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Risoluzione

Risoluzione n. 406 del 30/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il bonus aggregazioni spetta solo se il maggior valore fiscale deriva dall’imputazione in bilancio del disavanzo da concambio. Nel caso esaminato, pur risultando integrati i requisiti soggettivi, oggettivi, temporali e di operatività, il maggior valore iscritto non deriva da un disavanzo da concambio ma da una rivalutazione volontaria dei beni, quindi non è agevolabile.

Irrilevanza di maggiori valori non derivanti da disavanzo da concambio ai fini del bonus aggregazioni

Irrilevanza di maggiori valori non derivanti dal disavanzo da concambio ai fini del bonus aggregazioni

La risoluzione esamina un interpello presentato da due società, ALFA S.r.l. e BETA S.r.l., in relazione al beneficio fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 242 a 249, della legge n. 296/2006, c.d. bonus aggregazioni. Il punto centrale è se il maggior valore iscritto in bilancio dalla società risultante dalla fusione possa ottenere il riconoscimento fiscale quando non discende effettivamente dall'imputazione di un disavanzo da concambio.

Contesto dell'operazione societaria

ALFA S.r.l. svolge attività di gestione e locazione di immobili industriali, commerciali e direzionali, nonché è proprietaria di terreni edificabili su cui intende realizzare nuovi capannoni da locare a terzi. La società non svolge direttamente le attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione, affidandole in appalto a terzi, e non dispone di dipendenti né di mezzi o attrezzature propri per tali lavorazioni.

BETA S.r.l., al contrario, svolge attività di costruzione di edifici per conto terzi e, in particolare, esegue lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di immobili industriali e commerciali sulla base di contratti di appalto e servizi. La società dispone di 12 dipendenti e di mezzi, impianti e attrezzature, in parte di proprietà e in parte in leasing.

L'operazione è stata realizzata mediante fusione propria, con costituzione di una nuova società, GAMMA S.r.l., con atto del 27 dicembre 2007. Gli effetti fiscali e contabili sono stati retrodatati al 1° gennaio 2007. L'obiettivo dichiarato era creare una realtà integrata nel settore della costruzione e gestione di edifici industriali e commerciali, mettendo insieme la consistenza patrimoniale di ALFA e la struttura operativa di BETA.

Posizione delle società istanti

Le società hanno chiesto il riconoscimento fiscale del disavanzo da concambio, sostenendo che l'operazione presentasse tutti i requisiti richiesti dalla normativa agevolativa. In particolare hanno affermato che:

  • entrambe erano operative da almeno due anni, come risultava dai bilanci 2005 e 2006;
  • non appartenevano al medesimo gruppo societario e non erano legate da rapporti di partecipazione o controllo, neppure indiretti;
  • i soci persone fisiche non erano collegati da rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado;
  • le condizioni previste dalla legge sussistevano ininterrottamente nel biennio precedente l'operazione.

Le società sostenevano inoltre che dalla perizia di stima fosse emerso un disavanzo da concambio di circa 20 milioni di euro, da imputare interamente a immobilizzazioni materiali, e chiedevano il riconoscimento fiscale nei limiti di legge.

Quadro normativo del bonus aggregazioni

La Direzione richiama la disciplina contenuta nei commi da 242 a 249 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, introdotta per favorire i processi di aggregazione aziendale e la crescita dimensionale delle imprese italiane.

L'agevolazione consiste nel riconoscimento fiscale gratuito, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro, del disavanzo da concambio emerso in operazioni di fusione e scissione, nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in caso di conferimento di azienda ai sensi dell'articolo 176 del TUIR.

Per accedere al beneficio è necessario presentare istanza di interpello alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212/2000, dimostrando la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.

Requisiti richiesti dalla normativa

La risoluzione elenca i requisiti necessari per l'applicazione dell'agevolazione:

  • requisito soggettivo: la società risultante deve assumere una delle forme previste dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, quindi tra l'altro società a responsabilità limitata;
  • requisito oggettivo: l'operazione deve essere realizzata mediante fusione, scissione o conferimento di azienda ex articolo 176 TUIR;
  • requisito temporale: l'operazione deve essere effettuata negli anni 2007 o 2008;
  • requisito dell'operatività: le imprese partecipanti devono essere operative da almeno due anni, avendo svolto effettiva attività imprenditoriale nel biennio precedente l'efficacia giuridica dell'operazione;
  • requisito dell'indipendenza: le società non devono appartenere al medesimo gruppo, né essere legate da rapporti di partecipazione o controllo, anche indiretto, ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
  • requisito dell'anzianità delle condizioni: le imprese devono trovarsi, o essersi trovate, ininterrottamente nei due anni precedenti, nelle condizioni richieste per il riconoscimento fiscale.

Valutazione della Direzione sui requisiti

La Direzione ritiene che, sulla base della documentazione prodotta, nel caso concreto risultino soddisfatti i requisiti sopra elencati.

In particolare:

  • la società risultante dalla fusione ha forma di S.r.l. e quindi integra il requisito soggettivo;
  • la fusione è stata effettuata il 27 dicembre 2007, con effetti retrodatati al 1° gennaio 2007, soddisfacendo il requisito oggettivo e quello temporale;
  • la prova dell'operatività da almeno due anni è stata fornita mediante i bilanci 2005 e 2006;
  • l'indipendenza tra le società è stata dichiarata e non risultano rapporti di gruppo, controllo o partecipazione, né legami tra i soci rilevanti ai fini della circolare n. 16/E del 21 marzo 2007;
  • è stata dichiarata la continuità biennale delle condizioni richieste dalla disciplina agevolativa.

Esito negativo sul riconoscimento del maggior valore

Pur riconoscendo la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali dell'operazione, la Direzione precisa che non risulta emersa civilisticamente alcuna posta di equilibrio contabile qualificabile come disavanzo da concambio.

Il disavanzo da concambio, viene ricordato, è la differenza positiva tra il valore del capitale sociale della società risultante dalla fusione e la somma dei patrimoni netti contabili delle società fuse alla data di efficacia dell'operazione. Nel caso esaminato:

  • il capitale sociale della nuova società è pari a 100.000 euro;
  • la somma dei patrimoni netti contabili delle società fuse è pari a circa 3 milioni di euro.

Da tali dati non emerge un disavanzo, bensì un avanzo da concambio.

Il maggior valore iscritto nelle immobilizzazioni materiali, pari a circa 20 milioni di euro, non deriva quindi dall'imputazione di un disavanzo da concambio conseguente alla fusione, ma da una successiva rivalutazione volontaria dei beni immobili di ALFA S.r.l., effettuata in contropartita alla voce "riserva da sovraprezzo".

Di conseguenza, tale maggior valore non può beneficiare del riconoscimento fiscale previsto dalla disciplina sul bonus aggregazioni, perché la rivalutazione volontaria non rientra tra le fattispecie agevolabili.

Limiti del parere e controlli ulteriori

La risoluzione precisa che il parere riguarda esclusivamente il riscontro dei presupposti dell'agevolazione fiscale. Resta impregiudicato il potere dell'Amministrazione finanziaria di effettuare ulteriori controlli ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, al fine di verificare l'eventuale esistenza di un più ampio disegno elusivo non rappresentato dall'istante.

Conclusione

La risoluzione conclude che, nel caso concreto, pur sussistendo i requisiti richiesti dalla legge per l'accesso al bonus aggregazioni, il maggior valore iscritto non deriva da un disavanzo da concambio, ma da una rivalutazione volontaria dei beni. Per questo motivo, il valore non è fiscalmente riconoscibile ai sensi dell'articolo 1, commi da 242 a 249, della legge n. 296/2006.

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