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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 687 - Comm. Trib. Prov. Brescia

IMU - Area fabbricabile - Orto frutteto - Pertinenza - Comproprietà - Onere probatorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta e l’area è rimasta assoggettata a IMU. Il contribuente non ha ottenuto il riconoscimento dell’esenzione o dell’esclusione fondata sulla natura pertinenziale, in assenza di prova rigorosa e della relativa dichiarazione. La contemporanea destinazione dell’area al servizio di beni appartenenti a soggetti diversi impedisce comunque di riconoscere il vincolo pertinenziale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l’assoggettamento a IMU dell’area, sostenendo che fosse un terreno agricolo o, comunque, una pertinenza dell’immobile principale. La questione riguardava anche la comproprietà del bene e la prova del rapporto pertinenziale. Secondo il principio affermato, il contribuente deve dimostrare rigorosamente sia l’effettiva destinazione accessoria dell’area sia il vincolo pertinenziale; tale rapporto è escluso quando l’area serve contemporaneamente beni appartenenti a proprietari diversi. Inoltre, la pertinenza deve essere indicata nella dichiarazione IMU, altrimenti l’area resta soggetta a imposizione.

Norme richiamate

  • Normativa IMU sulla qualificazione delle aree edificabili e delle pertinenze

    La qualificazione dell’area dipende dalla sua effettiva natura e destinazione. Un’area edificabile non può essere sottratta all’imposizione come pertinenza senza una prova concreta del vincolo di accessorietà.

  • Normativa sulla dichiarazione IMU

    L’area che il contribuente intende considerare pertinenza deve essere specificamente dichiarata come tale; in mancanza, resta assoggettata a imposta.

  • Articolo 817 del codice civile

    La pertinenza presuppone una destinazione durevole di un bene al servizio o all’ornamento di un altro bene, con elementi oggettivi e soggettivi. Il vincolo non è riconoscibile quando il bene accessorio serve contemporaneamente beni appartenenti a soggetti diversi.

Massime di principio

  • Chi invoca la natura pertinenziale di un’area deve fornire una prova rigorosa della destinazione stabile e funzionale al servizio dell’immobile principale; la mera vicinanza, l’utilizzo di fatto o la qualificazione come orto o frutteto non sono sufficienti.
  • La comproprietà o la presenza di proprietari diversi può impedire il riconoscimento della pertinenza quando l’area serve beni appartenenti a soggetti distinti.
  • Per beneficiare del trattamento fiscale previsto per le pertinenze è necessario indicare espressamente il vincolo nella dichiarazione IMU, quando richiesto; l’omissione può comportare l’assoggettamento dell’area all’imposta.
  • In caso di area potenzialmente edificabile, la destinazione agricola di fatto non esclude automaticamente l’IMU: occorre verificare la qualificazione urbanistica e la disciplina applicabile.
  • La valutazione deve essere effettuata sulla base della situazione concreta, dei titoli di proprietà, della destinazione urbanistica, dell’uso effettivo e della documentazione dichiarativa.

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