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Ordinanza

Ordinanza n. 77/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE, - degli atti relativi alla “PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI (Edizione 2026) E SERVIZI CONNESSI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO” mediante la stipula di Accordi Quadro monofornitore indetta da AreaCom, ivi compresi, in particolare: - la Determinazione Dirigenziale n. 62 del 20 febbraio 2026 avente ad oggetto: “Procedura negoziata per la fornitura di “Farmaci Esclusivi (Edizione 2026)” e servizi connessi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo - Determina a contrarre e approvazione atti”, in cui viene definito l'impianto strutturale della procedura (doc. 1) e approvati i relativi atti, ivi compresi, in particolare, la Lettera di invito (doc. 2), il Capitolato tecnico (doc. 3), l'Allegato 1 - Patto di Integrità (doc. 4), l'Allegato 2 - Schema di Accordo Quadro (doc. 5), l'Allegato 3 - Modulo Trattamento dati (doc. 6), l'Allegato 4 - Tabella Elenco Lotti (doc. 7), l'Allegato 5 - Tabella Elenco ATC (doc. 8), la documentazione amministrativa e tecnica della procedura con Prot. AreaCom n. 0000812/26 del 19.02.2026, di contenuto non noto, che costituisce parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 60 del 20 febbraio 2026; - la determinazione n. 70 del 26 febbraio 2026 di rettifica dei documenti di gara (doc. 9); - la lettera di invito rettificata (doc. 10), il Capitolato Tecnico rettificato (doc. 11), l'Allegato 2- Schema di Accordo Quadro rettificato (doc. 12), l'Allegato 4 - Tabella Elenco lotti rettificato (doc. 13); - i chiarimenti resi dalla stazione appaltante (doc. 14) ed in particolare delle “FAQ 1- procedura negoziata farmaci esclusivi” del 25 febbraio 2026, “FAQ 2- procedura negoziata farmaci esclusivi” del 2 marzo 2026 e “FAQ 3- procedura negoziata farmaci esclusivi” del 4 marzo 2026; - di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto, conseguente o connesso, anche di natura istruttoria, ivi comprese le richieste - non conosciute - del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo (Prot. AreaCom 0000677/26 del 13.02.2026 e 0000779/26 del 18.02.2026) con cui la Regione Abruzzo chiedeva di procedere con un affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, NONCHÉ PER LA CONDANNA della resistente all'adozione degli atti conseguenti all'invocato annullamento, ed in ogni caso al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente in forma specifica o per equivalente.

Giustizia amministrativa202600122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura quadriennale di farmaci esclusivi e servizi connessi, inclusi gli atti di gara, le rettifiche e i chiarimenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare anche inaudita altera parte, gli atti relativi alla procedura negoziata indetta da AreaCom per la fornitura di farmaci esclusivi e servizi connessi occorrenti alle aziende sanitarie regionali, nonché gli atti presupposti, comprese le richieste della Regione Abruzzo di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Ha inoltre chiesto l’adozione degli atti conseguenti all’eventuale annullamento e il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli motivi di legittimità dedotti; la posizione sostanziale prospettata consiste nell’interesse dell’impresa a partecipare alla procedura secondo modalità più aderenti alla propria organizzazione aziendale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto, in sede di prima delibazione, che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando fosse conforme al paradigma risultante dal combinato disposto dell’art. 15 del decreto-legge n. 19 del 2026, dell’art. 76, comma 2, lettera b), e dell’art. 59, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, nonché al principio di risultato e ai principi espressi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza all’esigenza di definire rapidamente una procedura diretta a semplificare e garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali per pazienti fragili, rispetto all’interesse della ricorrente a una diversa conformazione della procedura, più aderente alla propria organizzazione. Ha inoltre rilevato che il complessivo confezionamento della gara non appariva prima facie idoneo a impedire la partecipazione dell’impresa, produttrice esclusiva dei farmaci richiesti, operante in un mercato non concorrenziale e consapevole dei fabbisogni, dei prezzi stabiliti dall’AIFA e del massimale di spesa, elementi ritenuti idonei a consentire il governo del rischio d’impresa. Ha escluso anche un pregiudizio economico e imprenditoriale derivante dalla mancata partecipazione, poiché l’impresa avrebbe comunque potuto continuare a fornire i farmaci alle aziende sanitarie regionali mediante le ordinarie modalità di affidamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 13 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 15 d.l. 19/2026

    La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 76, comma 2, lettera b), e all’art. 59 del d.lgs. n. 36/2023, quale fondamento della conformità prima facie della procedura negoziata.

  • art. 76, comma 2, lettera b), d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale paradigma normativo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di farmaci esclusivi.

  • art. 59, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale ulteriore componente del quadro normativo ritenuto prima facie applicabile alla procedura.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina della domanda cautelare.

  • principio di risultato

    Il principio è valorizzato per ritenere giustificata la celere definizione della procedura finalizzata a garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali.

  • sentenza CGUE 17 giugno 2021, C-23/20

    La pronuncia è richiamata come fonte di principi ritenuti compatibili con la procedura negoziata esaminata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di farmaci esclusivi può essere ritenuta prima facie legittima quando trovi fondamento nell’art. 76, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023 e nelle ulteriori disposizioni applicabili alla struttura della procedura.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse alla celere definizione di una procedura diretta a garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali per pazienti fragili può prevalere sull’interesse dell’operatore economico a una conformazione della gara maggiormente aderente alla propria organizzazione imprenditoriale.
  • La particolare configurazione di una procedura di affidamento non determina, di per sé, un pregiudizio cautelativamente rilevante alla partecipazione dell’operatore economico quando il soggetto sia produttore esclusivo dei beni richiesti, operi in un mercato non concorrenziale e conosca fabbisogni, prezzi regolati e massimale di spesa.
  • Il periculum può essere escluso quando la mancata partecipazione alla procedura non impedisca all’operatore economico di continuare a fornire i beni alle amministrazioni mediante ordinarie modalità di affidamento.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaSettori speciali e contratti esclusiFarmaci e dispositivi
RamiContratti pubbliciSanità
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento diretto
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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