Regolamento (UE) 2024/1724
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1724 del Consiglio, del 17 giugno 2024, che attua l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna il regime restrittivo UE relativo alla Somalia, modificando l'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010. L'intervento dà attuazione alla decisione del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 21 maggio 2024, che ha aggiunto tre persone all'elenco dei soggetti collegati ad Al-Shabaab. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 con l'inserimento di tre nuove persone fisiche soggette a misure restrittive nei confronti della Somalia.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi già ricompresi nel regime sanzionatorio dell'Unione istituito dal regolamento (UE) n. 356/2010 in considerazione della situazione in Somalia, limitatamente all'aggiornamento dell'allegato I, parte "I. Persone". L'effetto concreto riguarda l'aggiunta di tre persone all'elenco dei soggetti designati; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma attua una decisione del comitato ONU competente relativa ad Al-Shabaab.
Aggiornamento dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive nei confronti della Somalia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1724 interviene sul regime restrittivo dell'Unione relativo alla Somalia, già istituito dal regolamento (UE) n. 356/2010. La finalità è esclusivamente aggiornatativa: recepisce a livello UE l'inserimento disposto in sede ONU di tre nuove persone nell'elenco dei soggetti legati ad Al-Shabaab.
Base giuridica e contesto internazionale
L'atto è adottato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 356/2010. Nei considerando si richiama la decisione del 21 maggio 2024 del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2713 (2023) concernente Al-Shabaab, che ha approvato l'aggiunta di tre persone all'elenco ONU delle persone ed entità oggetto di misure restrittive. Il Consiglio conclude che è pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento base.
Ambito della modifica normativa
L'articolo 1 non introduce nuove categorie di misure, ma modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 secondo quanto riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione. L'intervento riguarda la parte "I. Persone" dell'elenco sanzionatorio.
Persone aggiunte all'elenco
Sono inserite tre persone fisiche, tutte con data di designazione ONU 21 maggio 2024:
- Abdikadir Mohamed Abdikadir, anche noto come Abdukadir, Abdukadir Mohamed Abdikadir, Abdulkadir, Abdulkadir Mohamed Abdulkadir, Ikrima; qualificato come importante leader di Al-Shabaab, nato nel 1985, cittadino somalo e kenyota, con indirizzo in Somalia.
- Mohamed Mohamud Mire, anche noto come Mohamed Mire; qualificato come membro della Shura di Al-Shabaab, con diverse date di nascita indicate (1962, 1960, 1955), nato a Kismayo in Somalia, cittadino somalo, con indirizzi a Jilib e Qunyo Barrow.
- Mohamed Omar Mohamed, anche noto come Ma'd Umurow, Mohamed Omar Haji, Mohamed Omar Ma'alin, Mohamed Haji Omar; qualificato come leader (Wali) del gruppo Al-Shabaab a Diinsor, nato nel 1976 nel villaggio di Taflow, distretto di Berdaale, regione di Bay, cittadino somalo, con indirizzi nel distretto di Diinsor e nel distretto di Buur Hakaba.
Ragioni indicate per la designazione
Per Abdikadir Mohamed Abdikadir e Mohamed Omar Mohamed, l'allegato indica la partecipazione al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Shabaab; è inoltre richiamato il reclutamento per Al-Shabaab o per sue cellule, affiliati, ali scissioniste o emanazioni, ovvero il sostegno in altro modo alle sue attività. Per Mohamed Mohamud Mire, l'allegato richiama sia la sua appartenenza a soggetti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, sia la partecipazione al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività a favore di Al-Shabaab.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come usuale per i regolamenti UE, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco sanzionatorio
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, sono aggiunte tre persone alla parte "I. Persone" dell'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.
Base e contesto dell'intervento
Il regolamento attua l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 356/2010. Il considerando richiama la decisione del 21 maggio 2024 del comitato UNSC istituito a norma della risoluzione 2713 (2023) su Al-Shabaab, quale presupposto per l'aggiornamento dell'elenco UE.
Soggetti aggiunti all'allegato I
Sono inseriti: 1) Abdikadir Mohamed Abdikadir, detto anche Abdukadir, Abdukadir Mohamed Abdukadir, Abdulkadir, Abdulkadir Mohamed Abdulkadir, Ikrima; 2) Mohamed Mohamud Mire, detto anche Mohamed Mire; 3) Mohamed Omar Mohamed, detto anche Ma'd Umurow, Mohamed Omar Haji, Mohamed Omar Ma'alin, Mohamed Haji Omar. Per ciascuno sono indicati qualifiche, dati anagrafici, cittadinanza, indirizzi e data di designazione ONU (21 maggio 2024).
Motivi della designazione ONU
Le persone elencate sono collegate ad Al-Shabaab: per il primo e il terzo soggetto, per partecipazione a finanziamento, programmazione, agevolazione, preparazione o esecuzione di atti o attività in collegamento con o a sostegno di Al-Shabaab, nonché per reclutamento o sostegno in altro modo delle sue attività; per il secondo soggetto, anche per attività che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, incluso il processo di pace e riconciliazione e la sicurezza del governo federale della Somalia o dell'ATMIS.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È altresì ribadito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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