Sentenza n. 1323/2026 - Brescia, Sezione 2
per la dichiarazione di nullità e/o per l’annullamento - della dichiarazione di inefficacia prot. n. 0021529 del 17 ottobre 2024 della SCIA prot. 8449 del 26.04.2024 – pe 11300/2024/01255/scia del Comune di Ospitaletto (BS) e di ogni atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dichiarazione di inefficacia della SCIA del 26 aprile 2024 relativa al cambio, senza opere, della destinazione di una porzione del soppalco da spazio tecnico non utilizzabile a superficie produttiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa, proprietaria dell’immobile nel quale esercita l’attività produttiva, ha impugnato la dichiarazione comunale di inefficacia della SCIA del 26 aprile 2024. Con un unico motivo, articolato in più profili, ha dedotto: difetto di motivazione e mancata indicazione delle irregolarità della SCIA; insussistenza dei presupposti per l’autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, poiché lo spazio sarebbe stato sin dall’origine privo di separazioni fisiche rispetto all’area produttiva, non sarebbe provato il suo uso produttivo e sarebbe delimitato da una scaffalatura; avvenuto perfezionamento e intangibilità della SCIA, che il Comune avrebbe illegittimamente utilizzato per contestare la mancata realizzazione di una parete divisoria nel 2007 e nel 2010; illegittimità del verbale di sopralluogo perché sottoscritto soltanto dal responsabile dell’Area; violazione degli obblighi di dialogo e collaborazione e incompletezza delle comunicazioni comunali, compresa quella del 26 novembre 2024 sul ripristino. L’impresa aveva inoltre chiesto tutela cautelare, rappresentando che il titolo era funzionale alla riorganizzazione degli spazi e all’installazione di macchinari per la riduzione dei rischi lavorativi, per i quali aveva ottenuto l’autorizzazione di un contributo INAIL l’11 marzo 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la dichiarazione d’inefficacia, fondata sulla relazione comunale e sul sopralluogo del 30 maggio 2024: lo spazio era accessibile, pavimentato, intonacato, dotato di parapetto, finito e privo di impianti, quindi utilizzabile e non qualificabile come volume tecnico. La SCIA mirava in sostanza a regolarizzare una situazione già realizzata, anziché a rappresentare un intervento nuovo. Ha respinto la censura relativa all’art. 21-nonies: il provvedimento era stato notificato il 17 ottobre 2024, a meno di dodici mesi dalla SCIA del 26 aprile 2024; inoltre, secondo il giudice, la falsa rappresentazione della destinazione dei luoghi consentiva l’intervento in autotutela anche oltre il termine e senza una motivazione ulteriore rispetto al documentato richiamo alla non veridicità della rappresentazione, che esclude l’affidamento legittimo. La conformità urbanistica e la possibile sanabilità dell’abuso non rendevano legittimo il ricorso alla SCIA: occorreva presentare una domanda di sanatoria trasparente e versare la relativa sanzione; una volta concluso il procedimento, lo spazio avrebbe potuto essere destinato all’uso produttivo, mantenendo le modifiche rispetto al titolo originario. Il TAR ha escluso il travisamento circa la necessità di una parete divisoria: la circostanza decisiva era che lo spazio, dichiarato non utilizzabile, fosse invece finito e concretamente fruibile; una parete non avrebbe mutato tale qualificazione. Ha respinto la censura sul verbale perché la verbalizzazione può essere affidata a un singolo soggetto legittimato e il responsabile del procedimento era legittimato ai sensi dell’art. 6 l. 241/1990. Ha respinto anche la censura sulla comunicazione di avvio: essa indicava amministrazione competente, oggetto e responsabile; in ogni caso, ai sensi dell’art. 21-octies, la ricorrente non aveva dimostrato un pregiudizio al contraddittorio, che si era ampiamente svolto. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
In presenza di una falsa rappresentazione, è possibile l’intervento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 in ogni tempo e quindi anche oltre il termine di 18 mesi (ora 12 mesi) di cui al comma 1 della medesima disposizione e senza necessità di una particolare motivazione.
La falsa rappresentazione dei fatti rilevanti consente l’intervento in autotutela anche oltre il termine ordinario e senza una motivazione ulteriore rispetto al documentato richiamo alla rappresentazione non veritiera. Nel caso concreto, il provvedimento era stato comunque adottato entro dodici mesi dalla SCIA.
art. 6 l. 241/1990
A questo proposito è sufficiente rilevare come il verbale sia stato sottoscritto dal responsabile del procedimento, certamente legittimato in tal senso dal disposto dell’art. 6 L. 241 del 1990.
Il responsabile del procedimento è legittimato a sottoscrivere il verbale di sopralluogo; la verbalizzazione non deve essere necessariamente collegiale.
art. 8 l. 241/1990
La comunicazione, infatti, indica l’amministrazione competente, l’oggetto del procedimento promosso e il responsabile del procedimento.
La comunicazione di avvio è stata ritenuta conforme perché riportava l’amministrazione competente, l’oggetto del procedimento e il responsabile del procedimento.
art. 21-octies l. 241/1990
In ogni caso, nel caso di specie può certamente invocarsi l’art. 21 octies L. 241 1990, secondo periodo, oltre al fatto che la ricorrente non abbia chiarito in che modo l’asserita mancanza degli elementi essenziali di cui all’art. 8 L. 241 del 1990 abbia impedito il corretto e completo svolgersi del contraddittorio procedimentale.
L’asserita incompletezza della comunicazione di avvio non determina l’illegittimità dell’atto quando non sia dimostrato che abbia impedito il corretto svolgimento del contraddittorio; nel caso concreto, il contraddittorio si era ampiamente svolto.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
È invece necessaria una domanda di sanatoria formulata in modo trasparente, accompagnata dal versamento della relativa sanzione pecuniaria.
La regolarizzazione dell’abuso edilizio non può essere ottenuta mediante una SCIA che rappresenti come nuova la destinazione già impressa ai luoghi: occorre la specifica domanda di sanatoria e il pagamento della relativa sanzione.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione di un volume come tecnico, rilevano l’assenza di autonomia funzionale e la strumentalità necessaria a impianti tecnologici indispensabili, non altrimenti collocabili nell’edificio. Uno spazio accessibile, finito, pavimentato e privo di impianti non è volume tecnico per il solo fatto di essere così denominato negli elaborati edilizi.
- La falsa rappresentazione da parte del privato della situazione di fatto posta a fondamento di una SCIA o di un titolo favorevole consente l’intervento in autotutela anche oltre il termine ordinario previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990 e impedisce la configurabilità di un affidamento legittimo; l’onere motivazionale può essere assolto mediante il documentato richiamo alla rappresentazione non veritiera.
- Quando la SCIA è utilizzata per attribuire formalmente una nuova destinazione a uno spazio che risulta già concretamente realizzato e fruibile in difformità dal titolo, essa non sostituisce la procedura di sanatoria edilizia. La regolarizzazione richiede un’apposita domanda, formulata rappresentando correttamente la situazione esistente, e il pagamento della sanzione dovuta.
- La verbalizzazione di un sopralluogo amministrativo non richiede normalmente la sottoscrizione di tutti i partecipanti: può essere affidata a un singolo soggetto legittimato dalla legge o dalla posizione organizzativa, compreso il responsabile del procedimento.
- L’irregolarità della comunicazione di avvio non comporta l’annullabilità del provvedimento quando non sia dimostrato che abbia impedito il corretto svolgimento del contraddittorio; la partecipazione effettivamente esercitata può escludere la rilevanza invalidante del vizio ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990.
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