tasse e imposte anche nei gradi successivi del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative
Esenzione tributaria nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative
La Risoluzione affronta l’ambito applicativo dell’esenzione da ogni tassa e imposta prevista dall’art. 23, comma 10, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel giudizio di opposizione avverso provvedimenti sanzionatori amministrativi. Il chiarimento richiesto riguarda in particolare l’imposta di registro e la sua applicabilità anche ai gradi di giudizio successivi al primo.
Quesito posto dal Ministero della Giustizia
Il Ministero della Giustizia segnala che l’art. 23, comma 10, della legge n. 689/1981 stabilisce che gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. Rappresenta inoltre che l’art. 26 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ha abrogato l’ultimo comma del medesimo art. 23, che prevedeva l’inappellabilità della sentenza di primo grado e la sola ricorribilità in Cassazione. Da tale modifica deriverebbe l’applicazione della procedura ordinaria, con possibilità di appello. L’istante chiede quindi se l’esenzione fiscale continui ad operare anche nei giudizi successivi al primo, con specifico riguardo all’imposta di registro.
Quadro normativo richiamato
La Risoluzione ricorda che, prima delle modifiche del D.Lgs. n. 40/2006, l’art. 23 della legge n. 689/1981 prevedeva che la sentenza fosse inappellabile ma ricorribile per Cassazione. Dopo l’abrogazione di tale disposizione, i provvedimenti di primo grado sono divenuti appellabili secondo la procedura ordinaria.
Resta invece invariato il comma 10 dell’art. 23, secondo cui gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. In materia di imposta di registro, viene richiamato l’art. 37 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), secondo cui gli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti a imposta anche se impugnati o ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
Natura derogatoria dell’esenzione
Secondo l’Agenzia, l’esenzione prevista dall’art. 23, comma 10, della legge n. 689/1981 costituisce una deroga espressa al regime ordinario di tassazione delle sentenze previsto dal TUR. La norma agevolativa si inserisce in un procedimento caratterizzato da particolare semplicità di forme, volto a rendere agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale nella materia delle sanzioni amministrative.
Finalità della norma e orientamento della Corte Costituzionale
La Risoluzione richiama la sentenza della Corte Costituzionale 18 marzo 2004, n. 98, nella quale il procedimento di opposizione è descritto come connotato da una semplicità di forme peculiare, finalizzata a facilitare l’accesso alla tutela giurisdizionale. Dalla stessa pronuncia emerge che la ratio dell’esenzione è quella di favorire il ricorso alla tutela giurisdizionale nella materia delle sanzioni amministrative, nonostante il valore generalmente modesto della controversia.
Estensione dell’esenzione ai gradi successivi
Sulla base del tenore letterale dell’art. 23, comma 10, e della sua finalità, la Risoluzione conclude che l’esenzione da ogni tassa e imposta per gli atti del processo e la decisione opera non solo nel primo grado del giudizio di opposizione, ma anche nei gradi successivi, compreso il giudizio di appello.
Indicazioni operative finali
Le Direzioni Regionali sono chiamate a vigilare affinché i principi espressi nella Risoluzione siano applicati in modo uniforme sul territorio.
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