Circolare numero 106 del 29-3-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce, per l’anno 1994, le aliquote e le regole contributive applicabili ai lavoratori agricoli dipendenti e ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Vengono confermati o aggiornati i contributi IVS, malattia, maternità, Tbc, ex ENAOLI e fondo di garanzia, con particolare attenzione alle agevolazioni per aree montane, zone svantaggiate e territori del Mezzogiorno, nonché alle decorrenze differenziate tra 1 gennaio, 1 giugno e 1 ottobre 1994. Sono inoltre richiamati i minimali di retribuzione imponibile e i limiti di fascia per l’applicazione di aliquote aggiuntive o del contributo di solidarietà.
Aliquote contributive 1994 per operai agricoli dipendenti e coltivatori diretti/mezzadri/coloni
Aliquote contributive 1994 per operai agricoli dipendenti e coltivatori diretti/mezzadri/coloni
La circolare disciplina le aliquote contributive e i criteri applicativi validi per il 1994 nel settore agricolo, distinguendo tra lavoratori dipendenti e gestioni autonome (coltivatori diretti, mezzadri e coloni). Il documento chiarisce le conferme di aliquote, le variazioni decorrenti dal 1 gennaio, 1 giugno e 1 ottobre 1994, nonché le agevolazioni territoriali e i limiti retributivi rilevanti.
Operai agricoli dipendenti: contribuzione IVS
Per gli operai agricoli dipendenti l’aliquota contributiva IVS per il 1994 resta fissata al 17,77%, comprensiva dello 0,10% per gli asili nido e dello 0,20% per l’assistenza malattia ai pensionati. La quota a carico del lavoratore è pari al 5,84%.
La conferma dell’aliquota, già in vigore dal 1.6.1993, viene ricondotta al mancato coordinamento tra l’art. 10 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, e la legge di conversione 19 luglio 1993, n. 243: mentre per i lavoratori autonomi la legge di conversione ha rimodulato l’aumento in due tranche, non ha modificato il secondo comma relativo ai datori di lavoro agricolo e ai dipendenti, con conseguente mantenimento della decorrenza originaria del 1.6.1993.
Poiché la misura a carico del lavoratore è inferiore al 10%, trova applicazione anche l’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede un’aliquota aggiuntiva dell’1% sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 1994 tale soglia è indicata in L. 55.363.000.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato il minimale giornaliero di retribuzione imponibile è stabilito in L. 50.540, in forza dell’art. 14, comma 7, della legge 26 febbraio 1982, n. 54, come rivalutato ai sensi della legge 26 settembre 1981, n. 537. Resta inoltre fermo che la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Operai agricoli dipendenti: malattia, Tbc, ex ENAOLI e fondo di garanzia
Il contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta pari al 10,60%, di cui il 9,60% a carico dei datori di lavoro e l’1% a carico dei lavoratori per la fascia di redditi fino a 40 milioni annui.
Per i datori di lavoro agricolo non operanti nei territori del Mezzogiorno, l’art. 1, comma 5, del D.L. 19 gennaio 1991, n. 18, prevede una riduzione di 5,50 punti percentuali: l’aliquota effettiva del contributo SSN è quindi pari al 4,10%, mentre la quota a carico dei lavoratori resta all’1%. La circolare precisa che tale beneficio non si applica ai datori di lavoro che fruiscono delle riduzioni contributive speciali richiamate più avanti.
Resta confermato anche per il 1994 il contributo per il Fondo di garanzia di fine rapporto nella misura dello 0,20%, dovuto solo per i lavoratori a tempo indeterminato. Analogamente, il contributo Tbc ed il contributo ex ENAOLI sono richiamati come esonerati, per le aziende agricole non operanti nei territori del Mezzogiorno, rispettivamente nella misura di 0,11 e 0,01 punti percentuali, con effetto sostanziale di esonero totale dal versamento di tali contributi per le aziende interessate.
Operai agricoli dipendenti: solidarietà e quote di reddito
La circolare richiama l’art. 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l’art. 6, comma 11, della legge 14 novembre 1992, n. 438. Per il 1994 il contributo di solidarietà si applica sulla quota di retribuzione imponibile eccedente L. 40 milioni fino al limite di L. 150 milioni annui, per effetto dell’art. 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha innalzato il precedente tetto da L. 100 milioni a L. 150 milioni.
