Cassazione Penale, Sentenza n. 21021/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza territoriale relativo al processo per vari reati (tra cui sfruttamento di manodopera ex art. 603-bis cod. pen., turbata libertà degli incanti, frode in pubbliche forniture, associazione per delinquere, omesso versamento di contributi e indebita compensazione di crediti d'imposta). Il Tribunale di Pavia aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di Pescara ritenendo prevalente il criterio temporalmente collegato all'ultimo atto della serie criminosa; il G.u.p. di Pescara ha dissentito sostenendo che le condotte costituivano più reati, con consumazione in luoghi diversi (Pavia compresa) e quindi che la competenza spettasse al Tribunale di Pavia. Le parti difensive hanno prospettato alternative (Tribunale di Milano, Pesaro) e questioni sulla natura del reato di sfruttamento (abituale vs istantaneo con effetti permanenti).
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e lo ha risolto favorevolmente al giudice rimettente (G.u.p. di Pescara). Ha affermato che, ai fini della consumazione del reato di sfruttamento di manodopera, rileva il luogo di effettiva occupazione del lavoratore in condizioni di sfruttamento e non il luogo della formale assunzione o della gestione amministrativa. Quando le condotte di sfruttamento riguardano appalti distinti, svolti in luoghi geografici diversi e con lavoratori diversi, sono configurabili più reati, radicati nei luoghi di esecuzione delle singole prestazioni. Il reato piu grave tra quelli omogenei concorrenti e quindi quello che determina la competenza è quello relativo all'appalto con il maggior numero di lavoratori sfruttati (nel caso di specie l'appalto con ASST di Pavia). La Corte ha quindi stabilito la competenza del Tribunale di Pavia in relazione a tutti i reati contestati, incluso il reato tributario (capo 18), ritenendo possibile la valutazione di un nesso di continuazione.
Norme richiamate
art. 30, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina il conflitto di competenza fra giudici; la Corte ha ritenuto il conflitto ammissibile perché il rifiuto dei giudici determina stasi del procedimento
art. 603-bis, primo comma, n. 2, cod. pen.
come modificato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199
Incrimina lo sfruttamento della manodopera; la Corte interpreta la norma considerando centrale il luogo di effettiva occupazione del lavoratore per la determinazione della consumazione e della competenza territoriale
art. 603-bis, terzo comma, cod. pen.
Contiene gli indici di sfruttamento (retribuzioni incongrue, violazioni orario e sicurezza); la Corte sottolinea che tali violazioni devono essere reiterate rispetto al singolo lavoratore
art. 603-bis, quarto comma, n. 1, cod. pen.
Prevede l'aggravante quando il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; la Corte utilizza il criterio del numero di vittime per identificare il reato piu grave ai fini della competenza
legge 29 ottobre 2016, n. 199
Ha modificato la fattispecie di cui all'art. 603-bis; richiamata come fonte della formulazione normativa applicata
art. 12, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Regola il simultaneus processus e la continuazione fra reati; la Corte ritiene che il nesso di continuazione possa giustificare il concentramento del procedimento presso il Tribunale individuato per il reato piu grave
Massime di principio
- Il luogo di consumazione del reato di sfruttamento di manodopera si identifica con il luogo di effettiva occupazione del lavoratore sottoposto a sfruttamento, non con il luogo della formale assunzione o della gestione amministrativa dell'impresa
- Se le condotte di sfruttamento riguardano appalti distinti, svolti in territori diversi e con lavoratori diversi, si configurano più reati autonomi radicati nei luoghi di esecuzione delle singole prestazioni
- Quando vi sono reati omogenei concorrenti, il processo viene radicato nel luogo del reato piu grave; per lo sfruttamento la gravità può dipendere dal numero di lavoratori coinvolti (aggravante ai sensi dell'art. 603-bis, quarto comma, n. 1)
- La diversità della sede operativa o della sede legale dell'impresa non determina, di per sé, la competenza territoriale penale se l'attività di sfruttamento si è concretizzata in altro luogo
- Un reato meno grave (es. illecito tributario) può essere riunito al procedimento principale se esistono elementi prognostici di continuazione, rendendo pertinente la competenza individuata per il reato principale
- Per la distinzione fra reato abituale e reato istantaneo con effetti permanenti non è necessario una decisione preliminare ai fini della competenza quando il luogo di effettiva esecuzione dell'attività lavorativa consente già di individuare la giurisdizione competente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20797/2024 del 28/05/2024
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20799/2024 del 28/05/2024
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20800/2024 del 28/05/2024
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20807/2024 del 28/05/2024
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20808/2024 del 28/05/2024
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20811/2024 del 28/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →