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Sentenza

Sentenza n. 4090/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - della graduatoria del “Bando Pubblico per titoli per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea: noleggio da rimessa con conducente (NCC) tramite autovettura”, di cui al verbale delle della Commissione d’esame del 2.12.2025, approvata con Determina Dirigenziale SUAP n. 136 del 15.12.2025, comunicata ai candidati in data 16.12.2025, nella parte in cui attribuisce punti 1 ai primi due classificati per il possesso del titolo preferenziale di cui al punto 8 n. 6 del bando (Pronto Soccorso – Attestazione frequenza e conclusione Corso Pronto Soccorso); - della graduatoria del “Bando Pubblico per titoli per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea: noleggio da rimessa con conducente (NCC) tramite autovettura”, di cui al verbale delle della Commissione d’esame del 2.12.2025, approvata con Determina Dirigenziale SUAP n. 136 del 15.12.2025, comunicata ai candidati in data 16.12.2025 nella parte in cui attribuisce punti 3 al primo classificato, punti 1 al secondo e punti 1 al terzo classificato in relazione al titolo di studio posseduto; - del bando di gara indetto con determinazione del Dirigente ad interim SUAP n° 99 del 30.9.2025, nella parte in cui prevede il titolo preferenziale numero 6 (Pronto Soccorso – Attestazione frequenza e conclusione Corso Pronto Soccorso), ove interpretato come da nota del 19.1.2026 emessa dal Dirigente SUAP dopo l’approvazione della graduatoria e inviata ai soli candidati che hanno dichiarato il possesso di tale titolo; - del bando di gara indetto con determinazione del Dirigente ad interim SUAP n° 99 del 30.9.2025, nella parte in cui prevede come criterio preferenziale il titolo di studio (punto 8 n. 10 del bando); - della nota del 19.01.2026 a firma del Dirigente SUAP inviata ai soli candidati che hanno dichiarato il possesso del titolo n° 6 - recante “chiarimenti” in merito al titolo preferenziale numero 6 e conferma “della validità della graduatoria”; - dell’eventuale provvedimento assegnazione delle due autorizzazioni, allo stato non noto; - di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e atti della procedura per il rilascio di due autorizzazioni NCC, nella parte relativa all’attribuzione dei punteggi per il titolo di pronto soccorso e per il titolo di studio, nonché successiva nota comunale di chiarimenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato NCC)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava, con il primo motivo, l’attribuzione di un punto ai primi due classificati per il possesso di attestazioni relative al corso di primo soccorso e al corso per l’uso del defibrillatore, nonostante il bando richiedesse un’attestazione di frequenza e conclusione del corso di pronto soccorso. Deduceva violazione della lex specialis, travisamento ed erronea valutazione dei titoli, violazione dei principi di buona amministrazione, trasparenza e par condicio, sostenendo che la successiva nota comunale del 19 gennaio 2026 avesse illegittimamente equiparato titoli diversi e modificato le regole della procedura dopo la formazione della graduatoria. In subordine, lamentava che l’Amministrazione avrebbe dovuto riaprire i termini e consentire a tutti i concorrenti di produrre l’eventuale attestazione di primo soccorso. Con il secondo motivo contestava la legittimità del bando nella parte in cui attribuiva punteggi differenziati al titolo di studio, ritenendo tale criterio irragionevole, sproporzionato e non pertinente rispetto al servizio NCC, nonché difforme dai titoli di preferenza previsti dall’art. 10 del regolamento comunale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha interpretato sistematicamente gli artt. 9 e 10 del regolamento comunale, distinguendo tra titoli valutabili nell’ambito della procedura e titoli di preferenza da utilizzare in caso di parità di punteggio. Ha rilevato che il bando richiedeva specificamente il certificato di pronto soccorso e che lo stesso Comune aveva riconosciuto la distinzione tra pronto soccorso e primo soccorso. Pertanto, le attestazioni di primo soccorso e del corso per l’uso del defibrillatore non potevano essere equiparate al titolo richiesto e non potevano dar luogo all’attribuzione del punto previsto dal bando. L’equiparazione effettuata dopo l’approvazione della graduatoria ha introdotto un titolo nuovo e diverso, alterando la lex specialis e violando la par condicio. L’Amministrazione, ove avesse inteso valorizzare il primo soccorso anziché il pronto soccorso, avrebbe dovuto riaprire i termini e consentire a tutti i concorrenti di presentare il relativo titolo. Il TAR ha quindi detratto un punto dal primo classificato, portandolo a 28, e dal secondo classificato, portandolo a 26,5. Il ricorrente, con 27 punti, è così risultato secondo classificato e potenzialmente assegnatario di una delle due autorizzazioni. Il secondo motivo è stato dichiarato non più attuale quanto all’interesse alla decisione, poiché il primo motivo aveva già soddisfatto integralmente la pretesa, ma il TAR ha comunque osservato che la previsione del titolo di studio rientrava nella discrezionalità dell’ente e non risultava irrazionale o sproporzionata rispetto alle finalità del bando. Sono stati annullati gli atti impugnati e riformulata la graduatoria. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.500 euro di spese; spese compensate nei confronti dei controinteressati.

