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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19192/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava: (i) violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p. per omessa riduzione di un terzo della pena detentiva spettante per il rito abbreviato, con errore nel calcolo della diminuente dopo aver determinato la pena base e gli aumenti per continuazione; (ii) mancata e insufficiente motivazione sul giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e l'aggravante dell'uso dell'arma, con omissione delle ragioni che avrebbero potuto giustificare il riconoscimento delle attenuanti prevalenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il rifiuto di riconoscere la prevalenza delle attenuanti, richiamando le modalità allarmanti della condotta e i precedenti dell'imputato. Il primo motivo è stato invece accolto nella parte relativa all'errore di computo della diminuente per il rito: la Corte ha emendato la pena ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p. senza annullare la sentenza, rideterminando la pena in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa (in luogo di anni uno, mesi nove, giorni venti di reclusione ed euro 500,00 di multa). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto. La Corte ha altresì precisato che non può officiosamente correggere la mancata applicazione della riduzione della metà prevista per la contravvenzione ex art. 4 L. 110/75 quando tale questione non sia stata dedotta, essendo preclusa per il principio indicato dalla giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 442 c.p.p.

    Prevede la diminuzione della pena per il rito abbreviato; la Corte ha rilevato un errore di calcolo nella misura della diminuzione che è stato corretto riducendo la pena di un terzo sul complesso risultante.

  • art. 619, comma 2, c.p.p.

    Consente alla Corte adita di emendare errori materiali o di calcolo senza annullare la sentenza impugnata; qui è stato usato per rettificare la misura della pena in conseguenza dell'erronea applicazione della diminuente.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Norma che disciplina l'aumento per continuazione: la Corte territoriale aveva applicato l'aumento prima di operare la diminuente per il rito e la Cassazione ha confermato tale metodo nel calcolo complessivo.

  • art. 4 L. 110/1975

    Riguarda la contravvenzione connessa al porto d'arma; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita la possibilità di correzione officiosa della mancata applicazione della diminuente prevista per contravvenzioni quando la questione non sia stata dedotta.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Principio di preclusione delle questioni non dedotte: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non è possibile rilevare d'ufficio certe irregolarità di trattamento sanzionatorio quando la relativa doglianza non è stata proposta.

Massime di principio

  • L'errore di calcolo nella determinazione della diminuente per il rito abbreviato può essere corretto dalla Corte di legittimità ai sensi dell'art. 619 c.p.p. senza necessità di annullamento quando la rettifica è meramente di computo.
  • La valutazione comparativa tra attenuanti generiche e aggravanti è una valutazione di merito che, se adeguatamente motivata in appello, non è sindacabile in sede di cassazione salvo vizio di motivazione evidente.
  • La diminuzione per il rito abbreviato si applica sul complesso della pena risultante (pena base più eventuali aumenti quali la continuazione): è quindi importante calcolare correttamente l'ordine operativo delle operazioni di quantificazione della pena.
  • La mancata deduzione di questioni relative a specifiche diminuenti (es. riduzione per contravvenzione) può precluderne la successiva rilevazione in Cassazione: le parti devono dedurre espressamente tutte le doglianze rilevanti in sede di merito per non perdere la possibilità di impugnarle.
  • Quando si impugna per vizi di calcolo della pena, è utile chiedere espressamente la correzione e indicare il criterio operativo di calcolo (pena base, aumenti, applicazione della diminuente) per agevolare l'eventuale rettifica senza annullamento.

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