Sentenza n. 1314/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento - della deliberazione n. 586 del 15/09/2025, con la quale l'INPS - Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti ha respinto il ricorso amministrativo (prot. n. 752507644) proposto dalla società odierna ricorrente avverso il provvedimento di reiezione della domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). - del provvedimento di reiezione n. 210090162124 del 13/02/2025, con cui la Sede INPS di Catania ha respinto la domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), prot. INPS.2100.09/12/2024.0925341, per il periodo dal 02/12/2024 al 09/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e deliberazione di rigetto del ricorso amministrativo
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego INPS relativo alla domanda di CIGO presentata per 46 dipendenti e riferita al periodo dal 2 dicembre 2024 al 9 febbraio 2025, nonché la successiva deliberazione di rigetto del ricorso amministrativo. La sospensione dell’attività era conseguita alla decisione del committente di sospendere i lavori dopo un infortunio mortale verificatosi in un cantiere e riguardante lavoratori di altra impresa. La ricorrente ha dedotto violazione della disciplina della CIGO, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo che l’evento fosse estraneo alla propria organizzazione, imprevedibile e non imputabile, e che l’ordine del committente costituisse factum principis. Ha inoltre contestato l’eventuale rilevanza della causale indicata nella domanda e dedotto che l’INPS non potesse integrare in giudizio la motivazione del diniego. È stata chiesta anche la sospensione del processo in attesa della definizione del procedimento penale relativo all’infortunio.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione del processo, poiché la dinamica e le cause dell’incidente non erano controverse e risultava già acquisita la relazione tecnica del pubblico ministero. Nel merito, ha ritenuto legittimi il diniego e il rigetto del ricorso amministrativo. La CIGO costituisce una misura eccezionale, soggetta a interpretazione restrittiva, e presuppone che la sospensione o riduzione dell’attività dipenda da un evento involontario, non imputabile all’impresa o ai lavoratori e non riconducibile a imperizia o negligenza. Nel caso concreto, l’infortunio era stato ricondotto alla violazione di norme di sicurezza da parte di lavoratori impiegati nell’attività d’impresa e inseriti nella relativa organizzazione e filiera contrattuale; pertanto l’evento rientrava nel rischio d’impresa e non possedeva il requisito della non imputabilità. La circostanza che i lavoratori coinvolti appartenessero a un’altra impresa non escludeva tale collegamento. La sospensione disposta dal committente non costituiva factum principis, perché derivava dall’esercizio di una facoltà contrattuale prevista dalle condizioni generali di appalto, non da un provvedimento autoritativo adottato da una pubblica amministrazione per la tutela di interessi pubblici. Eventuali contestazioni sulla legittimità della sospensione avrebbero dovuto essere fatte valere con gli ordinari rimedi civilistici. Il TAR ha inoltre escluso l’integrazione postuma della motivazione, rilevando che il provvedimento originario aveva già evidenziato l’incompatibilità tra la causale indicata e la concreta sospensione della commessa. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148
La disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria richiede che la sospensione o riduzione dell’attività sia riconducibile a eventi temporanei non imputabili all’impresa o ai lavoratori, ovvero a situazioni temporanee di mercato.
art. 1, comma 3, d.m. n. 95442/2016
La non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.
Il requisito della non imputabilità esclude l’accesso alla CIGO quando la situazione aziendale dipenda da imperizia, negligenza o comportamenti colposi dell’impresa o dei lavoratori.
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 81/2015
La ricorrente lo ha invocato per sostenere la non imputabilità all’impresa utilizzatrice dei comportamenti dei lavoratori somministrati o impiegati in appalto; il TAR non lo ha ritenuto decisivo, affermando che i soggetti inseriti nella filiera e nell’organizzazione imprenditoriale restano rilevanti ai fini del rischio d’impresa.
circolare INPS n. 139/2016
Richiamata per i requisiti di non imputabilità, involontarietà, imprevedibilità e per la disciplina della causale relativa alla mancanza di ordini, commesse e lavoro.
art. 10.13 delle condizioni generali di appalto
Qualora ENEL, nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, accerti la non sussistenza o il venir meno nei confronti di un Subappaltatore di una o più delle condizioni previste dalla Legge e/o dal Contratto di Appalto, potrà procedere, a seconda dei casi, alla revoca dell’autorizzazione oppure alla sospensione delle relative attività fino alla cessazione della causa di sospensione stessa.
La clausola dimostra che il committente disponeva di una facoltà contrattuale di sospensione delle attività.
art. 12.6 delle condizioni generali di appalto
L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad adottare, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati ad ENEL e/o a terzi, ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto.
La clausola collega all’appaltatore la responsabilità per i danni cagionati anche dal personale impiegato a vario titolo nell’esecuzione del contratto.
art. 16.1.1 delle condizioni generali di appalto
ENEL ha il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto in tutto o in parte, con Comunicazione all'Appaltatore e con l’indicazione della causa della sospensione e la durata della stessa, che potrà essere prorogata in caso di persistenza della causa. L’Appaltatore prende atto che tra le cause di sospensione è inclusa qualsiasi situazione di rischio o comportamento non sicuro dell'Appaltatore in conformità con le disposizioni degli HSE Terms.
La sospensione del committente, essendo prevista contrattualmente in caso di rischio o comportamento non sicuro, rientra nella dinamica del rapporto negoziale e nel rischio d’impresa.
Massime di principio
- L’ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, quale misura eccezionale di socializzazione del costo del lavoro, presuppone una situazione temporanea di crisi non imputabile all’impresa o ai lavoratori, involontaria e non riconducibile a imperizia o negligenza; il beneficio non può essere utilizzato per trasferire sulla collettività il rischio d’impresa.
- La sospensione o riduzione dell’attività non è non imputabile quando deriva da violazioni delle norme di sicurezza o da comportamenti negligenti di lavoratori impiegati nell’attività imprenditoriale, anche se appartenenti a un’impresa terza, a un subappaltatore o a un diverso soggetto della filiera contrattuale.
- La presenza di un soggetto contrattualmente collegato all’imprenditore e astrattamente responsabile dell’accaduto esclude la non imputabilità richiesta per la CIGO, poiché l’ordinamento appronta ordinari rimedi di responsabilità e di compensazione senza necessità di socializzare il costo della sospensione.
- La sospensione dei lavori disposta da un committente nell’esercizio di una facoltà prevista dal contratto di appalto non costituisce factum principis né ordine dell’autorità: essa resta un atto della dinamica negoziale paritetica e non integra, di per sé, una causa esterna e non imputabile idonea a fondare la CIGO.
- La causale della CIGO relativa alla mancanza di ordini, commesse e lavoro richiede una contrazione dell’attività derivante da una significativa riduzione di ordini o commesse e non è automaticamente pertinente quando la sospensione dipenda da un infortunio e da una conseguente decisione contrattuale del committente.
- Non integra motivazione postuma il rilievo difensivo dell’INPS che specifichi o sviluppi una ragione già contenuta nel provvedimento di diniego, quando quest’ultimo abbia già evidenziato l’incompatibilità tra la causale invocata e la concreta causa della sospensione.
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