Circolare numero 103 del 25-3-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce per il 1994 i criteri di calcolo della contribuzione IVS dovuta da artigiani e commercianti: minimale di reddito, aliquote applicabili, contributo minimo e massimo, termini di versamento e disciplina del saldo. Precisa inoltre la gestione dei collaboratori familiari, l’incidenza dei contributi ai fini pensionistici, e conferma gli importi mensili per maternità ed ENAOLI, oltre al diverso regime per i contributi sanitari. I contributi si riferiscono al singolo soggetto operante nell’impresa e non all’impresa nel suo complesso.
Contributi IVS 1994 per artigiani ed esercenti attività commerciali
Contributi IVS 1994 per artigiani ed esercenti attività commerciali
La circolare fissa i parametri contributivi per l’anno 1994 relativi alla gestione IVS degli artigiani e commercianti, chiarendo il reddito minimale, le aliquote applicabili, il massimale, i termini di versamento e la disciplina del saldo. Fornisce inoltre indicazioni operative per le imprese con collaboratori familiari e precisa il trattamento dei contributi ai fini pensionistici.
Reddito minimale e contributo minimo
Per il 1994 il reddito minimo annuo da assumere ai fini del calcolo del contributo IVS è pari a lire 19.153.576. Tale importo deriva dall’applicazione, per 312 giornate, del minimale giornaliero di retribuzione in vigore al 1° gennaio 1994, pari a lire 57.223, con aggiunta di lire 1.300.000 ai sensi dell’art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Sul minimale si applicano le aliquote contributive del:
- 15% per i soggetti con qualifica di titolare;
- 15% per i coadiuvanti e coadiutori di età superiore ai 21 anni;
- 12% per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore ai 21 anni, con riduzione valida fino a tutto il mese in cui il soggetto compie 21 anni.
Ne consegue un contributo minimo annuo pari a lire 2.873.036 per titolari e collaboratori oltre i 21 anni, e pari a lire 2.298.429 per i collaboratori fino a 21 anni. Per periodi inferiori all’anno solare, gli importi vanno proporzionati su base mensile, risultando pari a lire 239.419,70 e lire 191.535,76 mensili.
Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Il contributo IVS è dovuto anche sulla parte di reddito d’impresa 1994 eccedente il minimale. Per l’anno 1994 le aliquote sono le seguenti:
- 15% sul reddito compreso fra lire 19.153.577 e lire 55.363.000;
- 16% sul reddito eccedente lire 55.363.000 e fino al massimale;
- per i collaboratori non superiori ai 21 anni, le aliquote sono ridotte rispettivamente al 12% e al 13%.
L’aumento dell’aliquota di un punto percentuale per i redditi superiori a lire 55.363.000 discende dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Massimale di reddito e contributo massimo
In applicazione dell’art. 1, comma 4, della legge n. 233/1990, per il 1994 la quota di reddito eccedente il limite di lire 55.363.000 viene presa in considerazione fino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso. Il massimale di reddito annuo assoggettabile a contribuzione è quindi pari a lire 92.271.667, ottenuto sommando a lire 55.363.000 la quota di lire 36.908.667.
Il contributo massimo annuo è pari a:
- lire 14.209.836,72 per titolari e collaboratori oltre i 21 anni;
- lire 11.441.686,7 per collaboratori di età inferiore ai 21 anni.
Se il periodo assicurativo è inferiore all’anno, il massimale va rapportato a mese, con importi massimi mensili di lire 1.184.153,06 e lire 953.473,89. La circolare precisa che tali limiti sono individuali e devono essere riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa, non all’impresa nel suo complesso.
Termini di pagamento
I contributi sul reddito minimale devono essere versati in quattro rate uguali con scadenza:
- 20 aprile 1994;
- 20 luglio 1994;
- 20 ottobre 1994;
- 20 gennaio 1995.
I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale ed entro il massimale vanno invece versati in due rate uguali con scadenza:
- 20 luglio 1994;
- 20 ottobre 1994.
Il pagamento avviene con le consuete modalità e utilizzando i primi due bollettini a fondo giallo del blocchetto trasmesso agli interessati.
Contribuzione a saldo sui redditi 1994
Dal 1993, per effetto della legge n. 438/1992, il contributo IVS degli artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferito ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce. Per il 1994 ciò significa che i contributi sono determinati sui redditi 1994, da dichiarare fiscalmente nel 1995.
Se la somma dei contributi versati sul minimale e a conguaglio risulta inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa 1994, è dovuto un ulteriore contributo a saldo. Per il relativo versamento deve essere utilizzato l’ultimo bollettino a banda gialla.
Il pagamento del saldo deve essere effettuato entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia IRPEF dei redditi prodotti nel 1994, presumibilmente entro il 10 luglio 1995.
La circolare richiama anche il rinvio alle norme fiscali contenuto nell’art. 3-bis della legge n. 438/1992, precisando che i redditi rilevanti sono quelli d’impresa in senso proprio, come disciplinati dal capo VI del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 51-80), nonché quelli considerati tali ai sensi degli artt. 5 e 6 del medesimo testo unico.
Imprese con collaboratori familiari
La circolare disciplina il calcolo dei contributi quando il titolare si avvale di familiari collaboratori.
Nelle imprese familiari legalmente costituite:
- il titolare versa sul reddito denunciato ai fini fiscali;
- i collaboratori versano sul reddito denunciato da ciascuno di essi ai fini fiscali.
Nelle aziende non costituite in impresa familiare:
- il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali;
- il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa;
- i collaboratori versano sul reddito attribuito dal titolare;
- il titolare deve sottoscrivere l’apposita dichiarazione sul retro di ciascun bollettino a fondo giallo.
Utilizzabilità pensionistica e gestione provvisoria delle pensioni
La circolare ribadisce che i contributi sul minimale, quelli sul reddito eccedente e i contributi a saldo costituiscono un contributo unico ai fini pensionistici, pur essendo versati in tempi diversi. Ne deriva che, nel calcolo del contributo mensile dovuto per il 1994, devono essere compresi anche i contributi a saldo.
Poiché il saldo è versato nel 1995, si dettano regole per evitare ritardi nella liquidazione delle pensioni che dipendono dalla contribuzione 1994.
Se i contributi 1994 non sono determinanti per il diritto a pensione:
- si procede a liquidazione provvisoria senza considerarli;
- dopo il versamento del saldo, la pensione va liquidata in via definitiva;
- l’operazione può essere anticipata se, dopo la fine del 1994, viene presentata una dichiarazione di responsabilità da cui risulti che per il 1994 non sono dovuti contributi a saldo.
Se invece i contributi 1994 sono determinanti per il diritto alla prestazione:
- si procede a liquidazione provvisoria sulla base dei contributi già versati sul minimale e, se del caso, su quelli eccedenti il minimale maturati nel 1993;
- l’interessato va informato che, se risulta dovuta contribuzione a saldo, la prosecuzione dell’erogazione del trattamento è subordinata al pagamento del contributo residuo;
- dopo il versamento del saldo si procede alla liquidazione definitiva;
- anche in questo caso l’operazione può essere anticipata se viene resa la dichiarazione di responsabilità sopra richiamata.
Le pensioni liquidate provvisoriamente secondo tali criteri devono essere tenute in particolare evidenza.
Contributi maternità, ENAOLI e assistenza sanitaria
Restano invariati, per ciascun soggetto iscritto alla gestione, i contributi mensili per:
- maternità: lire 1.578;
- ENAOLI: lire 45,40.
Nei bollettini in emissione tali importi sono stati aggiunti alla contribuzione IVS dovuta sul minimale.
Quanto ai contributi per l’assistenza sanitaria, la circolare ricorda che, ai sensi dell’art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a decorrere dal 1993 (redditi 1992) essi sono riscossi direttamente dall’Amministrazione finanziaria dello Stato, secondo le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
Diffusione della circolare
Il contenuto della circolare deve essere portato a conoscenza delle associazioni di categoria e dei consulenti del lavoro attraverso i consueti canali di informazione.
Punti principali
Minimale di reddito e contributo minimo IVS
Per il 1994 il reddito minimo annuo da assumere per il calcolo del contributo IVS degli artigiani e commercianti è pari a lire 19.153.576, determinato applicando per 312 giornate il minimale giornaliero di lire 57.223 e aggiungendo lire 1.300.000. Sul minimale si applicano le aliquote del 15% per titolari e collaboratori oltre i 21 anni, e del 12% per collaboratori non superiori ai 21 anni. Il contributo minimo annuo risulta quindi pari a lire 2.873.036 per titolari e collaboratori oltre i 21 anni, e a lire 2.298.429 per i collaboratori fino a 21 anni; in caso di periodi inferiori all’anno, gli importi vanno rapportati a mese.
