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Ordinanza

Ordinanza n. 2061/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la correzione della sentenza n. 8113 del 6 dicembre 2021, pronunciata da questa sezione sul ricorso 8634 del 2013.

Giustizia amministrativa201308634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato n. 8113/2021, limitatamente all’erronea indicazione delle annate di produzione del latte cui si riferivano i provvedimenti amministrativi impugnati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (istanti per correzione)

Prevale il privato

La controversia

Gli istanti hanno presentato un’istanza di correzione di errore materiale relativa alla sentenza n. 8113 del 6 dicembre 2021. Hanno dedotto che la sentenza indicava erroneamente, nel primo rigo della motivazione, le campagne produttive del latte 1995/1996 e 1996/1997, mentre i provvedimenti di compensazione nazionale oggetto del giudizio riguardavano le annate 1997/1998 e 1998/1999. L’istanza è stata notificata via PEC a tutte le altre parti prima del deposito, ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a.; nessuna parte ha formulato opposizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza, ritenendo sussistente un mero errore materiale o refuso, chiaramente desumibile dal confronto tra la sentenza corretta, gli atti introduttivi dei precedenti gradi di giudizio e la sentenza di primo grado. Ha disposto la correzione del primo rigo della parte motiva della sentenza n. 8113/2021, sostituendo l’indicazione delle annate “1995/1996 e 1996/1997” con quella corretta “1997/1998 e 1998/1999”. Ha ordinato alla segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. Nulla ha disposto sulle spese e sugli onorari della fase di correzione, in assenza di opposizione.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    L’istanza di correzione dell’errore materiale deve essere notificata alle controparti prima del deposito; nel caso concreto tale adempimento è stato regolarmente eseguito, con conseguente integrità del contraddittorio.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    A seguito dell’accoglimento dell’istanza, la segreteria deve effettuare le annotazioni della correzione sulla sentenza.

Massime di principio

  • La procedura di correzione dell’errore materiale nel processo amministrativo è disciplinata dall’art. 86 c.p.a. e richiede che l’istanza sia notificata alle controparti prima del deposito.
  • È correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a. l’erronea indicazione contenuta in una sentenza quando si tratti di un refuso immediatamente riconoscibile dagli atti processuali e la rettifica non alteri il contenuto decisorio della pronuncia.
  • L’errore materiale relativo all’identificazione dell’oggetto del giudizio può essere corretto quando dagli atti introduttivi e dalle pronunce dei precedenti gradi emerga inequivocabilmente quale fosse il provvedimento o il periodo temporale effettivamente controverso.
  • In assenza di opposizione delle altre parti, l’accoglimento dell’istanza di correzione può essere disposto senza regolazione delle spese e degli onorari della relativa fase.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazione

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