Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 104 del 29-3-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare richiama e precisa le regole per la fruizione del servizio di mensa e dei buoni pasto, alla luce del budget assegnato e di alcune disomogeneità rilevate nella gestione. Vengono ribaditi i requisiti minimi di orario giornaliero e di pausa, l’obbligo di timbratura con badge, il divieto di compensazioni su base settimanale o mensile, le ipotesi in cui alcune assenze sono comunque computabili e le modalità di programmazione del lavoro e di consegna/uso dei buoni. Sono inoltre indicati obblighi organizzativi e di controllo in capo ai dirigenti e ai responsabili di sede, nonché le conseguenze economiche in caso di utilizzo non conforme.

Disposizioni sull'utilizzo del servizio di mensa e dei buoni pasto per i dipendenti dell'Istituto

Disposizioni sul servizio di mensa e sui buoni pasto

La circolare richiama le regole già vigenti in materia di servizio di mensa per i dipendenti dell’Istituto e interviene per ribadire criteri applicativi rigorosi, a seguito dell’assegnazione del budget di spesa e di criticità riscontrate nella gestione. L’obiettivo è assicurare un uso coerente con le finalità di servizio e con i limiti finanziari disponibili.

Presupposti per la maturazione del buono pasto

Il diritto al buono mensa è subordinato al rispetto di una prestazione lavorativa minima giornaliera effettiva:

  • 8 ore per le sedi con articolazione dell’orario su sei giorni;
  • 7 ore e 12 minuti, in via transitoria ed eccezionale, per le sedi con orario su cinque giorni e distribuzione uniforme della settimana.

È inoltre necessaria una pausa mensa di almeno 20 minuti e comunque non superiore al limite massimo richiamato dall’art. 11 del D.P.R. n. 509/1979, purché congrua secondo i criteri già indicati dalla circolare n. 20/1989.

Rilevazione della prestazione e della pausa

L’orario di inizio e di fine del servizio, nonché la pausa mensa, devono essere attestati esclusivamente mediante badge da tutto il personale interessato. La circolare esclude che, per raggiungere la durata minima richiesta, si possano sommare prestazioni rese in giorni diversi o compensare mancanze su base settimanale o mensile.

Ai fini del calcolo rileva soltanto l’attività svolta nella singola giornata. Le ore non lavorate non sono computabili, salvo i casi di permessi espressamente previsti dalla normativa vigente, tra cui:

  • assemblee sindacali;
  • permessi sindacali;
  • permesso bancario;
  • permessi per allattamento;
  • altri permessi retribuiti.

Programmazione dell’attività lavorativa

L’attribuzione dei buoni pasto deve derivare da una programmazione dell’attività di lavoro vincolante per i singoli dipendenti, predisposta per coprire esigenze organizzative specifiche, come:

  • attività automatizzate a ciclo continuo;
  • attività relazionali con l’utenza;
  • altre attività di pari rilevanza.

La circolare esclude ogni articolazione dell’orario rimessa alla scelta personale del dipendente al solo fine di ottenere il buono pasto. La programmazione deve essere strettamente collegata alle autorizzazioni e rientrare nelle competenze del dirigente responsabile.

Computo delle prestazioni rese fuori orario ordinario

Nel calcolo dell’orario utile possono essere considerate anche le prestazioni rese fuori dall’orario ordinario, a qualunque titolo, inclusi:

  • straordinario;
  • recupero di flessibilità;
  • ritardi;
  • permessi.

Tali prestazioni sono però rilevanti solo se programmate secondo le modalità previste dalla circolare. Inoltre, per l’attribuzione del buono pasto, nell’orario giornaliero effettivo deve essere compresa almeno un’ora di attività dopo l’intervallo mensa.

Consegna, utilizzo e luoghi di fruizione

La consegna dei buoni pasto può avvenire:

  • giornalmente;
  • oppure settimanalmente, quando esigenze organizzative lo rendano necessario,

sempre sulla base dei fogli di programmazione dell’attività lavorativa. L’utilizzo del buono deve avvenire nella stessa giornata per la quale è stato rilasciato e solo presso i locali di ristorazione convenzionati espressamente individuati dalle singole unità funzionali.

Controlli, responsabilità e gestione operativa

La circolare richiama alcuni indirizzi operativi essenziali:

  • le autorizzazioni devono essere rigidamente ancorate alla programmazione settimanale dell’orario e degli istituti connessi;
  • il dirigente è responsabile del rispetto di tale vincolo;
  • presso ogni sede deve essere individuato nominativamente il funzionario responsabile della gestione dei buoni mensa e dei rapporti con le ditte convenzionate, di norma il responsabile dell’Unità Affari generali e segreteria del personale;
  • devono essere svolti controlli sistematici a posteriori sulla regolare fruizione del servizio.

