Regolamento (UE) 2024/1732
Regolamento (UE) 2024/1732 del Consiglio, del 17 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un’iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell’intelligenza artificiale affidabile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro EuroHPC per creare un pilastro specifico dedicato alle "fabbriche di IA" e ai supercomputer ottimizzati per l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è mettere la capacità di supercalcolo europea a disposizione delle start-up, delle PMI e della ricerca per l’addestramento e la validazione di modelli di IA affidabili ed etici. Vengono introdotte nuove definizioni, nuove modalità di selezione dei soggetti ospitanti, regole di finanziamento e criteri di accesso dedicati. Il testo coordina inoltre l’entrata in applicazione con il regolamento europeo sull’IA, per sostenere rapidamente l’ecosistema europeo dell’innovazione.
Modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per introdurre un’iniziativa EuroHPC dedicata alle start-up e all’ecosistema dell’IA, rafforzando l’accesso a supercalcolo e fabbriche di IA nell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica all’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC), ai suoi soggetti ospitanti, ai supercomputer EuroHPC e ai nuovi supercomputer ottimizzati per l’IA, nonché agli Stati partecipanti e ai consorzi ospitanti coinvolti nel finanziamento e nella gestione. Rileva in particolare per start-up, PMI, comunità scientifica e utenti dell’IA che accedono alle infrastrutture e ai servizi di supercalcolo orientati all’IA. Le nuove disposizioni riguardano l’acquisizione, l’adeguamento, la proprietà, l’accesso e la governance delle "fabbriche di IA" situate nell’Unione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento (UE) 2024/1732: iniziativa EuroHPC per le start-up nel settore dell’IA
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per adattare l’impresa comune EuroHPC alla nuova iniziativa europea a favore delle start-up dell’IA affidabile. La ratio, richiamata nei considerando, è quella di mettere a disposizione dell’ecosistema europeo dell’innovazione la capacità di supercalcolo più avanzata dell’Unione, in coordinamento con il regolamento sull’IA e con le altre iniziative europee in materia.
Finalità e contesto normativo
Il testo si inserisce in un contesto di forte accelerazione tecnologica e di competizione globale nel settore dell’intelligenza artificiale. La Commissione, nel settembre 2023, ha annunciato un’iniziativa strategica per rendere disponibili alle start-up europee innovative nel settore dell’IA affidabile le capacità di calcolo ad alte prestazioni dell’Unione, in particolare per l’addestramento dei modelli.
Ambito soggettivo e oggettivo
La riforma incide sul perimetro operativo dell’impresa comune EuroHPC, sui soggetti ospitanti, sui centri dati e sui supercomputer EuroHPC, introducendo una specifica infrastruttura per le "fabbriche di IA". Le nuove regole sono pensate soprattutto per start-up, PMI, comunità della ricerca e innovazione e utenti scientifici che necessitano di accesso a risorse di calcolo avanzate per sviluppare e validare modelli e applicazioni di IA.
Nuove definizioni e nuovo obiettivo dell’impresa comune
L’articolo 2 introduce due concetti chiave. Il "supercomputer ottimizzato per l’IA" è un supercomputer progettato principalmente per l’addestramento di modelli di IA per finalità generali su larga scala e per applicazioni emergenti di IA. La "fabbrica di IA" è invece un’entità centralizzata o distribuita che fornisce un’infrastruttura di servizi di supercalcolo di IA, comprensiva di supercomputer o partizioni dedicate, centro dati associato, accesso dedicato, servizi orientati all’IA e funzioni di attrazione e riunione dei talenti.
Coerentemente, l’articolo 3 viene integrato con un nuovo obiettivo: sviluppare e gestire le fabbriche di IA per sostenere un ecosistema di IA competitivo e innovativo nell’Unione.
Il pilastro delle fabbriche di IA
All’articolo 4 viene aggiunto un nuovo pilastro dedicato a un’IA etica e affidabile. Tale pilastro copre una gamma ampia di attività:
- acquisizione e gestione di supercomputer ottimizzati per l’IA;
- adeguamento dei supercomputer EuroHPC esistenti con capacità di IA;
- accesso dedicato e opportunità eque di accesso per una platea ampia di utenti pubblici e privati, incluse start-up e PMI;
- gestione di centri di servizi di supercalcolo centralizzati o distribuiti orientati all’IA;
- supporto algoritmico, addestramento, prova, valutazione e convalida di sistemi e modelli di IA;
- sviluppo di applicazioni emergenti di IA su larga scala in settori strategici, come salute e assistenza, cambiamenti climatici, robotica e guida connessa e automatizzata;
- gestione di strutture di programmazione adatte ai supercomputer e di altri servizi di supercalcolo per l’abilitazione dell’IA;
- attrazione, riunione e formazione di talenti;
- interazione con le altre fabbriche di IA e cooperazione con le iniziative dell’Unione pertinenti.
Selezione dei soggetti ospitanti e accesso agli utenti
L’articolo 9 introduce criteri specifici per la selezione dei soggetti ospitanti dei supercomputer ottimizzati per l’IA. Tra i criteri figurano la vicinanza o connessione a un centro dati, la capacità strategica di rispondere ai bisogni dell’ecosistema IA, il know-how del team, i piani di cooperazione con altre fabbriche di IA e con le iniziative UE, nonché la capacità di contribuire allo sviluppo del bacino di talenti.
Un soggetto ospitante già esistente può candidarsi per diventare fabbrica di IA a seguito di un invito a manifestare interesse; la selezione deve essere equa e trasparente e richiede che il supercomputer disponga di risorse sufficienti per addestrare modelli di IA su larga scala e per applicazioni emergenti. Inoltre, per i supercomputer ottimizzati per l’IA deve essere istituito uno sportello unico per facilitare l’accesso da parte di start-up, PMI e utilizzatori scientifici.
Acquisizione, finanziamento e proprietà dei supercomputer ottimizzati per l’IA
Il nuovo articolo 12 bis disciplina in dettaglio il regime di acquisizione. L’impresa comune acquista i supercomputer ottimizzati per l’IA e ne diventa proprietaria. Il finanziamento UE può coprire fino al 50% dei costi di acquisizione e fino al 50% dei costi operativi, compresi i servizi di supercalcolo orientati all’IA; il restante costo totale di proprietà è sostenuto dallo Stato partecipante o dai partecipanti al consorzio ospitante, eventualmente con ulteriori contributi.
La scelta del fornitore deve tener conto della sicurezza della catena di approvvigionamento e delle specifiche di gara orientate alla domanda. Il consiglio di direzione può, per motivi di sicurezza, prevedere condizioni di partecipazione dei fornitori o limitarne la partecipazione, anche in relazione all’autonomia strategica dell’Unione quando le azioni siano direttamente connesse a tale obiettivo. I supercomputer devono essere ubicati presso un soggetto ospitante o un centro di supercalcolo situato nell’Unione.
È inoltre prevista una disciplina di lungo periodo: trascorsi almeno cinque anni dal superamento della prova di accettazione, la proprietà può essere trasferita al soggetto ospitante oppure il supercomputer può essere venduto o dismesso. In caso di trasferimento, il soggetto ospitante rimborsa il valore residuo all’impresa comune; in caso di dismissione senza trasferimento, i costi sono ripartiti equamente tra impresa comune e soggetto ospitante.
Adeguamento dei supercomputer esistenti e contributi UE
L’articolo 15 viene riformulato per consentire inviti a manifestare interesse finalizzati all’adeguamento di supercomputer EuroHPC già disponibili, al fine di aumentarne le prestazioni, le capacità di IA o le prestazioni operative, anche mediante acceleratori quantistici. La percentuale del contributo finanziario dell’Unione per i costi di acquisizione e per quelli operativi aggiuntivi dell’adeguamento è collegata alla percentuale prevista per il supercomputer originale. Per i supercomputer a petascala acquisiti durante il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2018/1488, il contributo UE per l’adeguamento può coprire fino al 35% dei costi operativi aggiuntivi.
Regime di utilizzo e condizioni di accesso
L’articolo 16 precisa che i supercomputer ottimizzati per l’IA e quelli adeguati per capacità di IA devono essere utilizzati principalmente per lo sviluppo, la prova, la valutazione e la convalida di modelli di addestramento per finalità generali su larga scala e per applicazioni emergenti di IA, oltre che per soluzioni europee che richiedano calcolo ad alte prestazioni per problemi scientifici.
Il consiglio di direzione deve definire condizioni di accesso speciali, tenendo conto delle esigenze dell’ecosistema delle start-up nel settore dell’IA e della ricerca e innovazione. È espressamente previsto un accesso dedicato per start-up e PMI, e sono ammissibili soltanto proposte per modelli, sistemi e applicazioni di IA affidabili ed etici, coerenti con i valori dell’Unione.
Quota di accesso dell’Unione
L’articolo 17 stabilisce che la quota di tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC quantistici, di fascia alta e ottimizzati per l’IA è proporzionale al contributo finanziario dell’Unione al costo totale di proprietà e non può superare il 50% del tempo di accesso totale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo sottolinea l’esigenza di un’applicazione rapida per coordinarla con la data di applicazione del regolamento sull’IA.
Disposizioni principali
Nuove definizioni nel regolamento EuroHPC
Vengono introdotte le definizioni di "supercomputer ottimizzato per l’IA" e di "fabbrica di IA" nell’articolo 2. È inoltre ampliata la definizione di "supercomputer EuroHPC" per includere supercomputer classici, ibridi classico-quantistici, quantistici e simulatori quantistici.
Nuovo obiettivo dell’impresa comune EuroHPC
All’articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto l’obiettivo di sviluppare e gestire le fabbriche di IA a sostegno di un ecosistema di IA altamente competitivo e innovativo nell’Unione.
Pilastro delle fabbriche di IA e attività ammissibili
All’articolo 4, paragrafo 1, è inserito il pilastro delle fabbriche di IA per un’IA etica e affidabile. Il pilastro comprende l’acquisizione e gestione di supercomputer ottimizzati per l’IA, l’adeguamento di supercomputer esistenti con capacità di IA, l’accesso dedicato a start-up, PMI e altri utenti, la gestione di centri di servizi di supercalcolo orientati all’IA, il supporto all’addestramento, prova, valutazione e convalida di sistemi e modelli di IA, la formazione di talenti e l’interazione con altre fabbriche di IA e con le iniziative UE pertinenti.
Criteri di selezione dei soggetti ospitanti
All’articolo 9 sono introdotti criteri aggiuntivi per i soggetti ospitanti di supercomputer ottimizzati per l’IA, basati su vicinanza o collegamento a un centro dati, visione e capacità di supportare l’ecosistema IA, esperienza del team, cooperazione con altre fabbriche di IA e iniziative UE, e capacità di contribuire allo sviluppo del pool di talenti. Un soggetto ospitante esistente può candidarsi per diventare fabbrica di IA mediante invito a manifestare interesse e selezione equa e trasparente. È previsto inoltre uno sportello unico per gli utenti, incluse start-up, PMI e utilizzatori scientifici, per agevolare l’accesso ai servizi di supporto.
Condizioni specifiche di gestione
All’articolo 10, paragrafo 2, la lettera l) è sostituita per riferirsi alle condizioni specifiche applicabili quando il soggetto ospitante gestisce un supercomputer EuroHPC per uso industriale o un supercomputer ottimizzato per l’IA.
Acquisizione, proprietà e finanziamento dei supercomputer ottimizzati per l’IA
Il nuovo articolo 12 bis prevede che l’impresa comune acquisisca e diventi proprietaria dei supercomputer ottimizzati per l’IA. Il contributo finanziario dell’Unione copre fino al 50% dei costi di acquisizione e fino al 50% dei costi operativi, inclusi i servizi di supercalcolo orientati all’IA; il resto è a carico dello Stato partecipante o degli Stati partecipanti del consorzio ospitante, eventualmente integrato da altri contributi. La selezione del fornitore deve tenere conto della sicurezza della catena di approvvigionamento e delle specifiche orientate alla domanda. È prevista la possibilità per l’impresa comune di fungere da primo utente, condizioni di sicurezza per la partecipazione dei fornitori e collocazione dei supercomputer in un soggetto ospitante o centro di supercalcolo situato nell’Unione. Dopo almeno cinque anni dal superamento della prova di accettazione, la proprietà può essere trasferita al soggetto ospitante, oppure il supercomputer può essere venduto o dismesso secondo decisione del consiglio di direzione; in caso di trasferimento il soggetto ospitante rimborsa il valore residuo.
Adeguamento dei supercomputer EuroHPC esistenti
All’articolo 15, l’impresa comune può lanciare inviti a manifestare interesse per adeguare supercomputer EuroHPC di cui è proprietaria o comproprietaria, per aumentarne la prestazione, le capacità di IA o le prestazioni operative, anche mediante acceleratori quantistici. La disciplina del contributo UE per i costi di acquisizione e operativi dell’adeguamento è riallineata alla percentuale di contributo applicata al supercomputer originario; per i supercomputer a petascala acquisiti nel periodo del regolamento (UE) 2018/1488, il contributo UE copre fino al 35% dei costi operativi aggiuntivi.
Uso prioritario e condizioni speciali di accesso
All’articolo 16 è stabilito che i supercomputer ottimizzati per l’IA e quelli adeguati per capacità di IA sono usati principalmente per sviluppo, prova, valutazione e convalida di modelli di IA per finalità generali e applicazioni emergenti, nonché per soluzioni di IA nell’Unione che richiedono calcolo ad alte prestazioni. Il consiglio di direzione deve definire condizioni di accesso speciali per tali supercomputer, con accesso dedicato a start-up e PMI; sono ammissibili solo proposte per modelli, sistemi e applicazioni di IA affidabili ed etici, coerenti con i valori dell’UE.
Quota di tempo di accesso dell’Unione
All’articolo 17, la quota di tempo di accesso dell’Unione per ciascun supercomputer EuroHPC quantistico, di fascia alta e ottimizzato per l’IA è proporzionale al contributo finanziario dell’Unione e non può superare il 50% del tempo di accesso totale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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