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Sentenza

Sentenza n. 1993/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202300721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Novara di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza, deducendo: 1) nullità per omessa indicazione dell’autorità cui proporre ricorso, in violazione dell’art. 3, comma 4, l. 241/1990; 2) eccesso di potere per travisamento, sviamento e motivazione carente, illogica, perplessa o contraddittoria, nonché violazione dell’art. 11 T.U.L.P.S.; 3) analoghi vizi e violazione dell’art. 43 T.U.L.P.S. Il diniego era fondato sul deferimento all’autorità giudiziaria per fatti descritti come minaccia e deturpamento o imbrattamento di cose altrui, nonché sulla convivenza con il padre gravato da precedenti penali. La ricorrente contestava la rilevanza dei fatti, osservando che non erano sfociati in una condanna, e allegava inoltre che la convivenza con il padre era cessata.

La decisione

Il TAR respinge tutti i motivi e il ricorso. L’omessa indicazione, in calce al provvedimento, dell’autorità e del termine per impugnarlo è una mera irregolarità, rilevante ai fini della tempestività o di un’eventuale rimessione in termini, ma non incidente sulla legittimità dell’atto. Le censure relative agli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sono respinte: il diniego è sorretto da istruttoria e motivazione adeguate e non presenta illogicità, contraddittorietà o travisamento. L’erronea citazione dell’art. 617 c.p. per il fatto descritto come minaccia è un errore materiale, poiché la condotta è stata descritta in modo comprensibile e la sua materialità non è stata contestata. La valutazione prognostica di affidabilità può fondarsi anche su condotte non seguite da condanna penale, se gli elementi istruttori giustificano un giudizio negativo sull’affidabilità nell’uso delle armi. La cessazione della convivenza con il padre è sopravvenuta rispetto alla valutazione amministrativa e non incide sulla legittimità del diniego, che resta comunque fondato anche su altri elementi. Resta salva la possibilità di presentare una nuova domanda sulla base di elementi nuovi e della situazione esistente al momento della presentazione. Spese a carico della ricorrente, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 4, l. 241/1990

    Secondo consolidata giurisprudenza l’apposizione in calce al provvedimento amministrativo della formula recante il termine e l’Autorità presso cui impugnarlo rileva ai soli fini della tempestività del ricorso e di una ipotetica rimessione in termini, non incidendo sulla legittimità del provvedimento; ne deriva che l’omessa indicazione della clausola enunciativa del regime dell’atto integra una mera irregolarità, inidonea ad incidere sulla legittimità del provvedimento, tanto più laddove l’interessato abbia comunque presentato rituale ricorso.

    L’omissione dell’indicazione dei rimedi e dei relativi termini non determina l’illegittimità del provvedimento; può rilevare soltanto per valutare la tempestività dell’impugnazione o un’eventuale rimessione in termini.

  • art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773

    Dal quadro normativo emerge che il legislatore ha individuato i casi in cui l’Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (art. 11 T.U.L.P.S., primo e terzo comma, prima parte, e art. 43 T.U.L.P.S., primo comma, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro) e quelli in cui essa è titolare di poteri discrezionali (art. 11, secondo e terzo comma, seconda parte, e articoli 39 e 43, secondo comma T.U.L.P.S.).

    L’art. 11 contempla sia ipotesi vincolate sia ipotesi discrezionali; nell’esercizio di queste ultime l’autorità può valutare l’affidabilità e la buona condotta del richiedente ai fini del rilascio o del mantenimento dell’autorizzazione.

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773

    In relazione all’esercizio dei poteri di natura discrezionale, l’art. 39 attribuisce all’Autorità il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità “di abusarne”, mentre l’art. 43 consente alla competente Autorità - in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche - in alternativa - l’assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti (pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti) che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia.

    Il potere discrezionale di vietare la detenzione di armi può essere esercitato quando gli elementi disponibili facciano ritenere sussistente una capacità di abusarne.

  • art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773

    In relazione all’esercizio dei poteri di natura discrezionale, l’art. 39 attribuisce all’Autorità il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità “di abusarne”, mentre l’art. 43 consente alla competente Autorità - in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche - in alternativa - l’assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti (pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti) che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia.

    In alternativa alla capacità di abuso, l’autorità può negare o ritirare la licenza valutando l’assenza di buona condotta sulla base di fatti anche estranei alla gestione delle armi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La valutazione prognostica rimessa all’amministrazione può infatti fondarsi su condotte che non abbiano avuto seguito in sede penale per intervenuta prescrizione o per altra causa, purché gli elementi, singolarmente e cumulativamente apprezzati nell’ambito dell’istruttoria procedimentale, siano idonei a fondare un giudizio negativo circa l’affidabilità del soggetto in relazione all’utilizzo di armi.

    La pronuncia richiama l’art. 10-bis in relazione al preavviso di rigetto e alle osservazioni procedimentali; il passaggio applica il criterio per cui il giudizio amministrativo di affidabilità può basarsi su condotte non sfociate in una condanna, purché gli elementi istruttori siano sufficienti a giustificare la prognosi negativa.

  • art. 617 c.p.

    Come rilevato dalla difesa, il riferimento all’art. 617 c.p. in relazione alla condotta di minaccia non è letteralmente corretto, atteso che tale disposizione disciplina una diversa fattispecie di reato, mentre il delitto di minaccia è previsto dall’art. 612 c.p.

    L’erronea indicazione dell’articolo penale non invalida il provvedimento quando costituisca un errore materiale e la descrizione del fatto sia chiara e comprensibile per l’interessata.

  • art. 639 c.p.

    Con riguardo alla condotta ascritta sia nel preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/90 sia nel decreto impugnato, l’episodio penalmente rilevante consiste nella minaccia e nel deturpamento e imbrattamento di cose altrui, richiamando rispettivamente l’art. 617 c.p. e l’art. 639 c.p.

    L’art. 639 c.p. è richiamato per identificare una delle condotte concrete considerate dall’amministrazione nella valutazione complessiva dell’affidabilità; la pronuncia non enuncia una diversa interpretazione della fattispecie penale.

Massime di principio

  • La mancata indicazione nel provvedimento amministrativo dell’autorità e del termine per proporre impugnazione costituisce una mera irregolarità e non ne determina l’illegittimità; può rilevare ai fini della tempestività del ricorso o di un’eventuale rimessione in termini.
  • Nel rilascio o rinnovo delle licenze di porto d’armi l’autorità di pubblica sicurezza esercita un’ampia discrezionalità nella valutazione prognostica dell’affidabilità del richiedente, orientata alla prevenzione degli abusi e dei sinistri e alla tutela della pubblica incolumità.
  • La valutazione di affidabilità ai fini del rilascio o rinnovo di una licenza di porto d’armi può fondarsi su condotte non seguite da condanna penale, purché gli elementi istruttori, considerati singolarmente e nel loro insieme, siano idonei a sostenere una prognosi negativa sull’affidabilità nell’uso delle armi.
  • L’erronea indicazione della norma penale riferita a una condotta non comporta di per sé l’illegittimità del diniego quando sia riconoscibile come errore materiale, il fatto sia descritto in modo comprensibile e la sua materialità non sia contestata.
  • La legittimità del provvedimento amministrativo va valutata in rapporto alla situazione esistente al momento della sua adozione; un mutamento fattuale successivo non la vizia, pur potendo essere sottoposto a valutazione in una nuova istanza.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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