Circolare numero 105 del 29-3-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'aumento della percentuale di calcolo dell'indennità ordinaria di disoccupazione dal 25% al 27% dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, e al 30% dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, con le conseguenti modalità di liquidazione e riliquidazione delle pratiche. Viene inoltre chiarito l'introduzione di un importo massimo per i trattamenti con decorrenza successiva al 20 gennaio 1994 e vengono impartite istruzioni operative e contabili per la ripartizione degli oneri tra le gestioni competenti, con istituzione e aggiornamento di specifici conti del piano dei conti.
Aumento dell'indennità ordinaria di disoccupazione e nuove istruzioni contabili
Aumento dell'indennità ordinaria di disoccupazione e istruzioni contabili
La circolare interviene sull'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola, recependo le modifiche introdotte dal D.L. n. 40/1994 e fornendo indicazioni operative per la liquidazione delle prestazioni, la riliquidazione delle pratiche già in corso e la corretta contabilizzazione degli oneri tra le diverse gestioni coinvolte.
Aumento della percentuale di calcolo
L'art. 3, comma 1, del decreto dispone l'elevazione della percentuale di commisurazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione al 27% fino al 30 giugno 1994 e al 30% fino al 31 dicembre 1994.
La circolare precisa che:
- l'aumento dal 25% al 27% si applica dal 1° gennaio 1994;
- esso riguarda le indennità spettanti nel periodo 1° gennaio 1994 - 30 giugno 1994;
- le prestazioni con decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 1993 devono essere già determinate e pagate nella nuova misura;
- le domande non ancora definite, se comprendono periodi indennizzabili anteriori e successivi al 31 dicembre 1993, devono essere liquidate al 25% fino al 31 dicembre 1993 e al 27% dal 1° gennaio 1994.
Riliquidazione delle prestazioni già in pagamento
Per i trattamenti già in pagamento presso gli organi erogatori alla data del 1° gennaio 1994, la circolare stabilisce che, al momento della restituzione del Mod. DS P1 accompagnato dal Mod. DS 56, le SAP devono attivare una specifica funzione procedurale per riliquidare le indennità relative ai periodi successivi al 31 dicembre 1993 e corrispondere direttamente agli aventi diritto il relativo conguaglio.
La disponibilità della procedura sarà comunicata con apposito messaggio della Direzione Centrale Tecnologia Informatica.
Importo massimo dell'indennità ordinaria
L'art. 3, comma 2, introduce un tetto massimo applicabile anche ai trattamenti ordinari di disoccupazione con decorrenza iniziale successiva al 20 gennaio 1994.
Per tali trattamenti:
- il limite massimo previsto dalla legge n. 427/1980 è pari a lire 1.248.021 mensili nette;
- il limite massimo differenziato introdotto dal D.L. n. 40/1994 è pari a lire 1.500.000 mensili nette, quando la retribuzione di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, supera lire 2.700.000 mensili lorde.
La circolare evidenzia che il primo tetto non trova concreta applicazione, poiché il 27% e il 30% delle retribuzioni pari o inferiori a lire 2.700.000 restano comunque sotto il limite di lire 1.248.021; il secondo tetto, invece, può trovare applicazione per retribuzioni più elevate.
Istruzioni operative e modelli procedurali
La procedura automatizzata predisporrà i modelli DS P1 con la dicitura "Mod. DS P1/D.L. n. 40/1994 art. 3" per le domande definite successivamente alla ricezione della circolare e comprendenti giornate indennizzabili dal 1° gennaio 1994.
Per i trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, in caso di periodi coincidenti con il diritto al trattamento ordinario di disoccupazione non agricola e comprendenti giornate indennizzabili dal 1° gennaio 1994, verrà emesso per le domande non ancora istruite un Mod. DS P1 con la dicitura "MOD. DS P1/A/ED D.L. n. 40/1994 art. 3".
