Cassazione Penale, Ordinanza n. 37012/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La condanna di merito per i reati fallimentari resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La decisione di merito aveva confermato la responsabilità penale di più imputati per fatti di bancarotta, qualificati in sentenza come bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice unificati, con trattamento sanzionatorio ricondotto a un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1, c.p. I ricorsi per cassazione articolavano tre motivi, ma la Corte li ha ritenuti inammissibili perché generici: le censure si limitavano a riproporre quanto già dedotto in appello senza confrontarsi con le specifiche ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto.
Norme richiamate
art. 219, comma 2, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
richiamato come aggravante/sanzione unitaria per la bancarotta fraudolenta, ai fini della qualificazione e del trattamento sanzionatorio
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando si limita a riprodurre le censure già svolte in appello senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni poste dal giudice di merito a base del rigetto.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
- Quando la sentenza di merito ha già unificato reati fallimentari ai fini sanzionatori in un unico titolo di bancarotta fraudolenta aggravata, il controllo di legittimità non può essere veicolo di mere reiterazioni difensive prive di confronto con la motivazione d'appello.
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