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Sentenza

Sentenza n. 3548/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 21 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 21 settembre 2025, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere sul rilascio del visto per motivi di studio e sulla fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa domanda, nonché la condanna delle amministrazioni a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento dell’amministrazione, che si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche considerando l’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.

    Il rito avverso il silenzio è applicabile alla domanda diretta a ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza; la sopravvenuta attivazione del procedimento determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa la pretesa azionata.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto – sostanziata dalla fissazione, ad opera della Sede diplomatica, del richiesto appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del visto, calendarizzato in data 15 dicembre 2025 – integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio

    La sopravvenuta attività amministrativa che realizza integralmente la pretesa oggetto del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesta dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere quando essa realizza integralmente la pretesa azionata, anche se non è ancora intervenuto il provvedimento finale sul merito dell’istanza.
  • La fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione e formalizzazione di una domanda di visto integra, ai fini del giudizio sul silenzio, l’attivazione del relativo procedimento e il pieno soddisfacimento della specifica pretesa diretta a ottenere tale adempimento.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla ragionevole durata del comportamento amministrativo e dall’attivazione dell’amministrazione in tempi non particolarmente estesi, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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