Norme richiamate

  • art. 9 del Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autovettura

    Il bando deve indicare, tra l’altro, i criteri generali di valutazione dei titoli e l’elencazione dei titoli di preferenza.

    La disposizione riguarda i titoli valutabili secondo i criteri stabiliti dal bando; non coincide con i titoli di preferenza da utilizzare in caso di parità di punteggio.

  • art. 10 del Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autovettura

    A parità di punteggio, i titoli di preferenza ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione di N.C.C. [...] sono: a) [...] esperienza professionale [...] per almeno sei mesi; b) la disponibilità di veicoli da adibire al servizio a basso grado di inquinamento.

    I titoli indicati dalla norma devono essere applicati in presenza di parità di punteggio, dopo la valutazione dei titoli prevista dal bando.

  • art. 8 del bando per il rilascio di autorizzazioni NCC

    Attestazione frequenza e conclusione Corso Pronto Soccorso; titolo di studio con attribuzione di punteggi differenziati.

    La lex specialis richiedeva uno specifico titolo di pronto soccorso e non consentiva di equipararlo ad attestazioni relative al primo soccorso o all’uso del defibrillatore.

  • art. 25 l.r. 6/2012

    È richiamato dal ricorrente con riguardo ai requisiti di idoneità e professionalità, ma non costituisce la base decisiva dell’accoglimento.

Massime di principio

  • Quando il bando richiede uno specifico titolo documentale, l’amministrazione non può, dopo la formazione della graduatoria, equipararlo a titoli diversi, soprattutto se riconosce essa stessa la distinzione sostanziale tra le certificazioni.
  • L’attribuzione postuma di punteggio per un titolo diverso da quello previsto dalla lex specialis costituisce alterazione delle regole della procedura e viola la par condicio dei concorrenti.
  • Se l’amministrazione intende valorizzare un titolo diverso da quello indicato nel bando, deve riaprire i termini della procedura e consentire a tutti i concorrenti di produrlo, non potendo limitare i chiarimenti ai soli candidati che abbiano già dichiarato il possesso di titoli affini.
  • Quando la ricalcolazione del punteggio dipende dall’applicazione automatica di un criterio on/off e non residua alcuna discrezionalità amministrativa, il giudice può procedere direttamente alla rideterminazione della graduatoria.
  • La distinzione regolamentare tra titoli valutabili e titoli di preferenza impone di utilizzare questi ultimi soltanto in caso di parità di punteggio, dopo la valutazione dei titoli prevista dal bando.
  • La previsione di punteggi differenziati per il titolo di studio può rientrare nella discrezionalità dell’amministrazione e non è irragionevole se risulta collegata alle finalità professionali e alla qualità del servizio richiesto.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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