Cassazione Penale, Sentenza n. 18958/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen.: la Corte territoriale avrebbe applicato la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 senza concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante tale beneficio fosse parte integrante dell'accordo tra le parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 599-bis e della giurisprudenza consolidata, il beneficio della sospensione condizionale della pena, se è stato elemento costitutivo dell'accordo tra le parti, non può essere disatteso dal giudice di appello che recepisce la pena concordata. Ne consegue che la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Caltanissetta per il prosieguo e la nuova valutazione dell'accordo nella sua interezza.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
La norma consente alla Corte di appello di decidere in camera di consiglio quando le parti concordano sull'accoglimento, e se i motivi comportano nuova determinazione della pena le parti devono indicare anche la pena concordata. La Corte ha interpretato che, se l'accordo include anche la richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena, tale beneficio costituisce elemento integrante della piattaforma negoziale e non può essere separatamente disatteso dal giudice.
art. 589 cod. proc. pen.
Richiamato come forma prevista per le richieste delle parti; implica che le dichiarazioni di concordanza devono avvenire nelle forme previste dall'articolo.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sull'illecito in materia di stupefacenti per il quale è stata concordata la pena. La sentenza ha riguardato l'applicazione della pena concordata per questo reato.
legge n. 103 del 23 giugno 2017
Ha introdotto l'art. 599-bis; la Corte la utilizza per riaffermare l'operatività dell'istituto del concordato in appello e per richiamare la relativa giurisprudenza.
art. 599, comma 4 cod. proc. pen. (abrogato)
abrogato dal d.l. n. 92/2008
Riferimento storico: la Corte applica per analogia la giurisprudenza sviluppata quando vigeva il precedente istituto (patteggiamento in appello), affermando il principio che il giudice non può frazionare la base negoziale accettando la pena concordata e rifiutando contestualmente benefici che ne costituivano la condizione.
art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.
Citato in apertura come riferimento procedurale insieme all'art. 599-bis per l'applicazione della pena concordata in appello; implica disciplina dei provvedimenti impugnati e dei termini per il ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Se un accordo tra pubblico ministero e imputato in sede di appello include la concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale della pena), tale beneficio è parte integrante della piattaforma negoziale e non può essere scisso dall'applicazione della pena concordata.
- Il giudice di appello che intende non concedere un beneficio previsto dall'accordo non può limitarsi ad applicare la sola pena concordata: deve respingere l'accordo e procedere con le forme ordinarie, altrimenti la decisione è illegittima.
- Per evitare annullamenti, gli accordi in appello devono essere espliciti e documentare chiaramente se la richiesta comprende benefici e le condizioni connesse; il giudice deve valutare l'accordo nella sua globalità.
- In caso di accoglimento parziale da parte del giudice di appello (pena sì, beneficio no), l'imputato può ottenere l'annullamento della sentenza in Cassazione con rimando per nuova valutazione dell'accordo nella sua interezza.
- La disciplina introdotta dall'art. 599-bis cod. proc. pen. ripropone principi già applicati al precedente istituto: la giurisprudenza consolidata sul "patteggiamento in appello" resta guida per interpretare i limiti del potere del giudice nella recezione degli accordi.
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