Parere n. 271/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero della difesa per l’annullamento: a) del provvedimento di esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 191 allievi Marescialli della Marina Militare, da avviare alla frequenza del 27° corso biennale (2024-2026), indetto dal Ministero della difesa; b) del verbale di accertamento delle prove di efficienza fisica in data 31 luglio 2024, con il quale è stata dichiarata inidonea per mancato superamento della prova di nuoto 50 metri; c) del non conosciuto elenco degli idonei da avviare alla frequenza del 27° corso biennale (2024-2026); d) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche se non conosciuto, lesivo per la ricorrente, ivi compresi i verbali della procedura concorsuale e la graduatoria di merito, a oggi non noti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’esclusione dal concorso per il reclutamento di 191 allievi marescialli della Marina Militare, disposta a seguito del mancato superamento della prova di nuoto di 50 metri.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso, il verbale di accertamento delle prove di efficienza fisica e gli ulteriori atti della procedura, deducendo la violazione del punto 4 dell’allegato n) del bando, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e arbitrarietà, nonché la violazione dell’affidamento nel corretto svolgimento della prova di nuoto. In particolare, ha sostenuto che la Commissione non le avrebbe consentito di utilizzare lo stringinaso e che tale errore avrebbe determinato causalmente la sua inidoneità. Il Ministero della difesa ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale, pubblicata il 10 dicembre 2024, entro il termine del 9 aprile 2025. La ricorrente ha inoltre contestato la trasmissione della propria memoria integrativa e la legittimazione del Capo reparto alla sottoscrizione della nota ministeriale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato che il contraddittorio era stato rispettato e che la memoria integrativa della ricorrente era stata regolarmente trasmessa. Ha poi accolto l’eccezione di improcedibilità. Secondo il consolidato orientamento richiamato, l’impugnazione dell’esclusione da un concorso non esonera il candidato dall’impugnare anche la graduatoria finale, notificando il ricorso ad almeno uno dei controinteressati successivi. La graduatoria non è infatti una conseguenza automatica dell’atto di esclusione, poiché presuppone ulteriori valutazioni riferite alla pluralità dei candidati. La mancata impugnazione della graduatoria, divenuta inoppugnabile, determina la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’eventuale annullamento dell’esclusione non potrebbe produrre alcun effetto utile né incidere sulla graduatoria definitiva. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, senza esame delle censure relative allo svolgimento della prova di nuoto.
Osservazioni
Improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria finale
L’impugnazione dell’atto di esclusione da un concorso deve essere accompagnata dall’impugnazione della graduatoria finale, con notifica ad almeno uno dei controinteressati successivi. La mancata impugnazione della graduatoria, una volta divenuta inoppugnabile, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, perché l’eventuale annullamento dell’esclusione non potrebbe incidere sulla graduatoria né consentire il conseguimento del bene della vita.
Contraddittorio e memoria integrativa
Il contraddittorio è stato ritenuto pienamente rispettato. La memoria integrativa della ricorrente del 20 marzo 2025 risultava regolarmente trasmessa al Consiglio di Stato dal Ministero della difesa con la documentazione istruttoria del 2 maggio 2025.
Sottoscrizione della documentazione ministeriale
La contestazione relativa alla sottoscrizione della nota di trasmissione da parte del Capo reparto è stata ritenuta priva di rilievo, poiché la relazione difensiva risultava regolarmente sottoscritta dal Sottosegretario di Stato e dal Direttore generale e la nota contestata costituiva una mera lettera di trasmissione degli atti.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale il Consiglio di Stato rende il parere decisorio sull’affare.
art. 35 c.p.a.
È richiamato dal Ministero quale fondamento della rilevabilità d’ufficio dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e dei terzi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, in relazione alla tutela dei dati personali particolari, quale ulteriore base per l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel ricorso contro l’esclusione da una procedura concorsuale, il candidato deve impugnare anche la graduatoria finale, poiché l’esclusione e la graduatoria non sono legate da un rapporto di consequenzialità diretta e automatica.
- La graduatoria finale di un concorso costituisce il risultato di ulteriori valutazioni riferite a una pluralità di candidati e consolida le posizioni dei soggetti inclusi; pertanto, non può essere automaticamente caducata dall’eventuale annullamento di un atto intermedio della procedura.
- La mancata impugnazione tempestiva della graduatoria finale, divenuta inoppugnabile, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto contro l’esclusione o la non ammissione alle prove successive, poiché l’eventuale annullamento dell’atto intermedio non produrrebbe alcun effetto utile per il ricorrente.
- Nel giudizio relativo all’esclusione da un concorso, l’impugnazione della graduatoria finale richiede la notifica ad almeno uno dei controinteressati successivi, ossia ai candidati la cui posizione potrebbe essere incisa dall’eventuale accoglimento.
Esclusione da concorso per allievi marescialli della Marina Militare
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata contro il Ministero della difesa, avente a oggetto l’esclusione dal concorso pubblico per il reclutamento di 191 allievi marescialli della Marina Militare, destinati al 27° corso biennale 2024-2026.
Premesse e richiesta
La candidata aveva partecipato alla procedura concorsuale bandita il 24 aprile 2024. Dopo avere svolto le prove previste, era stata dichiarata inidonea nella prova di efficienza fisica consistente nel nuoto di 50 metri, per avere superato il tempo previsto per le concorrenti di sesso femminile.
Con il ricorso straordinario ha chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione, del verbale del 31 luglio 2024 relativo alla prova di nuoto, dell’elenco degli idonei e degli ulteriori atti della procedura, compresa la graduatoria di merito allora non conosciuta.
Motivi dedotti
La ricorrente ha lamentato:
- la violazione del punto 4 dell’allegato n) del bando;
- l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e arbitrarietà;
- la violazione dell’affidamento nel corretto svolgimento della prova;
- il mancato consenso all’utilizzo dello stringinaso durante la prova di nuoto.
Secondo la ricorrente, il comportamento della Commissione avrebbe costituito la causa autonoma ed efficiente della dichiarazione di inidoneità e della conseguente esclusione dal concorso.
Posizione del Ministero della difesa
Il Ministero ha sostenuto la correttezza dell’operato della Commissione e l’infondatezza delle censure. Ha inoltre rilevato che la graduatoria finale era stata pubblicata il 10 dicembre 2024 e non era stata impugnata entro il termine del 9 aprile 2025.
La ricorrente ha contestato sia la mancata trasmissione della memoria integrativa del 20 marzo 2025 sia la sottoscrizione della nota ministeriale da parte del Capo reparto. Il Ministero ha chiarito che la relazione difensiva era stata sottoscritta dal Sottosegretario di Stato e dal Direttore generale e che la nota del Capo reparto era soltanto una lettera di trasmissione degli atti.
Valutazioni preliminari
La Sezione ha dichiarato pienamente rispettato il contraddittorio. Ha inoltre accertato che la memoria integrativa della ricorrente era stata regolarmente trasmessa al Consiglio di Stato con la documentazione ministeriale del 2 maggio 2025.
Improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria
La questione decisiva è stata individuata nella mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso.
La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’impugnazione dell’atto di esclusione non esonera il candidato dall’impugnare anche la graduatoria, con notifica ad almeno uno dei controinteressati successivi. Tra il provvedimento di esclusione e la graduatoria finale non sussiste, infatti, un rapporto di consequenzialità diretta e immediata, poiché la graduatoria è il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni riguardanti l’intera platea dei concorrenti.
Ne deriva che l’eventuale annullamento dell’esclusione non determina automaticamente la caducazione della graduatoria. Se quest’ultima diviene inoppugnabile, l’annullamento dell’atto intermedio non può più produrre un effetto utile per il candidato escluso.
Esito
Poiché la ricorrente non aveva tempestivamente impugnato la graduatoria finale pubblicata il 10 dicembre 2024, la Sezione ha ritenuto sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione e ha dichiarato il ricorso improcedibile.
Le censure relative al mancato utilizzo dello stringinaso, alla regolarità della prova di nuoto e alla correttezza dell’operato della Commissione non sono state esaminate nel merito.
È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e i terzi, ai sensi dell’articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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