Cassazione Civile, Ordinanza n. 37563/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento relativo all'anno 2006, con cui venivano richieste maggiori somme per IVA e IRAP, oltre alle sanzioni per omesso versamento dell'IVA accertata. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; l'Ufficio aveva proposto appello e la CTR aveva confermato l'iscrizione a ruolo delle imposte, ma aveva annullato la parte relativa alle sanzioni. La CTR aveva ritenuto inapplicabile l'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 sia perché l'iscrizione a ruolo derivava da accertamento definitivo e non da autoliquidazione, sia per effetto delle modifiche normative sopravvenute richiamate dall'Ufficio. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 60 d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 e dell'art. 29 d.l. n. 78/2010, sostenendo che la sanzione del 30% era dovuta perché l'omesso versamento riguardava l'IVA resa esigibile dall'avviso di accertamento, con termine perentorio di pagamento entro sessanta giorni dalla notifica; la contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che la sanzione amministrativa del 30% prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 si applica anche al mancato pagamento dell'imposta dovuta a seguito di avviso di accertamento, quando il contribuente non versi quanto richiesto nel termine previsto. Ha escluso che nel caso concreto operasse la disciplina invocata dalla CTR, osservando che non si trattava dell'ipotesi di riscossione frazionata in corso di giudizio né risulta che l'atto di accertamento fosse stato impugnato. Quanto allo ius superveniens, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite in tema di successione di norme sanzionatorie tributarie, secondo cui, se il presupposto impositivo resta fermo e il tributo continua a essere dovuto per il passato, anche la sanzione resta applicabile; pertanto la modifica normativa non escludeva la sanzione nel caso in esame. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario della società contribuente. Le spese sono state regolate dalla soccombenza.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 471/1997
sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato; comma 3: "fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto"
La sanzione si applica non solo ai versamenti omessi in autoliquidazione, ma anche al mancato pagamento dell'imposta resa dovuta da un avviso di accertamento, se il pagamento non avviene nel termine assegnato.
art. 60 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come norma violata nel motivo di ricorso, in relazione alla riscossione dell'IVA conseguente ad accertamento.
art. 29 d.l. n. 78/2010
"la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 197, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati"
La Corte ha precisato, richiamando le Sezioni Unite, che la sopravvenienza normativa non esclude la sanzione se il tributo continua a essere dovuto per il passato e il presupposto impositivo resta invariato.
art. 68 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per evidenziare che, se l'avviso di accertamento fosse stato impugnato, sarebbe venuta in rilievo la sola disciplina della riscossione provvisoria in corso di causa.
art. 13 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato indirettamente nel testo come norma non pertinente alla fattispecie decisoria; dalla motivazione emerge che il tema centrale era la sanzione per omesso versamento dell'IVA accertata.
Massime di principio
- La sanzione per omesso versamento prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 si applica anche quando l'imposta diventa esigibile a seguito di avviso di accertamento e il contribuente non versi quanto dovuto nel termine fissato dall'atto.
- L'irrilevanza della distinzione tra debito da autoliquidazione e debito da accertamento dipende dalla struttura della fattispecie sanzionata: ciò che conta è il mancato pagamento del tributo nel termine previsto, quando il presupposto impositivo e l'obbligo di pagamento siano ormai sorti.
- In tema di successione di norme sanzionatorie tributarie, la sopravvenienza normativa non elimina la sanzione se il tributo continua a essere dovuto per il passato e il fatto generatore della pretesa resta immutato; non è richiesta una doppia punibilità in concreto.
- Se l'atto impositivo non è stato impugnato, non opera la disciplina della riscossione provvisoria in corso di giudizio, con conseguente piena rilevanza del termine di pagamento indicato nell'avviso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37475/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37476/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37479/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37480/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37481/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37482/2022 del 22/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →