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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35143/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per tredici episodi di usura (art. 644 c.p.), deducendo: 1) inutilizzabilità delle dichiarazioni di Nicolò Massimo Muscarella per la sua iscrizione nel registro delle notizie di reato (violazione artt. 63, 64, 187, 197-bis e 210 c.p.p.); 2) vizi di motivazione e illogicità della "ricostruzione unitaria" adottata dai giudici di merito; 3) travisamento della prova riguardo all'attendibilità delle persone offese (Muscarella, Antonio Muscarella, Gaspare Pandolfo, Giuseppe Dara) e alla quantificazione dei tassi; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte doglianze fossero sollevate per la prima volta in cassazione e/o aspecifiche (in particolare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Muscarella) e che i motivi di merito (attendibilità dei testi, valutazione dei documenti e della consulenza tecnica) comportassero una rivalutazione non consentita in sede di legittimità. Quanto al travisamento della prova, la Corte ha ricordato i limiti della censura in cassazione (deve riguardare prove inesistenti o evidentemente travisate e comprovate). Sul punto delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto congrua e motivata la valutazione dei giudici di merito che hanno negato le attenuanti in ragione del modus operandi reiterato e degli elementi aggravanti emersi. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili per il grado.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen. (usura)

    Norma sostanziale applicata per la contestazione delle condotte usurarie; la condanna per le singole ipotesi di usura è stata confermata dai giudici di merito.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Regola l'incompatibilità del dichiarante che sia indagato o imputato in procedimento connesso: la Corte osserva che l'eventuale incompatibilità va dedotta tempestivamente in sede di merito e che spetta al giudice di merito valutare se il dichiarante rivesta la qualità di indagato al momento della dichiarazione.

  • art. 63 e art. 64 cod. proc. pen.

    Disposizioni sugli avvertimenti e sull'utilizzabilità delle dichiarazioni; la Corte ricorda che l'omessa contestazione/formalizzazione dell'incompatibilità deve essere tempestivamente sollevata per produrre l'inutilizzabilità.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato in Cassazione sulla motivazione: non consente la sostituzione della valutazione di merito con una nuova rivalutazione degli elementi probatori; consente il controllo solo sull'iter argomentativo e sulla presenza di vizi logici o omissivi.

  • art. 132 cod. pen.

    Principio di proporzionalità nella determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale nella determinazione della pena.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il giudice di merito può escluderle motivando anche sulla base di un solo fattore negativo ritenuto prevalente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e la misura della sanzione a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa una rivalutazione libera del merito: le critiche sull'attendibilità delle prove devono evidenziare vizi logici o travisamenti della prova conformi ai requisiti richiesti (atto individuato, dato probatorio incompatibile, prova della verità dell'atto e della sua decisività).
  • Le eccezioni di inutilizzabilità di dichiarazioni per incompatibilità (art. 210 c.p.p.) devono essere sollevate tempestivamente in istruttoria o comunque in sede di merito, con richiesta di interruzione dell'atto; sollevare per la prima volta in cassazione è spesso inammissibile.
  • Per essere rilevante ai fini della cassazione, l'eliminazione di una prova deve incidere sulla cosiddetta "prova di resistenza": il ricorrente deve spiegare concretamente come la rimozione dell'elemento metta in crisi l'intero impianto probatorio.
  • Il "travisamento della prova" in cassazione sussiste solo se la sentenza di merito ha basato la decisione su fatti inesistenti o ha omesso la valutazione di prove decisive; non è ammesso per contestare semplicemente la diversa valutazione e credibilità dei testi.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito: il diniego può fondarsi su un elemento negativo prevalente e la motivazione, se congrua, non viene sindacata in cassazione.
  • Quando vi sono prove documentali e una consulenza tecnica ritenuta attendibile dai giudici di merito, è difficile per il ricorrente ottenere l'annullamento in cassazione basandosi solo su una diversa lettura delle stesse prove.

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