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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34812/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente propose ricorso straordinario per errore di fatto lamentando che al difensore non era stato dato avviso dell'udienza di trattazione del ricorso dinanzi alla Sesta Sezione il 25/05/2023. Il ricorso originario in Cassazione contestava la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. della Corte d'Appello di Caltanissetta (31/10/2022) relativa a un concordato in appello; il motivo sosteneva, tra l'altro, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che non fosse dovuta alcuna comunicazione dell'udienza al difensore perché l'impugnazione originaria contestava la sentenza di concordato per motivi non consentiti; in tali casi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p. (introdotto dalla l. n.103/2017), l'inammissibilità va dichiarata de plano e senza formalità. La Corte ha richiamato che in materia di concordato in appello sono ammessi in Cassazione solo motivi attinenti alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia; sono invece inammissibili doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 c.p.p. e su vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegittimità della sanzione. Il ricorrente è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p., condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    introdotto dalla legge n. 103 del 2017

    Stabilisce che i ricorsi in Cassazione avverso sentenze di concordato in appello per motivi non consentiti vanno dichiarati inammissibili de plano e senza formalità; da ciò deriva che non è dovuto avviso alle parti per l'udienza di trattazione.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la pronuncia sul concordato in appello; limita le questioni suscettibili di impugnazione in Cassazione rispetto alla sentenza di concordato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede la causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto che le doglianze relative alla mancata valutazione di tale causa, quando siano motivi non consentiti rispetto al concordato, siano inammissibili in Cassazione.

  • art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    Predispone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati o per altri casi previsti dalla legge, applicata nel caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in presenza di profili di colpa nel ricorso; la Corte ha quantificato in euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01

    Principio richiamato che chiarisce i limiti di ammissibilità dei motivi in Cassazione contro le sentenze di concordato in appello (ammesse solo questioni su formazione della volontà, consenso del PM e difformità della pronuncia; escluse le doglianze su art.129 o su determinazione della pena non illegittima).

Massime di principio

  • Se il ricorso in Cassazione avverso una sentenza di concordato in appello deduce "motivi non consentiti" (es. mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.129 c.p.p.), la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano e senza formalità, quindi senza obbligo di previa comunicazione alle parti.
  • La mancanza di avviso al difensore sull'udienza non costituisce di per sé vizio quando l'impugnazione è manifestamente inammissibile per motivi non consentiti; non può quindi fondare un ricorso straordinario per errore di fatto efficace.
  • In Cassazione contro una sentenza di concordato in appello sono ammissibili soltanto motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia; le doglianze su questioni sostanziali rinunciate o su condizioni di proscioglimento ex art.129 sono generalmente inammissibili.
  • Presentare ricorsi manifestamente infondati espone al rischio di condanna alle spese e all'irrogazione di somme a titolo di ammenda (art.616 c.p.p.); valutare preliminarmente l'ammissibilità del motivo è quindi essenziale.
  • Prima di proporre impugnazioni contro sentenze di concordato in appello è opportuno verificare attentamente la qualificazione dei motivi rispetto ai limiti di ammissibilità stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza per evitare decadenze procedurali.
  • Se si ritiene che vi sia stato un vizio procedurale (es. mancata notifica), va dimostrato che tale vizio rientra nelle ipotesi in cui la legge richiede formalità o comunicazioni; in assenza di tale obbligo, il vizio potrebbe essere considerato inesistente.

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