Sentenza del 21/06/2022 n. 19952 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava l'indebita detrazione dell'IVA relativa all'acquisto (anno 2005) di un complesso immobiliare a destinazione abitativa, poi rivenduto alla socia C.T., perché tale attività non rientrava nell'oggetto sociale della società (attività principale: commercio carburanti) e, ai sensi dell'art. 19-bis1, lett. i), D.P.R. 633/1972, la detrazione è esclusa salvo che l'impresa abbia per oggetto esclusivo o principale la costruzione o la rivendita di fabbricati. In primo grado il ricorso della società era stato rigettato; in appello la Commissione regionale (Sassari) aveva accolto l'appello ritenendo non provata alcuna partecipazione o consapevolezza di frode da parte della società cedente e quindi legittima la detrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo (citoprocedurale) ma ha accolto il secondo e il terzo motivo proposti dall'Agenzia. La Suprema Corte ha ritenuto che la Commissione regionale abbia errato nel basare la decisione sulla mancanza di prova di consapevolezza/frode: la norma (art. 19-bis1, lett. i) DPR 633/1972) esclude la detrazione per acquisti di fabbricati a destinazione abitativa salvo che l'impresa abbia per oggetto esclusivo o principale la costruzione o rivendita; pertanto il giudice d'appello avrebbe dovuto verificare concretamente se l'attività della società fosse principale o esclusiva in tal senso (anche con valutazione prospettica), e non limitarsi a esaminare profili di frode. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla stessa commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis1, lett. i)
Preclude in linea di principio la detrazione dell'IVA sugli acquisti di fabbricati a destinazione abitativa, salvo per le imprese che hanno come oggetto esclusivo o principale la costruzione o la rivendita degli stessi; il requisito dell'oggetto sociale principale o esclusivo è quindi determinante per consentire la detrazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Rimando alla disciplina ordinaria della detrazione IVA; l'art. 19-bis1 opera come deroga a tale regime ordinario per specifici acquisti immobiliari.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, comma 3
Citato dalla parte ricorrente nelle censure; la Corte non ritiene determinante il profilo della comunicazione di variazione dati IVA rispetto all'applicazione sostanziale dell'art. 19-bis1.
Codice di procedura civile, art. 112
Principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello abbia adeguatamente motivato la decisione rispetto alla domanda e quindi il primo motivo era infondato.
Codice di procedura civile, art. 360
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4)
Norma sul ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto (n.3) e per violazione di legge/procedimento (n.4); la Corte ha ammesso i motivi sostanziali (n.3) e rigettato quello relativo all'art.112 (n.4).
Codice civile, artt. 2697 e 2727
Riguardano l'onere della prova; la Corte rileva che l'accertamento richiesto dall'art. 19-bis1 non si risolve solo su questioni di prova di frode ma su verifica dell'oggetto sociale/principale esercizio dell'attività.
Giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia UE, causa C-334/10 e C-118/11)
Principi che richiedono la verifica, anche prospettica, dell'intenzione del soggetto passivo di destinare l'immobile all'attività d'impresa e la neutralità dell'IVA tra le diverse attività economiche; utili per interpretare il requisito del carattere 'principale' o 'esclusivo' dell'attività.
Massime di principio
- Per la detrazione dell'IVA su acquisti di fabbricati a destinazione abitativa rileva primariamente se l'acquirente svolge, come oggetto esclusivo o principale, attività di costruzione o rivendita di immobili: senza tale requisito la detrazione è esclusa dall'art. 19-bis1 DPR 633/1972.
- La verifica non deve limitarsi a questioni attinenti a una eventuale frode o alla consapevolezza del compratore rispetto al comportamento del cedente: la norma pone un requisito soggettivo/oggettivo dell'attività d'impresa (oggetto sociale/principale) indipendente dal profilo fraudolento.
- Occasionalità dell'operazione o modifiche statutarie intervenute dopo l'operazione non valgono di per sé a trasformare l'attività in 'principale' o 'esclusiva'; l'elemento rilevante è la concreta (anche prospettica) destinazione dell'immobile all'attività d'impresa al momento dell'acquisto.
- Il contribuente deve poter dimostrare, con elementi obiettivi, che l'acquisto rientrava nell'ambito dell'attività aziendale principale o esclusiva (piani d'impresa, organizzazione, ripetitività o modalità operative coerenti), poiché l'onere della prova della riconducibilità ai requisiti di art. 19-bis1 ricade sul soggetto che pretende la detrazione.
- Per evitare contestazioni è consigliabile aggiornare preventivamente l'oggetto sociale e i dati IVA e documentare la finalità imprenditoriale dell'acquisto prima dell'operazione; atti o modifiche formali intervenute dopo l'acquisto hanno valore limitato ai fini della legittimazione alla detrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 giu 2022Sentenza del 21/06/2022 n. 752 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 21 giu 2022Sentenza del 21/06/2022 n. 2057 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 21 giu 2022Sentenza del 21/06/2022 n. 2061 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 21 giu 2022Sentenza del 21/06/2022 n. 2656 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 21 giu 2022Sentenza del 21/06/2022 n. 19792 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2022Sentenza del 21/06/2022 n. 19896 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →