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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23280/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La vicenda nasce dal diniego di apertura di una procedura di concordato preventivo in continuità diretta e dalla successiva dichiarazione di fallimento della società, su richiesta del Pubblico Ministero. La Corte d’Appello aveva confermato l’inammissibilità della domanda concordataria ritenendo la proposta non conforme al modello legale: la relazione del professionista attestatore era giudicata inattendibile e non sufficientemente verificata; i dati contabili posti a base del piano erano ritenuti inattendibili; il credito IVA vantato verso l’Erario appariva aleatorio perché legato a giudizi pendenti di esito incerto; i flussi finanziari attesi dalla riattivazione dell’impresa e dal coinvolgimento di un nuovo partner industriale erano reputati non affidabili per mancanza di dati certi sulla solvibilità del soggetto terzo; inoltre la Corte territoriale aveva rilevato che la proposta non era più attuale quanto alla tempistica di attuazione. Con il ricorso per cassazione la società debitrice ha dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 132 c.p.c., 161 e 162 l.fall. e 1363 c.c., sostenendo che la sentenza d’appello non avesse spiegato perché la relazione attestativa fosse incompleta o inattendibile e che il professionista avesse invece attestato la veridicità dei dati; 2) violazione degli artt. 161 e 162 l.fall., per avere la Corte compiuto un sindacato eccedente i limiti consentiti sulla fattibilità economica del piano, valorizzando immotivatamente la mancata costituzione dell’organo di controllo; 3) violazione degli artt. 161 e 162 l.fall., per avere espresso una prognosi sull’esigibilità del credito IVA e sul rischio dei contenziosi, incidendo indebitamente sull’an e sul quando della soddisfazione dei creditori; 4) violazione degli artt. 161, 186-bis e 162 l.fall., per avere ritenuto inattendibile la stima dei flussi futuri della continuità aziendale sulla base di un controllo giudiziale non consentito; 5) violazione dell’art. 162 l.fall., per avere considerato non attuale la proposta perché i termini di attuazione del piano erano scaduti, senza considerare che il ritardo nell’omologazione non era imputabile alla debitrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, affermando che il giudice può e deve verificare, in sede di ammissione al concordato, la completezza e la coerenza dei dati aziendali e la comprensibilità dei criteri di giudizio dell’attestatore, nonché può sindacare la proposta quando il piano appaia manifestamente inetto o totalmente implausibile. Nel concordato in continuità, tale controllo è ancora più rigoroso perché il piano deve dimostrare la sostenibilità finanziaria della prosecuzione dell’attività e contenere l’indicazione analitica di costi, ricavi e risorse. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva correttamente ravvisato: l’inattendibilità della relazione attestativa, la non affidabilità dei dati contabili, l’incertezza del credito IVA e l’inaffidabilità dei flussi finanziari prospettati. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della tempistica del piano non costituiva una vera ratio decidendi, ma solo un rilievo aggiuntivo sulla non attualità della proposta. Sono state quindi poste a carico della ricorrente le spese di lite e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione; la Corte ha escluso che la sentenza d’appello fosse carente di motivazione al minimo costituzionale

  • art. 1363 c.c.

    richiamato nel primo motivo, ma non è stato ritenuto decisivo; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella decisione

  • art. 161, comma 3, l.fall.

    la relazione del professionista serve a fornire ai creditori una corretta informazione; il giudice può verificarne completezza e comprensibilità

  • art. 162, comma 2, l.fall.

    consente il controllo giudiziale sull’ammissibilità della proposta quando il piano sia non conforme al modello legale o manifestamente inetto

  • art. 186-bis l.fall.

    nel concordato con continuità il piano deve indicare analiticamente costi, ricavi attesi, risorse necessarie e modalità di copertura per dimostrare la sostenibilità finanziaria

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale

  • art. 18 l.fall.

    richiamato solo per qualificare la pendenza del reclamo, senza rilievo decisivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    richiamato per il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo il giudice non valuta la convenienza economica della proposta, riservata ai creditori, ma può controllare la fattibilità giuridica e, nei limiti della manifesta inettitudine, anche la fattibilità economica del piano.
  • Il controllo giudiziale sulla proposta concordataria comprende la verifica della completezza, attendibilità e coerenza dei dati aziendali posti a base del piano e della relazione dell’attestatore, perché tale relazione deve consentire ai creditori un voto consapevole.
  • L’attestazione del professionista non vincola il giudice se risulti fondata su dati incompleti, inattendibili o non verificati in modo adeguato.
  • Nel concordato in continuità aziendale il sindacato sulla fattibilità è particolarmente rigoroso, poiché il piano deve dimostrare in modo analitico la sostenibilità finanziaria della continuità e la capacità di generare flussi idonei al soddisfacimento dei creditori.
  • Un credito rilevante ma subordinato all’esito di contenziosi ancora pendenti può essere valutato dal giudice in termini di affidabilità ed esigibilità ai fini dell’ammissibilità del piano, quando tale incertezza incida sulla concreta realizzabilità della proposta.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile se censura un passaggio non decisivo della motivazione e non coglie la vera ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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