Circolare numero 99 del 24-3-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 71 del d.lgs. n. 29/1993 per i dipendenti pubblici eletti al Parlamento, al Parlamento europeo o nei Consigli regionali. Stabilisce che il collocamento in aspettativa senza assegni decorre dalla proclamazione degli eletti e che il periodo è utile ai fini di anzianità, quiescenza e previdenza. Precisa inoltre le regole per l’opzione per il mantenimento del trattamento economico, per la sospensione del cumulo con le indennità elettive e per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, distinguendo tra aspettativa senza assegni e conservazione del trattamento economico.
Aspettativa per mandato parlamentare e regime contributivo
Aspettativa per mandato parlamentare e relativi effetti contributivi
La circolare disciplina l’applicazione dell’art. 71 del d.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 in materia di collocamento in aspettativa dei dipendenti pubblici eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo o nei Consigli regionali. L’intervento del Ministero del Tesoro mira a uniformare la prassi applicativa, soprattutto con riguardo all’opzione per il mantenimento del trattamento economico e alla prosecuzione dei versamenti contributivi.
Ambito di applicazione e decorrenza
La norma riguarda la generalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il personale docente e ricercatore universitario. Il collocamento in aspettativa avviene al momento della proclamazione degli eletti. In sede di prima applicazione, la disciplina opera dal 31 marzo 1993. Per il personale regionale, la concreta attuazione richiede l’adeguamento degli ordinamenti regionali mediante apposite leggi, ai sensi del comma 5 dell’art. 71.
Opzione per la conservazione del trattamento economico
L’art. 71 consente al dipendente eletto di optare, in luogo dell’indennità parlamentare o dell’analoga indennità dei consiglieri regionali, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, che resta a carico di quest’ultima. La circolare precisa che tale opzione può essere esercitata solo per questo scopo, deve essere effettuata all’atto della proclamazione degli eletti e, in prima applicazione, entro il 31 marzo 1993. L’opzione non è modificabile nel corso del mandato, salvo diversa espressa previsione normativa, non presente nel caso esaminato.
In caso di esercizio dell’opzione, la posizione del dipendente durante l’aspettativa continua a essere gestita come in periodo di servizio, con esclusione tuttavia degli emolumenti che presuppongono l’effettiva prestazione lavorativa.
Aspettativa senza assegni e trattamento economico virtuale
Se il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni, percepisce l’indennità parlamentare o l’analoga indennità regionale. In tale ipotesi, la posizione economica relativa alla qualifica di appartenenza deve essere adeguata virtualmente, tenendo conto sia dei miglioramenti economici generali sia degli incrementi per anzianità. La rivalutazione virtuale serve a garantire la corretta copertura contributiva e l’utilità del periodo ai fini previdenziali.
Utilità del periodo ai fini di anzianità, quiescenza e previdenza
Il comma 2 dell’art. 71 stabilisce che il periodo di aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Proprio per questa ragione le amministrazioni che dispongono il collocamento in aspettativa devono proseguire i versamenti contributivi verso gli enti previdenziali competenti, anche per i lavoratori per i quali erano già in corso versamenti contributivi prima dell’aspettativa.
Regime contributivo in caso di conservazione del trattamento economico
Quando il dipendente opta per la conservazione del trattamento economico in godimento, resta fermo l’obbligo per l’amministrazione di versare tutti i contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico del lavoratore, sul trattamento corrisposto. La circolare chiarisce che, in tale ipotesi, la contribuzione segue il trattamento economico mantenuto e non l’indennità elettiva.
Regime contributivo in caso di aspettativa senza assegni
Nel caso di aspettativa senza assegni, la circolare precisa che, per il personale iscritto all’assicurazione IVS gestita dall’Istituto, le amministrazioni devono versare la contribuzione dovuta alla medesima assicurazione, comprensiva della quota a carico del lavoratore e dell’aliquota 0,10% per asili nido, se originariamente dovuta prima del collocamento in aspettativa. A ciò si aggiunge il contributo ex ENAOLI pari allo 0,16%, in forza dell’art. 2, primo comma, del DPR 26 aprile 1957.
Per il personale degli enti disciolti che abbia optato per il preesistente trattamento, permane inoltre l’eventuale contribuzione dovuta ai fondi pensionistici integrativi.
Quote contributive a carico del dipendente e gestione operativa
Le quote contributive a carico del dipendente restano a suo carico anche durante l’aspettativa. Le amministrazioni devono comunicarne l’ammontare agli interessati con cadenza trimestrale, tramite apposito prospetto che indichi anche le modalità di pagamento. Per le amministrazioni statali, la circolare richiede l’indicazione dello specifico capitolo di bilancio sul quale imputare gli importi e la trasmissione della quietanza da parte dell’interessato. Per i periodi pregressi è ammessa la rateizzazione delle somme dovute.
Contribuzioni effettivamente dovute durante l’aspettativa
La circolare precisa che, durante l’aspettativa senza assegni, devono essere versati soltanto i contributi relativi al trattamento pensionistico e di fine rapporto, con esclusione delle contribuzioni dovute ad altro titolo su competenze effettivamente corrisposte, come assistenza sanitaria o GESCAL. Per il personale delle amministrazioni statali, i contributi da versare sono quelli riferiti alle voci contributive indicate, ossia ritenuta conto entrate Tesoro e opera previdenza.
Disciplina per il personale regionale
Per i dipendenti regionali eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo o nei Consigli regionali, la disciplina dettagliata è rimessa alle leggi regionali, che devono regolare: l’opzione per la conservazione del trattamento economico, la valutazione del periodo di aspettativa ai fini dell’anzianità e della previdenza/quiescenza e le modalità di collocamento in aspettativa secondo il comma 3 dell’art. 71. La circolare evidenzia che il termine del 31 marzo 1993, richiamato dal comma 4, opera per il collocamento in aspettativa senza assegni, ma non anche per l’esercizio dell’opzione, fino all’emanazione delle leggi regionali previste.
Chiarimenti conclusivi
La circolare, integrata dalla successiva n. 84 dell’11 gennaio 1994, conferma quindi che il mandato elettivo non interrompe la rilevanza previdenziale e di anzianità del rapporto, ma richiede un coordinamento tra trattamento economico, indennità elettive e contribuzione. Le amministrazioni sono chiamate ad applicare in modo uniforme le regole sui versamenti e a informare gli uffici competenti, affinché siano correttamente gestiti sia il profilo economico sia quello contributivo dei dipendenti interessati.
Punti principali
Ambito soggettivo e decorrenza dell’aspettativa
La disciplina si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali, compreso il personale docente e ricercatore universitario. Il collocamento in aspettativa avviene all’atto della proclamazione degli eletti; in prima applicazione, la disposizione opera dal 31 marzo 1993. Per i dipendenti regionali, le modalità applicative devono essere disciplinate da leggi regionali.
Opzione per il mantenimento del trattamento economico
L’interessato può optare, in luogo dell’indennità parlamentare o dell’analoga indennità regionale, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza. L’opzione è ammessa solo per tale finalità, va esercitata all’atto della proclamazione o, in prima applicazione, entro il 31 marzo 1993, e non può essere modificata nel corso del mandato. In questo caso il dipendente resta gestito come se fosse in servizio, salvo gli emolumenti collegati all’effettiva prestazione lavorativa.
Regime in caso di aspettativa senza assegni
Se il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni, percepisce l’indennità parlamentare o l’analoga indennità regionale. La posizione economica della qualifica di provenienza deve essere adeguata virtualmente in base ai miglioramenti economici generali e a quelli per anzianità. La retribuzione teorica è quindi rivalutata virtualmente ai fini del corretto calcolo contributivo.
Contribuzione previdenziale e assistenziale
Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza; per questo le amministrazioni devono continuare a versare i contributi dovuti. In caso di conservazione del trattamento economico, permane l’obbligo di versare tutti i contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico del lavoratore, sul trattamento mantenuto. In caso di aspettativa senza assegni, per il personale iscritto all’assicurazione IVS va versata all’istituto la contribuzione dovuta, inclusa l’aliquota 0,10% asili nido se già dovuta prima dell’aspettativa, nonché il contributo ex ENAOLI pari allo 0,16%; per il personale degli enti disciolti resta ferma l’eventuale contribuzione ai fondi pensionistici integrativi.
Quote a carico del dipendente e modalità di pagamento
Le quote contributive a carico del dipendente restano a suo carico e devono essere comunicate direttamente dall’amministrazione con cadenza trimestrale, mediante apposito prospetto indicante anche le modalità di pagamento. Per le amministrazioni dello Stato, vanno indicati il capitolo di bilancio sul quale imputare gli importi e va richiesta la trasmissione della quietanza. Per i periodi pregressi è consentita la rateizzazione delle somme dovute.
Contribuzioni dovute e esclusioni
Durante l’aspettativa senza assegni devono essere versati soltanto i contributi relativi al trattamento pensionistico e di fine rapporto. Restano esclusi i contributi dovuti su competenze effettivamente corrisposte per altri titoli, come assistenza sanitaria o GESCAL. Per il personale delle amministrazioni statali, i contributi da versare sono quelli relativi alle voci indicate dalla circolare, cioè ritenuta conto entrate Tesoro e opera previdenza.
Regole per il personale regionale
Per i dipendenti regionali eletti si rinvia alle leggi regionali per disciplinare: l’opzione per la conservazione del trattamento economico, la valutazione del periodo di aspettativa ai fini dell’anzianità e della previdenza/quiescenza e le modalità di collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 71, comma 3. Nella fase transitoria, il termine del 31 marzo 1993 rileva solo per il collocamento in aspettativa senza assegni e non anche per l’opzione, in attesa delle leggi regionali.
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