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Sentenza

Sentenza n. 13529/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego n. 60210615/2023, emesso dal Consolato Generale d’Italia a Mosca in data 17.06.2024 e notificato in data 17.06.2024 avente ad oggetto il diniego del visto per motivi di “lavoro autonomo” in favore della richiedente e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali a quello sopra indicato, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202408179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego consolare del visto per motivi di lavoro autonomo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per svolgere in Italia attività professionale di consulenza alle imprese e pianificazione aziendale. Ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, lamentando che il Consolato non avrebbe correttamente valutato l’iscrizione all’associazione ALIM, la pregressa attività professionale, i contratti prodotti, le collaborazioni con la World Bank e l’aggiornamento professionale. Ha inoltre contestato la mancata considerazione dell’iscrizione all’associazione MASTER, sostenendo che entrambe le iscrizioni comprovassero il possesso del requisito richiesto. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 26 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 5 del DPCM 29 dicembre 2022, sostenendo che l’amministrazione avesse erroneamente applicato alla propria posizione il requisito dell’interesse per l’economia nazionale, previsto per gli imprenditori, anziché la disciplina relativa ai liberi professionisti e al lavoro autonomo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Quanto all’iscrizione all’associazione ALIM, ha ritenuto rilevante il fatto sopravvenuto, benché successivo all’istruttoria e al preavviso di diniego, in ragione dell’ampiezza del sindacato giurisdizionale e della cognizione piena del rapporto sottostante. L’amministrazione dovrà verificarne la veridicità e stabilire, in sede di riedizione del potere, se essa integri il requisito previsto dalla disciplina applicabile; tale valutazione non può essere svolta direttamente dal giudice in assenza di istruttoria amministrativa. È stata invece respinta la censura relativa all’associazione MASTER, poiché il diniego aveva valutato l’iscrizione con motivazione non manifestamente irragionevole, rilevando la non coincidenza tra l’attività dell’associazione, riferita all’ingegneria civile, e l’attività di consulenza manageriale e aziendalistica progettata dalla richiedente. Il TAR ha poi ravvisato travisamento dei fatti e insufficienza della motivazione nella mancata considerazione della documentazione relativa ai contratti professionali, alle collaborazioni con la World Bank e all’aggiornamento professionale: il provvedimento aveva considerato soltanto un contratto e non aveva esaminato gli ulteriori documenti. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto incontestata la riconducibilità della fattispecie al lavoro autonomo di cui alla lettera b) dell’art. 5 del decreto flussi; pertanto, il requisito dell’interesse per l’economia nazionale, riferito alla lettera a) sugli imprenditori, è stato giudicato inconferente. In sede di riedizione del potere resta comunque salva la valutazione amministrativa sull’effettività dello scopo di viaggio dichiarato. Il MAECI è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 26 d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale base normativa del visto per lavoro autonomo; il giudice ha esaminato la corretta qualificazione della posizione della richiedente nell’ambito del lavoro autonomo.

  • art. 5 DPCM 29 dicembre 2022

    La lettera b) disciplina il lavoro autonomo dei liberi professionisti e richiede l’iscrizione a un’associazione di categoria; la lettera a), relativa agli imprenditori, concerne invece il requisito dell’interesse per l’economia nazionale, ritenuto inconferente per la fattispecie di lavoro autonomo.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di giurisdizione piena ed effettiva è valorizzato per riconoscere al giudice amministrativo la cognizione diretta del rapporto sottostante e la rilevanza di un elemento fattuale sopravvenuto, ferma la necessità che la relativa verifica sia compiuta dall’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo al diniego di un visto per lavoro autonomo, il giudice amministrativo può conoscere direttamente del rapporto sottostante e valutare la rilevanza di fatti sopravvenuti rispetto all’istruttoria amministrativa, ma non può sostituirsi all’amministrazione quando occorra una verifica istruttoria non ancora compiuta; l’elemento deve quindi essere esaminato in sede di riedizione del potere.
  • Il diniego di un visto è illegittimo per difetto di motivazione e travisamento dei fatti quando l’amministrazione omette di confrontarsi con documentazione rilevante e plurima prodotta dall’interessato, limitandosi a considerare soltanto una parte degli elementi disponibili.
  • Quando la fattispecie è riconducibile al lavoro autonomo o alla libera professione, il requisito dell’interesse per l’economia nazionale previsto per l’attività imprenditoriale non può essere applicato, poiché riguarda una diversa categoria normativa.
  • L’iscrizione a un’associazione di categoria può integrare il requisito previsto per il lavoro autonomo solo se l’amministrazione ne verifichi concretamente la veridicità e l’idoneità rispetto all’attività professionale dichiarata.
  • La riedizione del potere conseguente all’annullamento del diniego deve avvenire alla luce delle deduzioni difensive e della documentazione esaminata nel giudizio, restando salva la discrezionalità amministrativa nella verifica dell’effettività dello scopo di viaggio dichiarato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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