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Risoluzione

Risoluzione n. 411 del 30/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate ritiene deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali effettuate da ALFA s.p.a. a favore della Fondazione, in quanto ente con personalità giuridica che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e umanitaria riconducibili a quelle dell’art. 100, comma 2, lett. a), del TUIR. La deducibilità resta ferma anche se la Fondazione destina parte delle somme al Fondo di solidarietà sociale istituito dal DL n. 112/2008.

Deducibilità delle erogazioni liberali a favore di una Fondazione ex art. 100, comma 2, lett. a), TUIR

Deducibilità delle erogazioni liberali a favore di una Fondazione con finalità di solidarietà sociale

La risoluzione affronta il tema della deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali effettuate da una società a favore di una Fondazione. Il chiarimento riguarda l’art. 100, comma 2, lett. a), del TUIR e verifica se la natura e le finalità della Fondazione consentano di qualificare le somme erogate come deducibili entro il limite previsto dalla norma.

Quesito posto dalla società

ALFA s.p.a. rappresenta di aver costituito, il 9 ottobre 2006, una Fondazione iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura competente. La Fondazione:

  • non ha scopo di lucro;
  • non può distribuire utili;
  • persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed umanitaria;
  • opera nei settori dell’assistenza, sanità, educazione, cultura, ambiente, ricerca scientifica e tecnologica.

La società precisa inoltre che la Fondazione è lo strumento istituzionale utilizzato per iniziative di corporate social responsibility e che svolge attività proprie e contributive verso iniziative di soggetti pubblici e privati coerenti con i propri obiettivi. ALFA s.p.a. intende erogare alla Fondazione risorse finanziarie affinché essa possa integrare il proprio piano di interventi, includendo anche contributi al Fondo di solidarietà sociale istituito dall’art. 81, commi 29 e seguenti, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il dubbio interpretativo riguarda la possibilità di dedurre tali erogazioni liberali dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. a), TUIR.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo ALFA s.p.a., la Fondazione possiede i requisiti richiesti per beneficiare della deduzione. In particolare:

  • ha personalità giuridica;
  • persegue finalità rientranti tra quelle indicate dall’art. 100, comma 2, lett. a), TUIR.

La società sostiene inoltre che la destinazione di somme al Fondo di solidarietà sociale non esclude la finalità di assistenza sociale della Fondazione, poiché il Fondo è diretto a soddisfare esigenze alimentari, energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

Quadro normativo richiamato

L’art. 100, comma 2, lett. a), del TUIR consente la deduzione delle erogazioni liberali effettuate a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, entro il limite complessivo del 2% del reddito d’impresa dichiarato.

Le finalità richiamate dal comma 1 sono:

  • educazione;
  • istruzione;
  • ricreazione;
  • assistenza sociale e sanitaria;
  • culto.

Condizioni per la deducibilità secondo l’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate precisa che le erogazioni liberali sono deducibili solo se il beneficiario:

  • ha personalità giuridica;
  • persegue esclusivamente una o più delle finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto, o ricerca scientifica.

La norma richiede quindi un’esclusività rigorosa delle finalità: il beneficiario non può perseguire scopi diversi da quelli tassativamente indicati. Tali finalità devono essere riscontrate sulla base delle norme di settore e, soprattutto, degli statuti o atti costitutivi dell’ente.

Interpretazione della norma e attività accessorie

La risoluzione evidenzia che la disposizione valorizza il profilo finalistico dell’erogazione, favorendo soggetti caratterizzati da attività di rilevante contenuto etico. Tuttavia, non è escluso che l’ente beneficiario svolga anche attività fiscalmente commerciali, purché:

  • non siano particolarmente significative;
  • siano svolte in diretta attuazione delle finalità agevolate;
  • non assumano autonomia tale da generare finalità ulteriori rispetto a quelle consentite dalla norma.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, la Fondazione:

  • è dotata di personalità giuridica;
  • per statuto persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed umanitaria.

L’Agenzia osserva che tali finalità, se concretamente configurabili come assistenza solidaristica, sociale e umanitaria, rientrano tra quelle previste dall’art. 100, comma 2, lett. a), TUIR. Inoltre, la circostanza che la Fondazione destini parte delle proprie risorse al Fondo di solidarietà sociale istituito dal DL n. 112/2008 non fa venir meno la natura agevolabile delle erogazioni ricevute.

Secondo la risoluzione, infatti, la norma non prevede particolari adempimenti o procedure in capo al beneficiario e non impedisce che quest’ultimo realizzi le proprie finalità anche sostenendo iniziative di assistenza sociale realizzate da altri soggetti, come appunto il Fondo di solidarietà sociale.

Conclusione

L’Agenzia delle Entrate conclude che le erogazioni liberali effettuate da ALFA s.p.a. a favore della Fondazione sono deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. a), del TUIR, nei limiti previsti dalla norma, poiché la Fondazione possiede personalità giuridica e persegue esclusivamente finalità riconducibili all’assistenza sociale e umanitaria. La deducibilità non viene meno per il fatto che la Fondazione contribuisca al Fondo di solidarietà sociale previsto dal DL n. 112/2008.

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