Sentenza del 21/09/2020 n. 19643 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del contribuente e rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza gravata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della societa' contribuente (riconoscendo la tempestività dell'istanza di rimborso). Ha compensato integralmente le spese di lite.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rimborso di maggiori accise pagate a titolo di acconto. La C.T.R. aveva ritenuto decadenza biennale dell'istanza di rimborso perché aveva assunto come dies a quo la presentazione della dichiarazione relativa al 2006 (12/02/2007), con conseguente tardività dell'istanza del 12/02/2010. L'Amministrazione ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'istanza per mancato rispetto dell'art.29 L. 248/1990 (mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate). In Cassazione si è discusso se il termine di decadenza biennale fosse applicabile o se operasse la prescrizione decennale, e quale fosse il corretto dies a quo per la decadenza nei casi di acconti e conguaglio.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 504/1995, articolo 14, comma 2
Stabilisce la decadenza biennale per la richiesta di rimborso dell'accisa indebitamente pagata, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione annuale; la Corte individua come dies a quo la presentazione dell'ultima dichiarazione che chiude il rapporto tributario.
Decreto Legislativo n. 504/1995, articolo 26, comma 8
Dispone che le rate mensili di accisa sono modalita' di adempi-mento frazionato di un unico debito e che il versamento a conguaglio e' effettuato entro febbraio dell'anno successivo; da cio' deriva che gli acconti non sono autonomi adempimenti e il credito risultante dalla dichiarazione costituisce nuovo credito soggetto alla disciplina della dichiarazione.
Decreto Legislativo n. 504/1995, articolo 56
Richiamato in tema di disciplina delle accise e dell'iter di rimborso, come parte del quadro normativo delle imposte sulla produzione e sui consumi.
Legge n. 248/1990, articolo 29
Richiede, secondo l'Amministrazione, una previa comunicazione ad uffici diversi (es. Agenzia delle Entrate) in casi specifici; la Corte ha ritenuto inammissibile il rilievo processuale posto tardivamente in appello e quindi non ha deciso sul merito della presunta omissione.
Decreto Legislativo n. 546/1992, articolo 1, comma 2
Richiamato in relazione ai profili processuali e alla necessaria pronuncia sulle eccezioni preliminari; la Corte ha evidenziato i limiti nel dedurre omissione di pronunzia se l'eccezione non e' stata formulata in modo chiaro e trascritto nel ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile, articolo 112
Regola l'omessa pronunzia; la Corte ha sottolineato che per dedurre omessa pronunzia e' necessario riportare esattamente l'atto o il verbale in cui l'eccezione e' stata proposta e che l'eccezione fosse formulata inequivocabilmente.
Massime di principio
- Nei casi di accertamento di accise, le rate di acconto sono modalita' di pagamento frazionato di un unico debito: il saldo risultante dalla dichiarazione annuale costituisce nuovo credito e la decadenza biennale per il rimborso decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione che chiude il rapporto tributario.
- Quando il credito emerso dalla dichiarazione e' stato automaticamente compensato con successivi acconti ex lege, il credito non e' reclamabile prima della chiusura del rapporto; il dies a quo della decadenza e' la data di presentazione dell'ultima dichiarazione pertinente.
- Le eccezioni di inammissibilita' procedurale (es. mancata comunicazione prevista da norme come la L.248/1990 art.29) vanno sollevate tempestivamente e annotate chiaramente in atto o verbale; l'inerzia o l'emersione tardiva in appello puo' rendere tale eccezione inammissibile in Cassazione.
- Per dedurre omissione di pronunzia in Cassazione e' necessario indicare esattamente l'atto o il verbale in cui l'eccezione e' stata proposta e dimostrarne la formulazione inequivocabile, altrimenti il motivo e' inammissibile.
- In presenza di oscillazioni giurisprudenziali su aspetti tecnici (dies a quo, natura degli acconti), la Corte puo' compensare le spese processuali tra le parti.
- Per ottenere una posizione favorevole in casi analoghi, il contribuente dovrebbe documentare chiaramente la data di presentazione della dichiarazione che chiude il rapporto e conservare le prove delle modalità di compensazione degli acconti.
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