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Sentenza

Sentenza n. 1974/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di decadenza dalla concessione demaniale marittima per violazioni paesaggistiche, occupazione di superfici eccedenti quelle assentite e realizzazione di superfici coperte non autorizzate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti e di tutela)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto regionale di decadenza dalla concessione demaniale marittima, nonché gli atti presupposti, deducendo: violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e difetto di motivazione, per mancata o insufficiente considerazione delle osservazioni presentate nel procedimento; violazione e falsa applicazione dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 e della normativa regionale in relazione all’art. 47, lett. f), cod. nav., sostenendo la perdurante validità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2012; violazione dell’art. 143, comma 9, d.lgs. 42/2004, del principio tempus regit actum, della certezza del diritto e del legittimo affidamento, in relazione al sopravvenuto piano paesaggistico del 2017; travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e manifesta illogicità, contestando gli abusi edilizi e paesaggistici rilevati, l’espansione delle superfici dello stabilimento e la realizzazione della fossa Imhoff; violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, sostenendo che la rimozione degli ombreggianti e delle attrezzature collocate oltre l’area assentita avrebbe escluso la possibilità di dichiarare la decadenza. La società ha inoltre dedotto che la fossa Imhoff sarebbe stata realizzata su terreno privato, a circa 200 metri dall’area demaniale, e che i servizi igienici sarebbero stati collegati mediante tubazioni autorizzate dal Comune. Le amministrazioni hanno eccepito, in rito, la carenza di interesse, in ragione del precedente sequestro dello stabilimento e della successiva scadenza della concessione, e hanno chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha superato le eccezioni preliminari, ritenendo comunque infondato il ricorso nel merito. Ha respinto il primo motivo perché il provvedimento di decadenza indicava le osservazioni presentate e ne esponeva le ragioni di rigetto, senza violare l’art. 10-bis l. 241/1990. Ha esaminato congiuntamente i motivi relativi alla validità dell’autorizzazione paesaggistica e li ha respinti, valorizzando la violazione di una prescrizione espressa della Soprintendenza del 2012, che vietava la realizzazione della fossa Imhoff e del relativo vassoio assorbente e consentiva soltanto l’uso di wc chimici smontabili e schermati dalla vegetazione. Secondo il Collegio, la prescrizione doveva essere interpretata alla luce della sua finalità di tutela del paesaggio e dell’ambiente: essa vietava non soltanto la fossa Imhoff nell’area demaniale, ma anche la realizzazione di scavi, tubazioni e recipienti interrati funzionali al convogliamento dei reflui verso una fossa collocata altrove. L’AUA e gli altri titoli comunali non potevano sanare la violazione dell’autorizzazione paesaggistica, avendo oggetto, presupposti e finalità diversi. La violazione della prescrizione comportava l’inefficacia del titolo paesaggistico e costituiva autonomo presupposto sufficiente della decadenza. Il TAR ha inoltre rilevato, pur ritenendoli non decisivi per la legittimità dell’atto plurimotivato, che lo sconfinamento dell’area concessa era stato accertato dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale e che erano state accertate anche superfici coperte prive di autorizzazione; era irrilevante che l’occupazione eccedente fosse stata realizzata mediante ombrelloni, sdraio o lettini, trattandosi di attrezzature funzionali all’attività commerciale. È stata respinta anche la censura di sproporzione, in ragione della pluralità delle condotte antigiuridiche contestate. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società alle spese di lite, liquidate in complessivi 1.500 euro, da dividersi tra il Comune e l’Amministrazione regionale.

Norme richiamate

  • art. 47, lett. b) e f), cod. nav.

    Le ipotesi di decadenza dalla concessione demaniale marittima possono fondarsi sulla violazione delle prescrizioni del titolo e su condotte antigiuridiche del concessionario, comprese le violazioni paesaggistiche e l’occupazione di superfici eccedenti quelle assentite.

  • artt. 3 e 10-bis l. 241/1990

    Non sussiste violazione dell’obbligo di motivazione o del contraddittorio procedimentale quando il provvedimento richiama le osservazioni del privato e ne espone, anche sinteticamente, le ragioni di rigetto.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    L’autorizzazione paesaggistica vincola il destinatario al rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità di tutela; la violazione di tali prescrizioni incide sull’efficacia del titolo.

  • art. 143, comma 9, d.lgs. 42/2004

    La disposizione è stata invocata in relazione alla rilevanza del sopravvenuto piano paesaggistico, ma il TAR ha ritenuto dirimente, a prescindere dalla validità temporale dell’autorizzazione, la violazione delle prescrizioni paesaggistiche originarie.

  • art. 181 d.lgs. 42/2004

    La realizzazione di opere in area sottoposta a tutela paesaggistica senza autorizzazione è stata richiamata quale illecito contestato alla concessionaria e quale elemento della motivazione del provvedimento di decadenza.

  • artt. 54 e 1161 r.d. 327/1942

    Le disposizioni sono state richiamate per la contestazione dell’occupazione di superfici di arenile eccedenti quelle oggetto della concessione.

  • art. 60 c.p.a.

    In assenza di opposizione delle parti, il ricorso è stato definito con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio.

Massime di principio

  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, è sufficiente che una delle autonome ragioni poste a fondamento dell’atto sia legittima e idonea a sorreggerlo perché il provvedimento resti valido, rendendo non decisivo l’eventuale esame delle ulteriori motivazioni.
  • Una prescrizione paesaggistica che vieta la realizzazione di una fossa Imhoff e consente esclusivamente wc chimici mobili deve essere interpretata secondo la finalità di tutela del paesaggio e del suolo: il divieto comprende anche scavi, tubazioni e recipienti interrati funzionali al convogliamento dei reflui verso una fossa collocata su altra area.
  • Il rispetto di un’autorizzazione comunale o di un’AUA non sana la violazione di una prescrizione contenuta nell’autorizzazione paesaggistica, poiché i diversi titoli hanno presupposti, oggetto e finalità distinti.
  • La violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica può determinare l’inefficacia del titolo e costituire autonomo presupposto per la decadenza da una concessione demaniale marittima.
  • L’occupazione di area demaniale eccedente quella concessa rileva ai fini della decadenza anche quando avvenga mediante ombrelloni, sdraio o lettini, se tali attrezzature sono funzionali all’attività commerciale esercitata dal concessionario.
  • La misura della decadenza dalla concessione demaniale non è sproporzionata quando il provvedimento sia fondato su una pluralità di violazioni, comprendenti inosservanze paesaggistiche, sconfinamento dall’area concessa e realizzazione di superfici prive di autorizzazione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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