Conseguenze in caso di violazione

Se non risultano soddisfatte tutte le condizioni richieste per usufruire del servizio - programmazione dell’attività, durata minima giornaliera, limiti della pausa, uso del buono nel giorno di riferimento e presso l’esercizio autorizzato - il dipendente deve essere addebitato dell’intero valore del buono pasto.

La circolare evidenzia infine che il servizio di mensa non è un diritto automatico, ma dipende dal rispetto delle condizioni procedurali e sostanziali fissate. Per questo richiama anche le responsabilità amministrative, contabili e patrimoniali connesse alla gestione della spesa e all’utilizzo dei buoni mensa. I dirigenti devono far sottoscrivere per presa visione la circolare a tutto il personale in servizio presso la rispettiva unità funzionale, anche se assegnato ad altra unità.

Punti principali

Condizioni per maturare il diritto al buono pasto

Il buono mensa spetta solo in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera effettiva pari ad almeno 8 ore nelle sedi con orario su sei giorni, ovvero, in via transitoria ed eccezionale, 7 ore e 12 minuti nelle sedi con settimana corta su cinque giorni. Deve inoltre essere rispettata una pausa mensa di almeno 20 minuti e non oltre il limite massimo richiamato dall’art. 11 del D.P.R. n. 509/1979, comunque congrua secondo i criteri della circolare n. 20/1989.

Rilevazione delle prestazioni e della pausa

L’inizio, il termine della prestazione lavorativa e la pausa devono essere attestati esclusivamente tramite badge da tutto il personale interessato. Ai fini del computo dell’orario minimo giornaliero rileva solo l’attività svolta nella singola giornata: è escluso il ricorso a compensazioni settimanali o mensili. Le ore comunque non lavorate non sono utili al calcolo, salvo specifiche assenze retribuite o istituti espressamente previsti dalla normativa vigente.

Permessi e assenze computabili

Sono considerati utili, ai fini del raggiungimento del requisito orario, i permessi espressamente previsti dalla normativa vigente, tra cui assemblee sindacali, permessi sindacali, permesso bancario, permessi per allattamento e altri permessi retribuiti. Le altre ore non lavorate restano escluse dal computo.

Programmazione dell’attività e vincolo per il dipendente

L’attribuzione dei buoni mensa deve basarsi su una programmazione dell’attività lavorativa vincolante per il singolo dipendente, predisposta per coprire esigenze organizzative particolari, come attività automatizzate a ciclo continuo, attività relazionali con l’utenza o altre attività di pari rilevanza. È esclusa ogni articolazione dell’orario decisa dal dipendente per ottenere il buono pasto.

Computo delle prestazioni fuori orario ordinario

Nel calcolo dell’orario utile possono essere incluse anche prestazioni svolte fuori dall’orario ordinario, a qualunque titolo rese, come straordinario, recupero di flessibilità, ritardi e permessi, purché tali prestazioni siano state programmate secondo le modalità previste dalla circolare.

Ora successiva alla pausa mensa

Per poter attribuire il buono pasto, nell’orario giornaliero effettivo deve essere compresa almeno un’ora di attività dopo l’intervallo mensa.

Consegna e utilizzo dei buoni pasto

I buoni pasto devono essere consegnati giornalmente oppure, se le esigenze organizzative lo impongono, settimanalmente, sulla base dei fogli di programmazione dell’attività lavorativa. L’utilizzo deve avvenire nella stessa giornata per la quale i buoni sono stati rilasciati e solo presso esercizi di ristorazione convenzionati espressamente individuati dalle singole unità funzionali.

Responsabilità organizzative e controlli

Le autorizzazioni devono essere strettamente collegate alla programmazione settimanale dell’orario e degli istituti connessi, sotto la responsabilità del dirigente. Presso ogni sede deve essere nominativamente individuato il funzionario responsabile della gestione dei buoni mensa e dei rapporti con le ditte convenzionate, di norma il responsabile dell’Unità Affari generali e segreteria del personale. Devono inoltre essere effettuati controlli sistematici a posteriori sulla regolare fruizione del servizio.

Conseguenze in caso di irregolarità

Se non risultano soddisfatte le condizioni richieste per la fruizione del servizio - programmazione dell’attività, durata minima della prestazione, limiti della pausa, utilizzo del buono nella giornata di riferimento e presso l’esercizio autorizzato - il dipendente deve essere addebitato dell’intero valore del buono pasto.

Richiamo alle responsabilità

La circolare sottolinea che il servizio di mensa non costituisce un diritto automatico, ma dipende dal rispetto delle condizioni procedurali e sostanziali fissate. Viene quindi richiamata l’attenzione sulle responsabilità amministrative, contabili e patrimoniali connesse sia alla gestione della spesa sia alla fruizione dei buoni mensa. I dirigenti devono far firmare per presa visione la circolare a tutto il personale in servizio presso la rispettiva unità funzionale, anche se assegnato ad altra unità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.