Contributi sul reddito eccedente il minimale
La contribuzione è dovuta anche sulla quota di reddito d’impresa 1994 eccedente il minimale di lire 19.153.576. Per il 1994 si applica il 15% sulla fascia di reddito compresa tra lire 19.153.577 e lire 55.363.000, e il 16% sulla parte eccedente lire 55.363.000 fino al massimale. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni le aliquote sono ridotte al 12% e 13%. Il maggioramento di un punto percentuale per i redditi superiori a lire 55.363.000 deriva dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Massimale di reddito e contributo massimo
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 233/1990, per il 1994 il massimale di reddito entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a lire 92.271.667, dato da lire 55.363.000 più due terzi del limite stesso, cioè lire 36.908.667. Il contributo massimo annuo è pari a lire 14.209.836,72 per titolari e collaboratori oltre i 21 anni, e a lire 11.441.686,7 per i collaboratori fino a 21 anni. Per i periodi inferiori all’anno il massimale va riproporzionato mensilmente, con importi massimi di lire 1.184.153,06 e lire 953.473,89 al mese. Si tratta di limiti individuali riferiti a ciascun soggetto e non di un massimale globale dell’impresa.
Termini e modalità di pagamento
I contributi sul reddito minimale vanno versati in quattro rate uguali con scadenza 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre 1994 e 20 gennaio 1995. I contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale ed entro il massimale vanno invece versati in due rate uguali entro il 20 luglio e il 20 ottobre 1994. Il pagamento deve avvenire con le consuete modalità, utilizzando i primi due bollettini a fondo giallo del blocchetto inviato agli interessati.
Contribuzione a saldo per i redditi 1994
Dal 1993, per effetto della legge n. 438/1992, il contributo IVS è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferito ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce. Pertanto, se la somma dei contributi versati sul minimale e a conguaglio non copre quanto dovuto sui redditi 1994, è dovuto un ulteriore contributo a saldo. Questo va versato con l’ultimo bollettino a banda gialla entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia IRPEF relativa ai redditi 1994, presumibilmente entro il 10 luglio 1995.
Imprese con collaboratori familiari
La circolare distingue tra imprese familiari legalmente costituite e aziende non costituite in imprese familiari. Nelle imprese familiari il titolare versa sul reddito denunciato ai fini fiscali, mentre ciascun collaboratore versa sul proprio reddito denunciato. Nelle aziende non costituite in impresa familiare il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato, ma il totale attribuibile ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa. In tale ipotesi, il collaboratore versa sul reddito attribuitogli dal titolare, che deve sottoscrivere l’apposita dichiarazione sul retro di ciascun bollettino a fondo giallo.
Rilevanza pensionistica dei contributi IVS
I contributi sul minimale, quelli sul reddito eccedente e i contributi a saldo costituiscono un contributo unico ai fini pensionistici, pur essendo versati in tempi diversi. Per i contributi dell’anno 1994 si prevede una gestione provvisoria delle pensioni quando tali contributi non siano ancora interamente versati, per evitare ritardi nella liquidazione. Se i contributi non sono determinanti per il diritto a pensione, si procede a liquidazione provvisoria e poi definitiva dopo il saldo; se sono determinanti, la liquidazione è provvisoria sulla base dei versamenti già effettuati e la prosecuzione dell’erogazione è subordinata al pagamento dell’eventuale contributo residuo.
Contributi maternità, ENAOLI e assistenza sanitaria
Restano fissi, per ciascun soggetto iscritto alla gestione, i contributi mensili di lire 1.578 per maternità e lire 45,40 per ENAOLI. Nei bollettini in emissione tali importi sono stati aggiunti alla contribuzione IVS dovuta sul minimale. Quanto ai contributi per l’assistenza sanitaria, la circolare ricorda che, dal 1993 (redditi 1992), essi sono riscossi direttamente dall’Amministrazione finanziaria dello Stato sulla base delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 24 mar 1994Circolare numero 99 del 24-3-1994
- Circolare · 24 mar 1994Circolare numero 100 del 24-3-1994
- Circolare · 24 mar 1994Circolare numero 101 del 24-3-1994
- Circolare · 23 mar 1994Circolare numero 96 del 23-3-1994
- Circolare · 23 mar 1994Circolare numero 98 del 23-3-1994
- Circolare · 22 mar 1994Circolare numero 95 del 22-3-1994
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →