Circolare numero 107 del 29-3-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce e applica alcuni orientamenti comunitari e amministrativi in materia di coordinamento previdenziale. In particolare, consente alle S.A.P. di liquidare la pensione di vecchiaia, se più favorevole, quando sia stata presentata all'estero una domanda di invalidità poi rinunciata; disciplina la corretta indicazione della contribuzione fittizia da prepensionamento nel Mod. E 205; ribadisce che, per l’autorizzazione ai versamenti volontari nell’A.G.O., occorre almeno un contributo nell’assicurazione italiana, con specifiche eccezioni convenzionali; aggiorna la compilazione del Mod. E 101 per distacchi fino a tre mesi; e chiarisce il trattamento delle maggiorazioni contributive francesi "majoration pour mère de famille" e "majoration pour âge" ai fini della totalizzazione in Italia.
Liquidazione pensione di vecchiaia in luogo di invalidità; contribuzione fittizia nei prepensionamenti; autorizzazione ai versamenti volontari; distacchi brevi e maggiorazioni francesi
Liquidazione della pensione di vecchiaia in luogo della pensione di invalidità, contribuzione fittizia, versamenti volontari e aggiornamenti su certificazioni comunitarie
La circolare interviene su più profili di coordinamento previdenziale internazionale e comunitario, fornendo alle S.A.P. istruzioni operative conseguenti a pronunce della Corte di Giustizia e a decisioni della Commissione amministrativa. Vengono inoltre precisati il trattamento di alcune maggiorazioni contributive della legislazione francese e le modalità di compilazione di formulari comunitari.
Pensione di vecchiaia in luogo di invalidità
La prima parte recepisce la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee n. 275/91 (Iacobelli), del 3 febbraio 1993. La Corte ha affermato che l’art. 46, par. 1, secondo alinea, del reg. CEE n. 1408/71 e l’art. 36, par. 4, del reg. CEE n. 574/72, come successivamente modificati, non impediscono all’Istituzione di uno Stato membro, investita da un’altra Istituzione di una domanda di pensione di invalidità presentata ai sensi dell’art. 40 del reg. n. 1408/71, di riconoscere una pensione di vecchiaia in luogo della pensione di invalidità, qualora quest’ultima sia stata rinunciata dall’interessato per ottenere la prestazione di vecchiaia più favorevole.
La circolare precisa che la decisione pone fine a una controversia interpretativa sorta, in particolare, con le Istituzioni olandesi, belghe e lussemburghesi, che contestavano la possibilità per l’INPS di liquidare la pensione autonoma di vecchiaia quando l’assicurato avesse inizialmente presentato all’estero domanda di invalidità e vi avesse poi rinunciato. La Corte ha chiarito che l’obbligo di liquidazione simultanea previsto dall’art. 44, par. 2, del reg. n. 1408/71 e dall’art. 36, par. 4, del reg. n. 574/72 non deve essere interpretato in modo rigido da alterare le condizioni fissate dagli Stati membri per il conseguimento delle singole prestazioni né da comprimere la facoltà di scelta tra trattamenti diversi prevista dalle legislazioni nazionali.
In attuazione di tale principio, viene modificato il punto 1, lett. b), della circolare n. 1091 C.I. del 27 dicembre 1984: le S.A.P., quando ricevono da una Istituzione estera una domanda di pensione di invalidità e, nel corso dell’istruttoria, accertano i requisiti per la pensione di vecchiaia, devono liquidare quest’ultima se più favorevole, salvo che l’interessato abbia manifestato la volontà di ricevere comunque il trattamento di invalidità, anche se meno vantaggioso.
Contribuzione fittizia riconosciuta per prepensionamento
La circolare affronta poi il problema della corretta evidenziazione, nel Mod. E 205, dei periodi di anzianità contributiva mancanti al raggiungimento dell’età pensionabile, riconosciuti fittiziamente in occasione dei prepensionamenti. Su richiesta di alcune Istituzioni estere, e in particolare della L.V.A. Schwaben di Augsburg, si dispone che tali periodi siano indicati nella colonna del Mod. E 205 riservata ai periodi di contribuzione equivalenti.
Nella voce "Osservazioni" del modulo deve inoltre essere specificato che si tratta di contribuzione fittizia riconosciuta ai fini del pensionamento anticipato. L’indicazione serve a rendere chiara la natura non effettiva di tali periodi nelle comunicazioni tra istituzioni previdenziali.
Autorizzazione ai versamenti volontari e requisito del contributo italiano
Un ulteriore chiarimento riguarda la rilevanza della contribuzione estera ai fini dell’autorizzazione ai versamenti volontari nell’A.G.O. La circolare richiama la sentenza della Corte di Giustizia n. 297/92 (Baglieri), del 20 ottobre 1993, che conferma l’orientamento già seguito dall’Istituto: per avvalersi della totalizzazione dei periodi assicurativi e ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari è necessario che l’interessato abbia versato almeno un contributo nell’assicurazione italiana.
La Corte ha interpretato l’art. 9, par. 2, del reg. n. 1408/71 nel senso che esso non obbliga uno Stato membro a consentire l’iscrizione al proprio regime previdenziale a persone che siano state assoggettate esclusivamente a un regime previdenziale obbligatorio di un altro Stato membro. Il principio deve essere applicato sia alle domande presentate in base alla regolamentazione comunitaria sia a quelle fondate su normativa convenzionale.
La circolare segnala due eccezioni: la Convenzione italo-svizzera, che prevede espressamente la possibilità di soddisfare i requisiti per i versamenti volontari nell’A.G.O. anche sulla base della sola contribuzione versata al regime svizzero; e la Convenzione italo-svedese, per la quale l’analoga eccezione opera solo per le domande di prosecuzione volontaria presentate prima del 1 gennaio 1994, data dalla quale la convenzione è stata sostituita dai regolamenti comunitari per effetto dell’entrata in vigore dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo.
Distacchi non superiori a tre mesi e compilazione del Mod. E 101
La circolare recepisce inoltre la Decisione n. 148 del 25 giugno 1992 della Commissione Amministrativa per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti, pubblicata nella G.U.C.E. L 22 del 30 gennaio 1993, che ha modificato la precedente Decisione n. 125 del 17 ottobre 1985. Per i casi di distacco non superiore a tre mesi, al fine di evitare abusi, l’Istituzione competente al rilascio della certificazione deve sempre indicare nel riquadro 5 del Mod. E 101 anche la data di rilascio del certificato.
Le S.A.P. sono quindi tenute a compilare il modello con tale indicazione in modo rigoroso.
Legislazione francese: "majoration pour mère de famille"
La circolare fornisce poi precisazioni sulla presa in considerazione di alcune maggiorazioni contributive previste dalla legislazione francese ai fini della totalizzazione nella assicurazione italiana. La "majoration pour mère de famille" consiste in una maggiorazione della carriera assicurativa di due anni per ogni figlio, riconosciuta alle donne assicurate che abbiano allevato prole per almeno nove anni.
Tale maggiorazione è attribuita soltanto ai fini della pensione di vecchiaia o della pensione di reversibilità a favore del vedovo. Non può essere valutata per alcuna prestazione di invalidità, quindi né per l’assegno ordinario né per la pensione d’inabilità. I corrispondenti periodi di contribuzione sono normalmente indicati nel Form. E 205 F quando l’interessata abbia raggiunto l’età pensionabile prevista dalla normativa francese per le donne, pari a 60 anni.
Legislazione francese: "majoration pour âge"
La "majoration pour âge" riguarda invece gli assicurati che, avendo compiuto 65 anni ma non avendo maturato i 150 trimestri contributivi richiesti per la pensione completa, differiscono la presentazione della domanda di pensione per conseguire il requisito contributivo mancante. In questo caso l’incremento della carriera assicurativa è pari al 2,5% per ciascun trimestre compreso tra il compimento del 65° anno di età e la data di presentazione della domanda.
La circolare precisa che questi periodi devono essere considerati a tutti gli effetti come contribuzione effettiva.
Punti principali
Pensione di vecchiaia in luogo della pensione di invalidità
La Corte di Giustizia, con sentenza n. 275/91 (Iacobelli) del 3 febbraio 1993, ha stabilito che le norme comunitarie non impediscono all’Istituzione di uno Stato membro di riconoscere una pensione di vecchiaia al posto di una pensione di invalidità richiesta in altro Stato membro, quando l’interessato abbia rinunciato all’invalidità per ottenere la prestazione di vecchiaia più favorevole. In applicazione di tale principio, le S.A.P., se ricevono da un’Istituzione estera una domanda di invalidità e accertano nel corso dell’istruttoria i requisiti per la vecchiaia, devono liquidare quest’ultima prestazione se più favorevole, salvo che l’interessato abbia espresso volontà contraria.
Contribuzione fittizia da prepensionamento nel Mod. E 205
Quando, in sede di scambio di informazioni con Istituzioni estere, debbano essere comunicati periodi di anzianità contributiva riconosciuti fittiziamente ai fini del prepensionamento, le S.A.P. devono inserirli nella colonna del Mod. E 205 riservata ai periodi di contribuzione equivalenti. Nella voce "Osservazioni" del modulo deve essere specificato che si tratta di contribuzione fittizia riconosciuta ai fini del pensionamento anticipato.
Versamenti volontari e rilevanza della contribuzione estera
La sentenza della Corte di Giustizia n. 297/92 (Baglieri), richiamata nella circolare, conferma che per ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari in base al principio di totalizzazione è necessario aver versato almeno un contributo nell’assicurazione italiana. La Corte ha chiarito che l’art. 9, par. 2, del regolamento n. 1408/71 non impone a uno Stato membro di ammettere al proprio regime persone soggette esclusivamente a un regime previdenziale obbligatorio di un altro Stato membro. Il principio si applica sia alle domande basate sulla normativa comunitaria sia a quelle fondate su convenzioni, con eccezione della Convenzione italo-svizzera; per la Convenzione italo-svedese l’eccezione vale solo per domande presentate prima del 1 gennaio 1994.
Distacchi fino a tre mesi e Mod. E 101
La Decisione n. 148 del 25 giugno 1992 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, che modifica la precedente Decisione n. 125 del 17 ottobre 1985, impone che nei casi di distacco di durata non superiore a tre mesi l’Istituzione competente, al rilascio del Mod. E 101, indichi sempre nel riquadro 5 anche la data di rilascio del certificato. Le S.A.P. devono attenersi rigorosamente a questa modalità compilativa, finalizzata a evitare abusi.
Maggiorazioni contributive francesi: "majoration pour mère de famille"
La "majoration pour mère de famille" è una maggiorazione della carriera assicurativa di due anni per ogni figlio, concessa alle donne assicurate che abbiano allevato prole per almeno nove anni. La maggiorazione rileva solo ai fini della pensione di vecchiaia o della reversibilità a favore del vedovo e non può essere considerata in alcun modo per prestazioni di invalidità, come assegno ordinario e pensione d’inabilità. I corrispondenti periodi sono generalmente indicati sul Form. E 205 F quando l’interessata ha raggiunto l’età pensionabile francese per le donne, pari a 60 anni.
Maggiorazioni contributive francesi: "majoration pour âge"
La "majoration pour âge" è un incremento della carriera assicurativa riconosciuto a chi, avendo compiuto 65 anni senza aver maturato i 150 trimestri contributivi richiesti per la pensione completa, differisce la domanda di pensione per raggiungere tale requisito. L’incremento è pari al 2,5% per ciascun trimestre intercorrente tra il 65° compleanno e la data di presentazione della domanda. Tali periodi devono essere considerati, a tutti gli effetti, come contribuzione effettiva ai fini della totalizzazione.
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