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Sentenza

Sentenza del 21/06/2022 n. 19952 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava l'indebita detrazione dell'IVA relativa all'acquisto (anno 2005) di un complesso immobiliare a destinazione abitativa, poi rivenduto alla socia C.T., perché tale attività non rientrava nell'oggetto sociale della società (attività principale: commercio carburanti) e, ai sensi dell'art. 19-bis1, lett. i), D.P.R. 633/1972, la detrazione è esclusa salvo che l'impresa abbia per oggetto esclusivo o principale la costruzione o la rivendita di fabbricati. In primo grado il ricorso della società era stato rigettato; in appello la Commissione regionale (Sassari) aveva accolto l'appello ritenendo non provata alcuna partecipazione o consapevolezza di frode da parte della società cedente e quindi legittima la detrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo (citoprocedurale) ma ha accolto il secondo e il terzo motivo proposti dall'Agenzia. La Suprema Corte ha ritenuto che la Commissione regionale abbia errato nel basare la decisione sulla mancanza di prova di consapevolezza/frode: la norma (art. 19-bis1, lett. i) DPR 633/1972) esclude la detrazione per acquisti di fabbricati a destinazione abitativa salvo che l'impresa abbia per oggetto esclusivo o principale la costruzione o rivendita; pertanto il giudice d'appello avrebbe dovuto verificare concretamente se l'attività della società fosse principale o esclusiva in tal senso (anche con valutazione prospettica), e non limitarsi a esaminare profili di frode. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla stessa commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis1, lett. i)

    Preclude in linea di principio la detrazione dell'IVA sugli acquisti di fabbricati a destinazione abitativa, salvo per le imprese che hanno come oggetto esclusivo o principale la costruzione o la rivendita degli stessi; il requisito dell'oggetto sociale principale o esclusivo è quindi determinante per consentire la detrazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Rimando alla disciplina ordinaria della detrazione IVA; l'art. 19-bis1 opera come deroga a tale regime ordinario per specifici acquisti immobiliari.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, comma 3

    Citato dalla parte ricorrente nelle censure; la Corte non ritiene determinante il profilo della comunicazione di variazione dati IVA rispetto all'applicazione sostanziale dell'art. 19-bis1.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello abbia adeguatamente motivato la decisione rispetto alla domanda e quindi il primo motivo era infondato.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4)

    Norma sul ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto (n.3) e per violazione di legge/procedimento (n.4); la Corte ha ammesso i motivi sostanziali (n.3) e rigettato quello relativo all'art.112 (n.4).

  • Codice civile, artt. 2697 e 2727

    Riguardano l'onere della prova; la Corte rileva che l'accertamento richiesto dall'art. 19-bis1 non si risolve solo su questioni di prova di frode ma su verifica dell'oggetto sociale/principale esercizio dell'attività.

  • Giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia UE, causa C-334/10 e C-118/11)

    Principi che richiedono la verifica, anche prospettica, dell'intenzione del soggetto passivo di destinare l'immobile all'attività d'impresa e la neutralità dell'IVA tra le diverse attività economiche; utili per interpretare il requisito del carattere 'principale' o 'esclusivo' dell'attività.

Massime di principio

  • Per la detrazione dell'IVA su acquisti di fabbricati a destinazione abitativa rileva primariamente se l'acquirente svolge, come oggetto esclusivo o principale, attività di costruzione o rivendita di immobili: senza tale requisito la detrazione è esclusa dall'art. 19-bis1 DPR 633/1972.
  • La verifica non deve limitarsi a questioni attinenti a una eventuale frode o alla consapevolezza del compratore rispetto al comportamento del cedente: la norma pone un requisito soggettivo/oggettivo dell'attività d'impresa (oggetto sociale/principale) indipendente dal profilo fraudolento.
  • Occasionalità dell'operazione o modifiche statutarie intervenute dopo l'operazione non valgono di per sé a trasformare l'attività in 'principale' o 'esclusiva'; l'elemento rilevante è la concreta (anche prospettica) destinazione dell'immobile all'attività d'impresa al momento dell'acquisto.
  • Il contribuente deve poter dimostrare, con elementi obiettivi, che l'acquisto rientrava nell'ambito dell'attività aziendale principale o esclusiva (piani d'impresa, organizzazione, ripetitività o modalità operative coerenti), poiché l'onere della prova della riconducibilità ai requisiti di art. 19-bis1 ricade sul soggetto che pretende la detrazione.
  • Per evitare contestazioni è consigliabile aggiornare preventivamente l'oggetto sociale e i dati IVA e documentare la finalità imprenditoriale dell'acquisto prima dell'operazione; atti o modifiche formali intervenute dopo l'acquisto hanno valore limitato ai fini della legittimazione alla detrazione.

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