L’aliquota resta al 4,60%, di cui il 3,80% a carico del datore di lavoro e lo 0,80% a carico del lavoratore. La fascia mensile corrispondente è indicata tra L. 3.333.000 e L. 12.500.000, con precisazione che la quota mensile assoggettabile non può superare L. 9.167.000.
Operai agricoli dipendenti: agevolazioni per aree montane, zone svantaggiate e Mezzogiorno
Per le imprese agricole con terreni siti in comuni montani o in zone svantaggiate, la circolare ricostruisce la disciplina agevolativa applicabile nel 1994 distinguendo due periodi.
Per il periodo 1.1.1994/30.9.1994 continua ad applicarsi l’art. 10, comma 2, lett. b), della legge n. 243/1993, che aveva aumentato le riduzioni precedenti per i versamenti ridotti dei contributi previdenziali e assistenziali:
- aziende montane di tutto il territorio nazionale: 19,50% sulla quota a carico del datore di lavoro e 22,50% sulla quota a carico del lavoratore;
- aziende in zone svantaggiate del Mezzogiorno: 26% sulla quota datore e 30% sulla quota lavoratore;
- aziende in zone svantaggiate del centro-nord: 52% sulla quota datore e 60% sulla quota lavoratore.
Dal 1.10.1994, in base all’art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, entra in vigore la nuova disciplina dell’art. 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67: i contributi previdenziali e assistenziali sono dovuti nella misura del 20% per i territori montani e del 30% per le zone agricole svantaggiate. Le agevolazioni non spettano ai datori di lavoro per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento e si applicano solo sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro.
Per i datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno che non si avvalgono delle nuove agevolazioni, continua a operare la riduzione dei contributi prevista dalla legge n. 48/1988: la misura del 60% è confermata fino al 30.9.1994, mentre dal 1.10.1994 al 30.9.1995 la riduzione è pari al 40%, con onere a carico dello Stato.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: contribuzione IVS
Per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli a titolo principale, la base di calcolo dei contributi IVS continua a fondarsi sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito della tabella D della legge 2 agosto 1990, n. 233, e sul reddito convenzionale individuale associato alla fascia di appartenenza.
L’art. 10, comma 1, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, ha disposto dal 1.1.1994 un aumento di 0,5 punti percentuali delle aliquote. Per il 1994 risultano quindi applicabili:
- 15% per la generalità delle imprese, ridotto al 12,50% per i soggetti con età inferiore ai 21 anni;
- 12% per le imprese ubicate in territori montani o zone svantaggiate, ridotto al 7,50% per i giovani under 21.
Tenuto conto del contributo aggiuntivo del 2% previsto dall’art. 12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote complessive per il versamento allo SCAU risultano pari al 17%, 14,50%, 14% e 9,50%.
La circolare indica inoltre che il contributo addizionale previsto dall’art. 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, è pari per il 1994 a L. 790 a giornata.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: malattia, maternità, Tbc ed ex ENAOLI
Per il 1994 il contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni è fissato al 5,6% per la generalità dei soggetti e al 2,80% per quelli con aziende in territori montani o zone svantaggiate, in relazione alla fascia di reddito fino a L. 40 milioni annui. Per i redditi oltre L. 40 milioni e fino a L. 150 milioni annui si applica il contributo di solidarietà del 4,60%.
La riscossione dei contributi SSN è demandata direttamente all’Amministrazione finanziaria dello Stato, secondo le regole previste in materia di imposte sui redditi.
Resta invariato il contributo di maternità di L. 18.000 annue per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale dei CD/CM, ai sensi della legge 29 dicembre 1987, n. 546.
Anche il contributo Tbc rimane fermo: la quota base è pari a L. 0,65 a giornata; il contributo integrativo è pari a L. 30 a giornata per la generalità delle aziende e a L. 0,30 a giornata per quelle site in zone montane o svantaggiate.
Infine, il contributo per il finanziamento del soppresso ENAOLI è stabilito in L. 78 annue, equivalenti a L. 0,50 a giornata, per ogni unità attiva iscritta nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Allegato riepilogativo
La circolare richiama un allegato con la tabella delle aliquote contributive degli operai agricoli per il 1994, che riassume le principali voci contributive: IVS, cassa integrazione salari, assegni familiari, disoccupazione, fondo rimpatrio lavoratori extracomunitari, SSN, malattia, Tbc, tutela lavoratrici madri, fondo di garanzia fine rapporto ed ex ENAOLI. L’allegato precisa inoltre le principali eccezioni applicative, tra cui l’esclusione della Cassa integrazione salari per alcune categorie e la limitazione del fondo di garanzia ai soli operai a tempo indeterminato.
Punti principali
Operai agricoli dipendenti: contribuzione IVS e minimali
Per il 1994 l’aliquota complessiva IVS resta al 17,77%, di cui 5,84% a carico del lavoratore. La conferma deriva dal mancato coordinamento tra le disposizioni del D.L. n. 155/1993 e della legge n. 243/1993, con mantenimento della decorrenza dal 1.6.1993. Poiché la quota a carico del lavoratore è inferiore al 10%, si applica anche l’aliquota aggiuntiva dell’1% sulla parte di retribuzione eccedente L. 55.363.000. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato il minimale giornaliero imponibile è fissato in L. 50.540; resta fermo il principio per cui la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi.
Operai agricoli dipendenti: altri contributi e agevolazioni
Rimangono invariati il contributo Tbc e quello ex ENAOLI, con esonero totale per le aziende agricole non operanti nel Mezzogiorno. Il contributo al Fondo di garanzia di fine rapporto è confermato allo 0,20% ed è dovuto solo per gli operai a tempo indeterminato. Il contributo per le prestazioni del SSN è pari al 10,60%, di cui 9,60% a carico del datore e 1% a carico del lavoratore fino a L. 40 milioni annui; per le aziende non operanti nei territori del Mezzogiorno il datore beneficia di una riduzione di 5,50 punti, con aliquota effettiva al 4,10%.
Operai agricoli dipendenti: zone montane, svantaggiate e Mezzogiorno
Per il periodo 1.1.1994/30.9.1994 continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all’art. 10, comma 2, lett. b), della legge n. 243/1993: per le aziende montane i contributi sono dovuti al 19,50% sulla quota datore e al 22,50% sulla quota lavoratore; per le aziende in zone svantaggiate del Mezzogiorno al 26% e al 30%; per quelle in zone svantaggiate del centro-nord al 52% e al 60%. Dal 1.10.1994, in base all’art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993, entrano in vigore le nuove agevolazioni: 20% per i territori montani e 30% per le zone agricole svantaggiate, solo sulla quota a carico del datore di lavoro e con esclusione dei lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento. Per i datori di lavoro del Mezzogiorno non aderenti a tali agevolazioni, la riduzione complessiva dei contributi resta al 60% fino al 30.9.1994 e si riduce al 40% dal 1.10.1994 al 30.9.1995.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: IVS e contributo addizionale
Per i CD/CM e imprenditori agricoli a titolo principale, le aliquote IVS per il 1994 sono incrementate di 0,5 punti rispetto all’anno precedente: 15% per la generalità delle imprese e 12% per aziende montane o svantaggiate, con riduzioni rispettivamente al 12,50% e al 7,50% per gli under 21. Considerando il contributo aggiuntivo del 2%, le aliquote complessive risultano pari al 17%, 14,50%, 14% e 9,50%. Il contributo addizionale di cui alla legge n. 160/1975 è rivalutato a L. 790 per giornata.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: malattia, maternità, Tbc ed ex ENAOLI
Il contributo SSN per il 1994 è pari al 5,6% per la generalità dei CD/CM e al 2,80% per quelli con aziende in territori montani o zone svantaggiate; per i redditi oltre L. 40 milioni e fino a L. 150 milioni annui si applica il contributo di solidarietà del 4,60%. Il contributo di maternità resta fissato a L. 18.000 annue per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione speciale. Il contributo Tbc rimane invariato: L. 0,65 a giornata come quota base, L. 30 a giornata come contributo integrativo per la generalità delle aziende e L. 0,30 per quelle montane o svantaggiate. Il contributo ex ENAOLI è confermato in L. 78 annue, pari a L. 0,50 a giornata, per ogni unità attiva iscritta.
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