Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1557/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del decreto prot.-OMISSIS- del 30 agosto 2021, notificato in data 24 settembre 2021, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Livorno ha comunicato il rigetto della domanda di emersione presentata in favore del sig. -OMISSIS- dal datore di lavoro -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202200208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di emersione per la produzione di certificati di idoneità alloggiativa contraffatti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il datore di lavoro aveva presentato domanda di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario ai sensi dell'art. 103 d.l. 34/2020. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Livorno aveva respinto l'istanza rilevando, sulla base di una verifica effettuata presso il Comune, che i certificati di idoneità alloggiativa prodotti non erano stati rilasciati dall'ente locale e non corrispondevano a pratiche o istanze realmente presentate. Il ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l'art. 103, comma 18, d.l. 34/2020 sanzionasse con la nullità del contratto di soggiorno soltanto le falsità direttamente contenute nell'istanza, mentre la falsità dell'idoneità alloggiativa, risultante da un documento esterno, non avrebbe dovuto rilevare. L'Amministrazione sosteneva invece che l'idoneità dell'alloggio costituisse parte integrante dell'istanza di emersione e che la sua falsa attestazione determinasse la nullità del contratto di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la sistemazione alloggiativa non sia un elemento estraneo alla domanda di emersione, poiché il modulo richiede l'indicazione dell'ubicazione dell'alloggio e delle modalità di pagamento del canone e contiene l'impegno del datore di lavoro a fornire un alloggio conforme ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica. L'idoneità abitativa costituisce quindi elemento rilevante e costitutivo dell'istanza. La falsa attestazione di tale requisito, anche quando risulti dalla produzione di documenti contraffatti, integra una domanda contenente dati non rispondenti al vero ai sensi dell'art. 103, comma 18, d.l. 34/2020. Ne consegue la nullità del contratto di soggiorno e, ove già rilasciato, la revoca del permesso di soggiorno. Il provvedimento prefettizio è stato pertanto ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 34/2020

    Disciplina la procedura di emersione e regolarizzazione del lavoro irregolare cui si riferiva la domanda presentata dal datore di lavoro.

  • art. 103, comma 18, d.l. 34/2020

    il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’art. 1344 del codice civile […]

    La nullità del contratto di soggiorno opera quando l'istanza contiene dati non veritieri; tra questi rientrano anche quelli concernenti l'idoneità alloggiativa, poiché la sistemazione abitativa è elemento rilevante e costitutivo della domanda di emersione.

  • art. 1344 codice civile

    È richiamato dall'art. 103, comma 18, d.l. 34/2020 quale fondamento della nullità del contratto di soggiorno basato su un'istanza contenente dati non veritieri.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione prevista dall'art. 103 d.l. 34/2020, la sistemazione alloggiativa del lavoratore costituisce elemento rilevante e costitutivo dell'istanza quando il modulo richieda l'indicazione dell'alloggio e il datore di lavoro assuma l'impegno a fornire una sistemazione conforme ai parametri di legge.
  • La falsità concernente l'idoneità alloggiativa, anche se risultante da un documento allegato e non da una dichiarazione testuale inserita nel corpo dell'istanza, integra un'istanza contenente dati non rispondenti al vero ai sensi dell'art. 103, comma 18, d.l. 34/2020.
  • La produzione di certificati di idoneità alloggiativa contraffatti legittima il rigetto della domanda di emersione e comporta, secondo la disciplina richiamata, la nullità del contratto di soggiorno e la revoca del permesso eventualmente rilasciato al lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.