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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1726

Regolamento (UE) 2024/1726 della Commissione, del 18 giugno 2024, relativo all'introduzione di un contingente tariffario per l'avena a norma del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina

Normativa europea32024R1726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà attuazione alla clausola di salvaguardia automatica prevista dal regolamento (UE) 2024/1392 per l’avena proveniente dall’Ucraina. Poiché i volumi cumulativi delle importazioni dal 1° gennaio 2024 hanno raggiunto la soglia prevista, la Commissione reintroduce il contingente tariffario sospeso n. 09.6703 fino al 31 dicembre 2024 e lo introduce nuovamente dal 1° gennaio 2025. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è applicabile fino al 5 giugno 2025.

Introduzione e reintroduzione del contingente tariffario UE n. 09.6703 per l’avena originaria dell’Ucraina, in attuazione del meccanismo di salvaguardia previsto dal regolamento (UE) 2024/1392.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di avena soggette al contingente tariffario n. 09.6703, nell’ambito delle misure temporanee di liberalizzazione degli scambi applicabili ai prodotti ucraini. Riguarda i rapporti commerciali con l’Ucraina e opera come misura attuativa del meccanismo di salvaguardia automatica previsto dal regolamento (UE) 2024/1392. La reintroduzione del contingente vale fino al 31 dicembre 2024, mentre la sua introduzione a partire dal 1° gennaio 2025 opera fino al 5 giugno 2025, data di applicazione finale del regolamento base.

Introduzione e gestione del contingente tariffario per l’avena ucraina

Il regolamento (UE) 2024/1726 della Commissione attua la misura di salvaguardia automatica prevista dal regolamento (UE) 2024/1392 sulle liberalizzazioni commerciali temporanee concesse ai prodotti ucraini. La Commissione constata che, per l’avena, i volumi cumulativi delle importazioni dal 1° gennaio 2024 hanno raggiunto la soglia che consente il riattivarsi della salvaguardia e, pertanto, reintroduce il contingente tariffario sospeso n. 09.6703.

Contesto normativo e presupposti

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure temporanee adottate dall’Unione a sostegno dell’Ucraina, che avevano sospeso tutti i contingenti tariffari di cui all’allegato I-A dell’accordo di associazione e consentito l’importazione nell’Unione senza dazi doganali dei prodotti interessati. Il regolamento base prevede però una salvaguardia automatica per alcune merci, tra cui l’avena, il pollame, lo zucchero, il granturco, le semole e il miele, da attivarsi al raggiungimento di una soglia di importazioni calcolata sulla media aritmetica dei volumi registrati in specifici periodi di riferimento.

Presupposto specifico per l’avena

Per l’avena, la Commissione afferma che i volumi cumulativi delle importazioni dal 1° gennaio 2024 hanno raggiunto la soglia prevista dall’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392. Viene inoltre evidenziato che tale soglia è inferiore al volume del contingente tariffario corrispondente sospeso, con conseguente necessità di ripristinare il contingente n. 09.6703 fino alla fine del 2024 e di reintrodurlo, con effetto prospettico, dal 1° gennaio 2025.

Disposizioni operative

L’articolo 1 stabilisce la reintroduzione del contingente tariffario n. 09.6703 fino al 31 dicembre 2024. L’articolo 2 dispone la sua introduzione a partire dal 1° gennaio 2025. Il regolamento specifica, nei considerando, che il quantitativo importato nel corso dell’anno civile 2024 deve essere preso in considerazione nella gestione del contingente fino al 31 dicembre 2024, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1392.

Entrata in vigore e durata

Per consentire il rispetto dei termini previsti dal meccanismo di salvaguardia, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è limitata al 5 giugno 2025, in coerenza con la durata del regolamento (UE) 2024/1392. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Reintroduzione del contingente tariffario per il 2024

L’articolo 1 reintroduce fino al 31 dicembre 2024 il contingente tariffario n. 09.6703, precedentemente sospeso ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392.

Introduzione del contingente tariffario dal 1° gennaio 2025

L’articolo 2 dispone che il contingente tariffario n. 09.6703 sia introdotto a partire dal 1° gennaio 2025.

Entrata in vigore e durata di applicazione

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 5 giugno 2025.

Presupposto della misura di salvaguardia

Nei considerando si richiama l’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392, che prevede l’attivazione di una salvaguardia automatica per l’avena quando i volumi cumulativi delle importazioni dal 1° gennaio 2024 raggiungono la media aritmetica dei volumi importati nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023. Si precisa inoltre che il quantitativo importato nel 2024 deve essere considerato nella gestione del contingente fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 8.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganalemisure di salvaguardiacommercio internazionale

Testo integrale

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