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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1725

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1725 del Consiglio, del 17 giugno 2024, che attua il regolamento (UE) 2015/735, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

Normativa europea32024R1725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive per la situazione in Sud Sudan, confermando l’inclusione di Michael Makuei Lueth e sostituendone la voce nell’allegato II del regolamento (UE) 2015/735. La decisione deriva dal riesame previsto dall’articolo 22, paragrafo 4, di tale regolamento e si fonda sulla conclusione che permangono i presupposti per mantenere le misure. Il testo ha carattere strettamente modificativo e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2015/735 sulle misure restrittive nei confronti di una persona in relazione alla situazione in Sud Sudan, mantenendo l’inserimento in elenco e aggiornandone la voce.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione relative al Sud Sudan, con effetto specifico sull’allegato II del regolamento (UE) 2015/735, che contiene l’elenco delle persone soggette a restrizioni. Incide in concreto sulla posizione di una persona fisica, Michael Makuei Lueth, già inserita nell’elenco, e non introduce un regime generale autonomo ma una modifica puntuale di un atto esistente. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’elenco sanzionatorio UE per il Sud Sudan

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1725 del Consiglio interviene sul regime restrittivo adottato con il regolamento (UE) 2015/735 in considerazione della situazione in Sud Sudan. Il provvedimento segue il riesame dell’elenco delle persone designate previsto dall’articolo 22, paragrafo 4, e conferma la permanenza delle misure nei confronti di una persona già inserita, aggiornandone la scheda identificativa e motivazionale.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda esclusivamente l’allegato II del regolamento (UE) 2015/735, cioè la lista delle persone soggette a misure restrittive. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica in modo puntuale l’elenco esistente relativo al Sudan del Sud. La nuova formulazione si applica in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile.

Esito del riesame del Consiglio

Il Consiglio ha esaminato la posizione della persona interessata e ha ritenuto opportuno mantenere le misure restrittive, anziché revocarle. Tale riesame è espresso nei considerando, che chiariscono anche la necessità di aggiornare la voce relativa alla persona iscritta nell’allegato II.

Contenuto della nuova voce in allegato

L’allegato del regolamento sostituisce integralmente la tabella dell’allegato II del regolamento (UE) 2015/735 con una voce riferita a Michael Makuei Lueth.

  • Nome: Michael MAKUEI LUETH
  • Data di nascita: 1947
  • Luogo di nascita: Bor, Sud Sudan; Bor, Sudan
  • Data di inserimento nell’elenco: 3.2.2018

Motivi dell’inserimento e valutazione sostanziale

La motivazione descrive il soggetto come ministro dell’Informazione e delle telecomunicazioni dal 2013 e ancora in carica nel governo transitorio di unità nazionale rivitalizzato. È inoltre indicato come ex portavoce della delegazione governativa nei colloqui di pace IGAD tra il 2014 e il 2015 e tra il 2016 e il 2018.

Il Consiglio rileva che la persona:

  • ha ostacolato l’attuazione dell’ARCSS dell’agosto 2015, sostituito nel settembre 2018 dall’R-ARCSS;
  • ha ostacolato i lavori della commissione congiunta di monitoraggio e valutazione dell’ARCSS, poi JMEC ricostituita nel quadro dell’R-ARCSS;
  • ha ostacolato la creazione delle istituzioni di giustizia di transizione previste dagli accordi di pace;
  • ha ostacolato le operazioni della forza di protezione regionale delle Nazioni Unite.

Inoltre, viene evidenziato il coinvolgimento nella limitazione sistematica dello spazio politico e democratico e nella repressione dei mezzi di informazione, anche tramite minacce ai giornalisti e sostegno alla censura.

Qualificazione giuridica delle condotte

Sulla base di tali elementi, il Consiglio conclude che la persona ostacola il processo politico in Sud Sudan ed è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, in particolare della libertà di espressione. La misura si inserisce dunque nel quadro delle sanzioni mirate dell’Unione, collegate al processo di pace e al rispetto dei diritti fondamentali.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente indicato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato nel sistema giuridico dell’Unione.

Disposizioni principali

Riesame e mantenimento dell’inserimento in elenco

Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/735, ha riesaminato l’elenco delle persone soggette a misure restrittive e ha deciso di mantenere le misure nei confronti di una persona già iscritta nell’allegato II, aggiornandone contestualmente la voce.

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2015/735

L’allegato II del regolamento (UE) 2015/735 è modificato come indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione; la tabella è sostituita integralmente con una nuova voce relativa a Michael Makuei Lueth, con dati identificativi, motivi dell’inserimento e data di inserimento nell’elenco.

Motivi dell’inserimento di Michael Makuei Lueth

La persona è descritta come ministro dell’Informazione e delle telecomunicazioni dal 2013, ancora in carica nel governo transitorio di unità nazionale rivitalizzato, nonché ex portavoce del governo nei colloqui di pace IGAD. Viene indicato che ha ostacolato l’attuazione dell’ARCSS e dell’R-ARCSS, i lavori della JMEC/JMEC ricostituita, la creazione delle istituzioni di giustizia di transizione e le operazioni della forza di protezione regionale ONU; inoltre è coinvolto nella limitazione dello spazio politico e democratico e nella repressione dei media.

Fondamento materiale della misura restrittiva

Il Consiglio qualifica la condotta come ostacolo al processo politico in Sud Sudan e come responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani, in particolare della libertà di espressione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalidiritti umani

Testo integrale

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