Sentenza n. 2914/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento - del provvedimento di esclusione dell’offerta della ricorrente dal Lotto n. 2 della “gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale di dispositivi medici per la preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici a circuito chiuso, suddivisa in n. 4 lotti” e della nota con la quale detto provvedimento è stato reso noto alla ricorrente; - del verbale, non cognito, relativo alla seduta della Commissione giudicatrice nel corso della quale è stata aperta la busta economica di ICU Medical Europe S.r.l. e disposta l’esclusione dalla gara dell’offerta formulata dalla ricorrente per il Lotto in questione, perché “non ha presentato il listino ufficiale dei prodotti depositato presso la CCIAA”; - della nota con la quale la Stazione appaltante ha comunicato il proprio diniego di autotutela, rigettando l’istanza formulata da ICU Medical Europe S.r.l. finalizzata ad ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione dell’offerta da quest’ultima presentata, tra gli altri, per il Lotto n. 2 della procedura concorsuale de qua, confermando le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice; - se e per quanto occorrer possa, della lex specialis di gara della procedura de qua, e segnatamente dell’art. 15 del Disciplinare di gara, rubricato “Offerta economica”, nella parte in cui ha richiesto agli operatori economici di produrre nell’offerta economica il “listino ufficiale dei prodotti depositato presso la CCIAA”; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o ad essi connesso, anche non cognito; e condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dell’offerta dal Lotto n. 2 di una gara telematica per la mancata presentazione del listino ufficiale dei prodotti depositato presso la CCIAA, rigetto dell’istanza di riesame e clausola del disciplinare che prevedeva tale documento a pena di esclusione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla gara e il successivo diniego di autotutela, deducendo anzitutto la nullità o comunque l’illegittimità della clausola dell’art. 15 del disciplinare che imponeva, a pena di esclusione, l’inserimento nell’offerta economica del listino ufficiale dei prodotti depositato presso la Camera di commercio. Ha invocato la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, dei principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato e della buona fede previsti dal d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 97 Cost. e del giusto procedimento, nonché eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti, falso presupposto, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e sviamento. Secondo la ricorrente, il listino non avrebbe inciso sulla qualificazione dell’operatore, sulla conformità tecnica dell’offerta o sulla determinazione del prezzo, e la sua richiesta avrebbe costituito un aggravamento formale e sproporzionato della procedura. In via subordinata, ha dedotto la violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 12 del disciplinare, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, anche perché nella piattaforma non sarebbe stato previsto uno specifico spazio per il caricamento del listino. Ha inoltre lamentato che l’esclusione, fondata su un documento ritenuto irrilevante, avrebbe pregiudicato l’interesse pubblico alla selezione della migliore offerta. La stazione appaltante ha eccepito l’irricevibilità dell’impugnazione della clausola per tardività e l’inammissibilità per mancata notifica a un controinteressato, chiedendo comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso irricevibile e, comunque, infondato. Quanto alla contestazione della clausola del disciplinare, il Collegio ha ritenuto tardiva l’azione di nullità: anche l’azione di nullità contro atti amministrativi è soggetta a termine decadenziale e, negli appalti, il termine è dimezzato in forza dell’art. 120 c.p.a. Il termine applicabile era quindi di 90 giorni dalla pubblicazione della disposizione contestata. Poiché il bando era stato pubblicato il 16 settembre 2025 e il ricorso notificato il 10 aprile 2026, l’impugnazione è stata ritenuta tardiva. Nel merito, il TAR ha comunque escluso l’illegittimità della prescrizione. Il listino non è stato considerato un mero documento formale richiesto ai fini dell’ammissione, ma un elemento integrante dell’offerta economica, previsto dalla lex specialis per consentire alla stazione appaltante la verifica della congruità dei prezzi. La prescrizione non è stata ritenuta irragionevole, abnorme o sproporzionata e non è stata considerata incompatibile con la tassatività delle cause di esclusione, poiché la stazione appaltante può introdurre requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-professionali attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto. Poiché il listino costituiva parte dell’offerta economica ed era richiesto a pena di esclusione, la sua omissione non poteva essere sanata mediante soccorso istruttorio: l’integrazione postuma avrebbe comportato una modifica o completamento dell’offerta e la violazione della par condicio. Il Collegio ha distinto il caso dell’elemento ambiguo o da chiarire, per il quale il soccorso può essere ammesso, dalla mancata presentazione di un documento necessario alla verifica della congruità dell’offerta. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 36/2023
«la tassatività dettata nel comma 2 con riferimento alle cause escludenti di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023 non ha impedito al legislatore di prevedere, nell’ultimo comma dell’art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2023, la facoltà della stazione appaltante di introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto»
La tassatività delle cause di esclusione riferita agli artt. 94 e 95 non impedisce alla stazione appaltante di prevedere requisiti speciali attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto.
art. 94 d.lgs. 36/2023
La tassatività delle cause di esclusione previste dalla disciplina generale non si estende automaticamente a ogni prescrizione della lex specialis, in particolare alle prescrizioni relative a requisiti speciali.
art. 95 d.lgs. 36/2023
Le cause di esclusione disciplinate dalla norma non escludono la possibilità di prescrivere ulteriori requisiti speciali legittimi, purché attinenti e proporzionati all’oggetto della gara.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio non consente di produrre postumamente un documento che costituisce parte dell’offerta economica ed è necessario per la verifica della congruità dei prezzi; ciò lederebbe la par condicio.
art. 120 c.p.a.
In materia di appalti il termine per proporre l’azione di nullità contro la clausola del bando è dimezzato; nel caso deciso il termine è stato individuato in 90 giorni dalla pubblicazione dell’atto.
art. 60 c.p.a.
Quando ne ricorrono i presupposti, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata dopo aver sentito le parti nella camera di consiglio fissata per la cautelare.
Massime di principio
- In materia di gara pubblica, l’azione di nullità contro una clausola della lex specialis è soggetta a termine decadenziale; per effetto del rito appalti il termine è dimezzato e, secondo la decisione, è pari a 90 giorni dalla pubblicazione della clausola contestata.
- Il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce alla stazione appaltante di prescrivere requisiti speciali o documenti ulteriori, purché siano attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto e non risultino irragionevoli o abnormi.
- Un documento richiesto dalla lex specialis come parte integrante dell’offerta economica, anche quando sia destinato alla verifica della congruità dei prezzi, non costituisce un mero adempimento formale: la sua mancata produzione può legittimare l’esclusione se la prescrizione è prevista a pena di esclusione.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per produrre tardivamente un documento mancante che integra l’offerta economica ed è necessario alla sua verifica sostanziale; l’integrazione violerebbe la par condicio tra concorrenti.
- Il soccorso istruttorio può riguardare la chiarificazione di un elemento ambiguo dell’offerta, ma non la produzione postuma di un elemento documentale richiesto dalla lex specialis come componente necessaria dell’offerta stessa.
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