Risoluzione n. 410 del 30/10/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione del 19% per le erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici spetta solo se, nel periodo d’imposta, il partito ha almeno un parlamentare eletto alla Camera o al Senato. Nel caso esaminato, la detrazione è riconosciuta perché il partito destinatario aveva rappresentanti in Parlamento nel periodo d’imposta, purché i versamenti siano effettuati con modalità bancarie o postali e nei limiti di legge.
Detrazione IRPEF del 19% per erogazioni liberali a partiti politici
Detrazione IRPEF per erogazioni liberali a partiti politici
La risoluzione esamina l’ambito applicativo dell’art. 15, comma 1-bis, del Tuir in materia di detrazione d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici. Il documento chiarisce i requisiti soggettivi del partito beneficiario e conferma, nel caso concreto, la spettanza dell’agevolazione.
Quesito posto dal CAAF
Il CAAF S.r.l., nell’ambito dell’attività di assistenza fiscale, chiede se la detrazione Irpef del 19% per erogazioni liberali a partiti politici spetti anche quando il contributo è destinato a un partito che, nelle elezioni di aprile 2008, non ha superato la soglia di sbarramento per l’ingresso dei propri esponenti nel Parlamento italiano.
Posizione del contribuente
Secondo il CAAF, la detrazione dovrebbe comunque spettare, poiché il partito destinatario, pur non avendo eletto parlamentari nelle elezioni indicate, disponeva di propri esponenti nei collegi rappresentativi di Regioni, Province e Comuni, nonché nel Parlamento europeo.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’art. 5 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, che ha introdotto nell’art. 15 del Tuir il comma 1-bis. Tale norma riconosce ai fini Irpef una detrazione del 19% per:
- erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici;
- importi compresi tra euro 51,65 ed euro 103.291,38;
- versamenti effettuati mediante banca o posta.
Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione conferma l’orientamento già espresso con la risoluzione 15 febbraio 2005, n. 15: per fruire della detrazione, il partito o movimento politico deve avere, nel periodo d’imposta in cui avviene l’erogazione, almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.
Tale interpretazione è giustificata dalla finalità della disciplina, cioè attribuire risorse finanziarie a forze politiche effettivamente rappresentative a livello nazionale. Questa finalità viene considerata ancora attuale anche dopo la legge 3 giugno 1999, n. 157, che ha abrogato la contribuzione volontaria ai partiti ma ha mantenuto il beneficio fiscale, aumentando anche gli importi detraibili.
Esito del caso concreto
Con riferimento alla fattispecie esaminata, l’Agenzia ritiene che la detrazione del 19% sia spettante se il partito beneficiario, nel periodo d’imposta in corso, ha avuto rappresentanti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. In tal caso, le erogazioni effettuate mediante versamento bancario o postale possono beneficiare dell’agevolazione nei limiti previsti dalla norma.
Indicazioni finali
La risoluzione conclude invitando le Direzioni Regionali a vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi enunciati nel documento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 30 ott 2008Risoluzione n. 405 del 30/10/2008
- Risoluzione · 30 ott 2008Risoluzione n. 406 del 30/10/2008
- Risoluzione · 30 ott 2008Risoluzione n. 407 del 30/10/2008
- Risoluzione · 30 ott 2008Risoluzione n. 408 del 30/10/2008
- Risoluzione · 30 ott 2008Risoluzione n. 409 del 30/10/2008
- Risoluzione · 30 ott 2008Risoluzione n. 411 del 30/10/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →