Regolamento (UE) 2024/1685
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1685 della Commissione, del 17 giugno 2024, relativo all’autorizzazione di un preparato di 1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanum glaucophyllum come additivo per mangimi destinati a vacche da latte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza un additivo nutrizionale a base di 1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato estratto da Solanum glaucophyllum, ma solo per vacche da latte e solo mediante bolo come mangime complementare. L’autorizzazione è subordinata a condizioni puntuali su dosaggio, composizione del mangime, modalità di somministrazione, coesistenza con altri integratori e misure di protezione degli utilizzatori. La Commissione fonda la decisione sul parere favorevole dell’EFSA e sulla verifica che siano soddisfatte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003.
Autorizzazione, a condizioni specifiche, del preparato di 1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanum glaucophyllum come additivo per mangimi destinati alle vacche da latte.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato e all’uso, nell’Unione europea, del preparato di 1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanum glaucophyllum. L’autorizzazione riguarda esclusivamente le vacche da latte e soltanto l’impiego in un mangime complementare sotto forma di bolo, destinato a ridurre il rischio di febbre lattea e ipocalcemia subclinica. Restano esclusi gli altri ruminanti da latte, rispetto ai quali la domanda è stata ritirata, e non è consentito l’uso simultaneo con il 25-idrossicolecalciferolo. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Autorizzazione di 1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto da Solanum glaucophyllum come additivo per mangimi destinati a vacche da latte
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1685 autorizza, a livello unionale, un preparato di 1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanum glaucophyllum quale additivo per mangimi. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale, ed è adottata sulla base del parere favorevole dell’EFSA e della verifica della sussistenza delle condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 di tale regolamento.
Contesto e valutazione scientifica
La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il relativo parere EFSA del 29 giugno 2022. Secondo l’Autorità, il preparato è sicuro per le vacche da latte se somministrato per via orale in un bolo contenente 500 μg di sostanza, in un’unica somministrazione nel periodo pre-parto compreso tra nove giorni prima del parto e immediatamente prima del parto. L’EFSA ha inoltre ritenuto il preparato sicuro per consumatori e ambiente e non irritante né sensibilizzante; ha altresì concluso che l’esposizione per inalazione è improbabile per via della forma in bolo. La Commissione richiama anche la mancanza di dati rispetto all’uso su altri ruminanti da latte e la successiva rinuncia del richiedente a tale estensione.
Ambito dell’autorizzazione
L’autorizzazione è limitata alle vacche da latte. Il preparato deve essere impiegato esclusivamente come additivo nutrizionale, nella sottocategoria delle vitamine e sostanze affini chimicamente definite, e solo incorporato in un mangime complementare sotto forma di bolo. L’obiettivo funzionale dichiarato è la riduzione del rischio di febbre lattea e ipocalcemia subclinica.
Condizioni tecniche di impiego
L’allegato stabilisce che l’additivo può essere utilizzato una sola volta durante il periodo pre-parto, da nove giorni prima del parto a immediatamente prima del parto. La somministrazione deve avvenire per via orale in forma di bolo. Inoltre, durante il periodo considerato, devono essere assicurati specifici apporti minimi quotidiani di calcio e magnesio:
- almeno 60 g di calcio per vacca nella settimana precedente al parto e 84 g per vacca fino alla fine della terza settimana di lattazione;
- almeno 18 g di magnesio per vacca nella settimana precedente al parto e 26 g per vacca fino alla fine della terza settimana di lattazione.
Tenori massimi, combinazioni e divieti
La Commissione introduce un tenore massimo di 0,004 mg di 1,25-diidrossicolecalciferolo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. È inoltre previsto un limite per la combinazione con vitamina D3 (colecalciferolo), pari a 0,1 mg/kg di mangime completo. È espressamente vietato l’uso simultaneo con il 25-idrossicolecalciferolo, in ragione delle interazioni richiamate dalla Commissione.
Sicurezza degli utilizzatori
Pur riconoscendo la sicurezza del preparato per le vacche da latte, la Commissione ritiene necessarie misure di tutela per gli utilizzatori durante la manipolazione del prodotto e delle premiscele. Gli operatori del settore dei mangimi devono quindi adottare procedure operative e misure organizzative idonee a ridurre i rischi; se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.
Specifiche dell’additivo e analisi
L’allegato descrive il prodotto come preparato di estratto di Solanum glaucophyllum con un tenore minimo di 1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato dello 0,005%, in forma solida. La sostanza attiva è identificata con formula chimica C27H44O3-x(C6H10O5)n, con n da 1 a 12, e numero CAS 89457-77-2. Per la quantificazione nell’additivo e nel mangime complementare è previsto il metodo LC-MS/MS.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina l’8 luglio 2034.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite", alle condizioni fissate nell’allegato stesso.
Limite soggettivo e funzionale dell’uso
L’allegato limita l’uso alle vacche da latte. L’additivo deve essere incorporato solo in un mangime complementare sotto forma di bolo, per ridurre il rischio di febbre lattea e ipocalcemia subclinica, e può essere usato una sola volta nel periodo pre-parto, da nove giorni prima del parto a immediatamente prima del parto.
Condizioni di composizione e somministrazione
Il bolo deve essere somministrato per via orale una sola volta. Nella settimana precedente al parto e fino alla fine della terza settimana di lattazione devono essere garantiti apporti minimi quotidiani di calcio e magnesio: almeno 60 g di calcio per vacca nella settimana precedente al parto e 84 g per vacca fino alla fine della terza settimana di lattazione; almeno 18 g di magnesio per vacca nella settimana precedente al parto e 26 g per vacca fino alla fine della terza settimana di lattazione.
Tenore massimo e combinazioni vietate
È previsto un tenore massimo di 0,004 mg di 1,25-diidrossicolecalciferolo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Inoltre, il tenore massimo della combinazione con vitamina D3 (colecalciferolo) è fissato a 0,1 mg/kg di mangime completo, e non è consentito l’uso simultaneo con il 25-idrossicolecalciferolo.
Sicurezza degli utilizzatori e misure di protezione
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con tali misure, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.
Specifiche tecniche e metodi di analisi
L’allegato definisce la composizione del preparato, che deve contenere almeno lo 0,005% di 1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato, in forma solida, con caratterizzazione chimica e numero CAS 89457-77-2. Per la quantificazione nell’additivo e nel bolo è previsto il metodo LC-MS/MS.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina l’8 luglio 2034.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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