Sentenza del 07/10/2016 n. 687 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IMU - Area fabbricabile - Orto frutteto - Pertinenza - Comproprietà - Onere probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta e l’area è rimasta assoggettata a IMU. Il contribuente non ha ottenuto il riconoscimento dell’esenzione o dell’esclusione fondata sulla natura pertinenziale, in assenza di prova rigorosa e della relativa dichiarazione. La contemporanea destinazione dell’area al servizio di beni appartenenti a soggetti diversi impedisce comunque di riconoscere il vincolo pertinenziale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’assoggettamento a IMU dell’area, sostenendo che fosse un terreno agricolo o, comunque, una pertinenza dell’immobile principale. La questione riguardava anche la comproprietà del bene e la prova del rapporto pertinenziale. Secondo il principio affermato, il contribuente deve dimostrare rigorosamente sia l’effettiva destinazione accessoria dell’area sia il vincolo pertinenziale; tale rapporto è escluso quando l’area serve contemporaneamente beni appartenenti a proprietari diversi. Inoltre, la pertinenza deve essere indicata nella dichiarazione IMU, altrimenti l’area resta soggetta a imposizione.
Norme richiamate
Normativa IMU sulla qualificazione delle aree edificabili e delle pertinenze
La qualificazione dell’area dipende dalla sua effettiva natura e destinazione. Un’area edificabile non può essere sottratta all’imposizione come pertinenza senza una prova concreta del vincolo di accessorietà.
Normativa sulla dichiarazione IMU
L’area che il contribuente intende considerare pertinenza deve essere specificamente dichiarata come tale; in mancanza, resta assoggettata a imposta.
Articolo 817 del codice civile
La pertinenza presuppone una destinazione durevole di un bene al servizio o all’ornamento di un altro bene, con elementi oggettivi e soggettivi. Il vincolo non è riconoscibile quando il bene accessorio serve contemporaneamente beni appartenenti a soggetti diversi.
Massime di principio
- Chi invoca la natura pertinenziale di un’area deve fornire una prova rigorosa della destinazione stabile e funzionale al servizio dell’immobile principale; la mera vicinanza, l’utilizzo di fatto o la qualificazione come orto o frutteto non sono sufficienti.
- La comproprietà o la presenza di proprietari diversi può impedire il riconoscimento della pertinenza quando l’area serve beni appartenenti a soggetti distinti.
- Per beneficiare del trattamento fiscale previsto per le pertinenze è necessario indicare espressamente il vincolo nella dichiarazione IMU, quando richiesto; l’omissione può comportare l’assoggettamento dell’area all’imposta.
- In caso di area potenzialmente edificabile, la destinazione agricola di fatto non esclude automaticamente l’IMU: occorre verificare la qualificazione urbanistica e la disciplina applicabile.
- La valutazione deve essere effettuata sulla base della situazione concreta, dei titoli di proprietà, della destinazione urbanistica, dell’uso effettivo e della documentazione dichiarativa.
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