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Sentenza

Sentenza del 08/06/2018 n. 14962 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia relativa alla revoca, disposta dall’Agenzia delle Entrate nel 2007, di un rimborso INVIM riconosciuto a seguito di un precedente annullamento parziale in autotutela dell’avviso di accertamento. La ricorrente sosteneva che l’atto del 2007 costituisse un illegittimo secondo annullamento in autotutela, lesivo del legittimo affidamento, e non un semplice diniego di rimborso. Deduceva inoltre vizi di motivazione, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e violazione della disciplina sull’autotutela.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato il dispositivo della sentenza impugnata, correggendone la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo e infondati gli altri. Il giudicato formatosi sull’avviso di accertamento INVIM, definitivamente favorevole all’Amministrazione, ha reso intangibile la legittimità della pretesa tributaria e ha assorbito gli effetti del precedente annullamento parziale in autotutela. La società non poteva utilizzare l’impugnazione del diniego o della revoca del rimborso per rimettere in discussione una pretesa ormai coperta da giudicato. L’autotutela non può inoltre essere esercitata, per gli stessi motivi già esaminati, quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla contribuente, relativi a violazione di legge, nullità processuali e vizi della motivazione.

  • Art. 384, comma 2 e comma 4, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della decisione impugnata e di confermare il dispositivo quando quest’ultimo risulti conforme a diritto.

  • Art. 112 c.p.c.

    Stabilisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha tuttavia ritenuto infondata la relativa censura.

  • D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater

    Riconosce all’Amministrazione finanziaria il potere di autotutela, esercitabile per annullare o revocare atti illegittimi o infondati secondo i presupposti previsti dalla disciplina.

  • D.M. n. 37 del 1997, art. 2, comma 2

    "Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria."

    Esclude l’autotutela quando essa miri a rimettere in discussione gli stessi motivi già definitivamente decisi da una sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione; restano possibili interventi per motivi diversi.

  • D.M. n. 37 del 1997

    Regolamenta l’esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria.

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. Un atto di autotutela meramente riduttivo di una pretesa ormai definitiva non è normalmente impugnabile, mentre può esserlo un atto che ampli la pretesa originaria.

  • Art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.

    Definiscono l’efficacia del giudicato formale e sostanziale: ciò che è stato definitivamente accertato tra le parti non può essere nuovamente discusso in un successivo giudizio.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1

    Tutela il legittimo affidamento e la buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ma non impedisce il recupero degli effetti incompatibili con un giudicato sfavorevole al contribuente, soprattutto quando la pretesa tributaria era stata tempestivamente contestata.

Massime di principio

  • Un’istanza di autotutela apre un procedimento amministrativo autonomo e non sospende né sostituisce il giudizio tributario già pendente sull’atto impositivo.
  • Se durante il processo l’Amministrazione annulla o riduce l’atto impositivo, il contribuente deve rappresentare tempestivamente tale circostanza al giudice del processo originario e chiedere le conseguenti decisioni, inclusa l’eventuale cessazione parziale della materia del contendere.
  • Una volta formato il giudicato sulla pretesa tributaria, non è possibile usare un successivo ricorso contro il diniego o la revoca dell’autotutela per contestare nuovamente il merito dell’accertamento.
  • L’autotutela è preclusa quando riguarda gli stessi motivi già definiti da una sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione; può residuare soltanto per motivi diversi e autonomi.
  • Il diniego di autotutela è sindacabile dal giudice tributario solo nei limiti dell’illegittimità del rifiuto e dell’eventuale rilevante interesse generale, non per ottenere una nuova valutazione della fondatezza di un atto impositivo definitivo.
  • Il legittimo affidamento richiede una condotta amministrativa realmente ambigua o idonea a incidere concretamente sulla posizione del contribuente; il semplice riconoscimento provvisorio o riduttivo ottenuto in autotutela non prevale necessariamente sul successivo giudicato.

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