Criteri di contabilizzazione e riparto degli oneri
La circolare stabilisce che la quota parte degli oneri a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, coperta da un apposito stanziamento statale distinto da quello dell'art. 6, comma 17-ter, della legge n. 236/1993, deve essere imputata al nuovo conto GAU 30/44.
La ripartizione delle somme tra le due gestioni avviene secondo i seguenti coefficienti:
- Gestione Prestazioni Temporanee, conto PTN 30/05:
- 0,74074 dell'importo pagato per prestazioni riferite al periodo 1° gennaio 1994 - 30 giugno 1994;
- 0,66667 dell'importo pagato per prestazioni riferite al periodo 1° luglio 1994 - 31 dicembre 1994;
- Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, conto GAU 30/44:
- 0,25926 dell'importo pagato per prestazioni riferite al periodo 1° gennaio 1994 - 30 giugno 1994;
- 0,33333 dell'importo pagato per prestazioni riferite al periodo 1° luglio 1994 - 31 dicembre 1994.
Resta fermo che gli oneri relativi al periodo 1° luglio 1993 - 31 dicembre 1993 continuano a essere rilevati al conto GAU 30/40 secondo la circolare n. 193 del 9 agosto 1993.
La circolare aggiunge che gli oneri connessi all'aumento del 5% per periodi successivi al 31 dicembre 1993, relativi a prestazioni liquidate in base alla normativa previgente, devono essere imputati al nuovo conto GAU 30/44; se i modelli DS P1 sono già stati restituiti e contabilizzati secondo la circolare n. 193, l'ufficio competente deve eseguire lo storno dal conto GAU 30/40 al conto GAU 30/44 limitatamente a tali oneri.
Conguagli, rimborsi e correzione dei conti
Per i conguagli derivanti dalle riliquidazioni, la circolare richiama le istruzioni del punto 2.2 della circolare n. 193, precisando che le somme relative ai conguagli devono essere imputate al conto GAU 30/44.
Viene inoltre corretto lo schema del biglietto contabile, stabilendo che il conto da indicare per l'imputazione dell'IVA sul rimborso delle spese di esazione dei contributi sindacali è GPA 24/25 e non GPA 25/25.
Trattamenti speciali per l'edilizia e conti di compensazione
Per i casi in cui il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia si sovrapponga all'indennità ordinaria:
- gli importi non erogati per i periodi di contestuale diritto alle due prestazioni devono essere rilevati a debito del conto PTN 32/50 e a credito del conto GAU 22/50;
- per la rifusione alla Gestione Prestazioni Temporanee della quota parte a carico della GIAS, determinata con i coefficienti previsti per la ripartizione, deve essere predisposto un biglietto contabile mod. SC 3 con imputazione in DARE del conto GAU 32/54 e in AVERE del conto PTN 22/53.
La circolare precisa inoltre che:
- il conto GAU 32/54 deve essere usato anche per gli oneri relativi a periodi decorrenti dal 1° gennaio 1994 compresi in pratiche già liquidate, con eventuali storni;
- per il periodo 1° luglio 1993 - 31 dicembre 1993 continua invece a operare il conto GAU 32/53;
- per le pratiche oggetto di riliquidazione, le scritture contabili sopra indicate saranno predisposte anche tramite specifico biglietto contabile emesso dall'apposita procedura automatizzata.
Variazioni al piano dei conti
In allegato sono riportate le variazioni al piano dei conti e le nuove denominazioni dei conti interessati, tra cui:
- GAU 10/23 e GAU 24/40, con nuova denominazione collegata alle disposizioni dell'art. 6, comma 17-ter, della legge n. 236/1993;
- GAU 30/44, istituito per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 40/1994;
- GAU 32/54, istituito per il rimborso alla Gestione Prestazioni Temporanee della quota parte relativa al trattamento speciale per l'edilizia ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 40/1994;
- PTN 22/53, aggiornato nella denominazione relativa al rimborso da parte della GIAS dell'indennità ordinaria devoluta a copertura del trattamento speciale per l'edilizia.
Punti principali
Aumento della percentuale di commisurazione della prestazione
L'art. 3, comma 1, del D.L. in oggetto eleva la percentuale di commisurazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione al 27% fino al 30 giugno 1994 e al 30% fino al 31 dicembre 1994. L'aumento dal 25% al 27% si applica dal 1° gennaio 1994 e riguarda le indennità spettanti nel periodo 1.1.1994-30.6.1994. Le prestazioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1993 devono essere determinate e corrisposte nella nuova misura; le domande non ancora definite con periodi indennizzabili che attraversano tale data vanno liquidate applicando il 25% fino al 31 dicembre 1993 e il 27% dal 1° gennaio 1994.
Riliquidazione delle pratiche già in pagamento
Per i trattamenti già in pagamento presso gli organi erogatori al 1° gennaio 1994, le SAP devono, alla restituzione del Mod. DS P1 accompagnato dal Mod. DS 56, attivare una specifica funzione procedurale per riliquidare le indennità relative ai periodi successivi al 31 dicembre 1993 e corrispondere direttamente agli aventi diritto il relativo conguaglio. La disponibilità della procedura verrà comunicata con successivo messaggio della Direzione Centrale Tecnologia Informatica.
Importo massimo dell'indennità ordinaria di disoccupazione
L'art. 3, comma 2, introduce un tetto massimo applicabile anche ai trattamenti ordinari di disoccupazione con decorrenza iniziale successiva al 20 gennaio 1994. Per tali trattamenti l'importo massimo previsto dalla legge n. 427/1980 è pari a lire 1.248.021 mensili nette; il tetto massimo differenziato introdotto dal D.L. n. 40/1994 è pari a lire 1.500.000 mensili nette quando la retribuzione di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, supera lire 2.700.000 lorde mensili. La circolare precisa che il primo tetto non trova concreta applicazione, mentre il secondo può operare per il livello più elevato delle retribuzioni considerate ai fini del nuovo calcolo.
Istruzioni operative, modelli e contabilità
La procedura automatizzata predisporrà i modelli DS P1 con la dicitura "Mod. DS P1/D.L. n. 40/1994 art. 3" per le domande definite dopo la ricezione della circolare e comprendenti giornate indennizzabili dal 1° gennaio 1994. Gli oneri da porre a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, coperti da apposito stanziamento statale, devono essere imputati al conto GAU 30/44. La ripartizione tra Gestione Prestazioni Temporanee e GIAS avviene con coefficienti distinti per i periodi 1.1-30.6.1994 e 1.7-31.12.1994. Viene inoltre indicato il mantenimento del conto GAU 30/40 per il periodo 1.7.1993-31.12.1993, nonché lo storno degli oneri già contabilizzati sul vecchio conto quando riferiti a periodi dal 1° gennaio 1994. I conguagli da riliquidazione vanno anch'essi imputati a GAU 30/44.
Chiarimenti su altri conti e refusi
La circolare corregge inoltre lo schema del biglietto contabile precisando che il conto per l'IVA sul rimborso delle spese di esazione dei contributi sindacali è GPA 24/25 e non GPA 25/25. Vengono poi disciplinate le modalità contabili per i trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia quando coexistono con il diritto all'indennità ordinaria: per le domande non ancora istruite è previsto un Mod. DS P1/A/ED D.L. n. 40/1994 art. 3. Gli importi non erogati per i periodi di contestuale diritto alle due prestazioni devono essere rilevati a debito del conto PTN 32/50 e a credito del conto GAU 22/50. Per la rifusione alla Gestione Prestazioni Temporanee della quota parte a carico della GIAS viene istituito il conto GAU 32/54, con richiamo al conto PTN 22/53; per il periodo 1.7.1993-31.12.1993 resta invece operativo il conto GAU 32/53.
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