Cassazione Civile, Ordinanza n. 33971/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto da un contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva definito la controversia tributaria. Prima della decisione, il difensore del ricorrente ha depositato memoria dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata della controversia. L'Amministrazione finanziaria intimata non si è costituita con controricorso notificato ex art. 370 c.p.c., ma solo con un atto tardivo e non idoneo a far sorgere le prerogative processuali della parte regolarmente costituita. Il motivo decisivo considerato dalla Corte non attiene al merito del ricorso, ma alla sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a coltivarlo, conseguente alla definizione agevolata e alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che la dichiarazione del difensore di adesione alla definizione agevolata, pur non determinando di per sé l'estinzione del processo, rende il ricorso sopravvenutamente privo di interesse, perché l'interesse ad agire e a proseguire il giudizio deve permanere fino alla decisione. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna statuizione sulle spese è riportata nel dispositivo trascritto.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
controricorso notificato ex art. 370 c.p.c.
La costituzione dell'intimata a mezzo di semplice atto tardivo e non mediante controricorso notificato non è idonea a far sorgere i diritti processuali della parte regolarmente costituita.
art. 372 c.p.c., comma 2
Le garanzie previste per le altre parti regolarmente costituite non spettano alla parte che non si sia costituita regolarmente in cassazione.
Massime di principio
- La dichiarazione di adesione a una definizione agevolata della controversia, resa dal difensore in memoria prima della decisione, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso in cassazione.
- L'interesse ad impugnare deve permanere sino alla decisione: se viene meno per effetto di un evento sopravvenuto che definisce la lite, il ricorso diventa inammissibile per difetto di interesse.
- La cessazione della materia del contendere, quando non produca gli effetti estintivi propri previsti dalla legge processuale, può comunque incidere sull'ammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La mancata costituzione della parte intimata con controricorso notificato ex art. 370 c.p.c. impedisce di attribuirle le prerogative processuali della parte regolarmente costituita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33693/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33695/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33696/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33697/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33698/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33699/2021 del 12/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →