Regolamento (UE) 2025/2620
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo dell’adeguamento dell’assegnazione gratuita del numero di certificati CBAM da restituire
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la formula e le regole tecniche per adeguare il numero di certificati CBAM da restituire, in modo da tener conto dell’assegnazione gratuita di quote nell’EU ETS. La disciplina mira a garantire la parità di trattamento tra merci prodotte nell’Unione e merci importate, durante la fase di transizione verso l’eliminazione graduale delle quote gratuite nei settori CBAM. Il testo contiene definizioni operative, criteri per l’uso di dati effettivi o valori predefiniti, regole specifiche per i precursori e un ampio elenco di parametri di riferimento CBAM per codice NC e percorso produttivo.
Definisce le modalità di calcolo dell’adeguamento del numero di certificati CBAM da restituire in relazione all’assegnazione gratuita nell’EU ETS per le merci importate.
Ambito di applicazione
Si applica ai dichiaranti autorizzati CBAM, in relazione alle merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 importate nel territorio doganale dell’Unione, con esclusione pratica dell’energia elettrica per la quale l’adeguamento è pari a zero. Riguarda il calcolo dell’adeguamento dell’assegnazione gratuita per le emissioni rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2026, con applicazione dal 1o gennaio 2026. È rilevante per i settori cemento, concimi, ferro e acciaio, alluminio e per le merci complesse che incorporano precursori, nonché per le modalità di utilizzo di valori effettivi o predefiniti nella dichiarazione CBAM.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 sul calcolo dell’adeguamento dell’assegnazione gratuita CBAM
Il regolamento attua l’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956 e detta le regole tecniche per calcolare l’adeguamento del numero di certificati CBAM da restituire, così da riflettere l’assegnazione gratuita di quote nell’EU ETS. La finalità dichiarata è evitare distorsioni concorrenziali nella fase transitoria di introduzione del CBAM e di progressiva eliminazione delle quote gratuite nei settori interessati.
Finalità e contesto regolatorio
I considerando chiariscono che il CBAM sostituisce progressivamente l’assegnazione gratuita usata per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel sistema ETS. La Commissione precisa che l’applicazione combinata e transitoria di quote gratuite EU ETS e CBAM non deve mai tradursi in un trattamento più favorevole per le merci prodotte nell’Unione rispetto alle merci importate.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica ai dichiaranti CBAM autorizzati e, in concreto, alle merci dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 importate nel territorio doganale dell’Unione. L’adeguamento riguarda le emissioni rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2026; per l’energia elettrica classificata al codice NC 2716 00 00 l’adeguamento è espressamente pari a zero.
Struttura del calcolo dell’adeguamento
L’allegato contiene la formula base: per ciascuna merce diversa dall’energia elettrica, l’adeguamento FAAg si ottiene moltiplicando la massa importata Mg per la SEFAg,y, ossia l’assegnazione gratuita incorporata specifica della merce nell’anno di riferimento. Il periodo di riferimento coincide con l’anno civile di produzione della merce o, se rilevante, del precursore, e non può coprire periodi anteriori al 2026 ai fini delle prime restituzioni CBAM previste nel 2027.
Dati effettivi e valori predefiniti
Il regolamento distingue tra calcolo fondato su dati effettivi e calcolo fondato su valori predefiniti. Se nella dichiarazione CBAM sono utilizzati valori effettivi per le emissioni incorporate, l’adeguamento dell’assegnazione gratuita deve rispecchiare il processo produttivo reale, la provenienza dei precursori e la composizione della merce. Se invece sono utilizzati valori predefiniti, il calcolo segue parametri di riferimento CBAM predefiniti, semplificati ma costruiti per mantenere l’equivalenza con le emissioni incorporate predefinite.
Merci semplici e merci complesse
Per le merci semplici, il parametro di riferimento CBAM deriva dal corrispondente processo produttivo e si combina con il fattore CBAM e con il fattore di correzione transettoriale (CSCF). Per le merci complesse, il calcolo si estende ai precursori: la SEFA della merce finale incorpora le SEFA dei precursori, con meccanismo iterativo quando i precursori sono a loro volta merci complesse. Le regole tengono conto anche della massa specifica dei precursori consumati nel processo.
Precursori provenienti da più impianti
L’articolo 4 disciplina il caso in cui un medesimo tipo di precursore provenga da più impianti. In assenza di prova contraria, la parte di assegnazione gratuita incorporata nel precursore è determinata come media ponderata tra gli impianti di provenienza. Se però vi sono prove sufficienti che il processo produttivo abbia impiegato precursori provenienti da un solo impianto o da un sottoinsieme di impianti, il calcolo si adegua a tale evidenza.
Parametri di riferimento CBAM e settori interessati
Il regolamento elabora parametri di riferimento CBAM per codice NC e, dove necessario, per percorso produttivo. I considerando spiegano che i parametri ETS per il periodo 2026-2030 non erano ancora disponibili integralmente, ma la Commissione ha ritenuto possibile basarsi su stime già nel 2026, con riesame dopo la pubblicazione dei parametri definitivi ETS e applicazione dei valori aggiornati dal 1o gennaio 2027. Il testo prevede inoltre un riesame nel 2027.
Specificità settoriali rilevanti
Nel settore del cemento, il regolamento distingue tra clinker grigio e clinker bianco e disciplina anche miscele di cementi idraulici. Nei settori ferro e acciaio, vengono considerate varie filiere produttive, inclusi BF/BOF, DRI/EAF e Scrap/EAF, con attenzione specifica al DRI basato su gas naturale per evitare effetti distorsivi e rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Per l’alluminio, il testo distingue tra alluminio primario e secondario.
Tabella dei valori e applicazione pratica
L’allegato contiene un’ampia tabella di parametri di riferimento CBAM per numerosi codici NC nei settori cemento, idrogeno, concimi, ferro e acciaio, alluminio e prodotti connessi. La tabella distingue, per molti codici, tra valori da usare per gli anni di produzione 2026-27 e quelli da usare per il 2028-30, nonché tra più percorsi produttivi e gradi di lega. Per la pratica professionale, ciò implica la necessità di verificare con precisione il codice NC, il paese di origine, il percorso produttivo e la qualificazione della merce come semplice o complessa.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2026. È pertanto destinato a incidere sin dalle prime dichiarazioni CBAM riferite all’anno 2026 e sulle restituzioni di certificati dovute nel 2027.
Disposizioni principali
Calcolo dell’adeguamento dei certificati CBAM
L’articolo 1 rinvia al punto 2 dell’allegato per il calcolo dell’adeguamento dell’assegnazione gratuita. Per l’energia elettrica (codice NC 2716 00 00) l’adeguamento è fissato a zero.
Uso dei dati effettivi
L’articolo 2 prevede che l’assegnazione gratuita incorporata specifica di una merce sia calcolata sulla base di dati effettivi, secondo il punto 3 dell’allegato.
Uso dei valori predefiniti
L’articolo 3 stabilisce che, in deroga all’articolo 2, se nella dichiarazione CBAM sono utilizzati valori predefiniti per le emissioni incorporate specifiche, l’adeguamento dell’assegnazione gratuita è calcolato sulla base di valori predefiniti secondo il punto 4 dell’allegato.
Precursori provenienti da più impianti
L’articolo 4 disciplina il caso in cui un impianto che produce merci complesse utilizzi precursori provenienti da più impianti: l’assegnazione gratuita incorporata è determinata come media ponderata, salvo prova sufficiente che il processo abbia utilizzato precursori provenienti da un solo impianto o da un sottoinsieme di impianti.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1o gennaio 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Definizioni operative dell’allegato
L’allegato definisce, ai fini del calcolo, le nozioni di categorie aggregate di merci, periodo di riferimento, precursore e percorso produttivo.
Formula generale di calcolo dell’adeguamento
Il punto 2 dell’allegato stabilisce che, per ciascuna merce diversa dall’energia elettrica, l’adeguamento FAAg è calcolato moltiplicando la massa importata Mg per la SEFAg,y, ossia l’assegnazione gratuita incorporata specifica della merce nell’anno y.
Calcolo con dati effettivi per merci semplici e complesse
Il punto 3 disciplina il calcolo della SEFA con dati effettivi: per il processo di produzione si applica una formula che combina il fattore CBAM, il fattore di correzione transettoriale CSCF e il parametro di riferimento CBAM BMg*. Per le merci complesse la formula incorpora anche la SEFA dei precursori e, se necessario, ricorre iterativamente alle regole sui precursori.
Calcolo con valori predefiniti
Il punto 4 prevede che, quando si usano valori predefiniti per le emissioni incorporate, la SEFA sia calcolata con una formula che combina CBAMy, CSCFy e il parametro di riferimento CBAM predefinito BMg, selezionato in base a paese di origine, codice NC, ulteriori parametri descrittivi e, se del caso, percorso produttivo predefinito.
Criteri di selezione dei parametri di riferimento CBAM
Il punto 5 stabilisce regole specifiche per la scelta del parametro di riferimento CBAM in funzione del tipo di merce, della modalità di calcolo e del settore. Sono previsti criteri particolari per cemento, ghisa/ferro/acciaio e alluminio, nonché un’articolazione per anni di produzione 2026-27 e 2028-30 e per diversi percorsi produttivi, inclusi BF/BOF, DRI/EAF e Scrap/EAF.
Valori specifici per il periodo 2026-2030
L’allegato contiene una tabella estesa di valori BMg* e BMg per numerosi codici NC nei settori cemento, idrogeno, concimi, ferro e acciaio, alluminio e altri prodotti derivati. Per molti codici sono previsti valori distinti per i diversi anni di produzione o per specifici percorsi produttivi e gradi di lega.
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