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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07889/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un correntista aveva convenuto in giudizio la banca presso cui aveva acceso, nel 1988, un'apertura di credito in conto corrente, deducendo la nullità o inefficacia di varie clausole del rapporto: interessi debitori ultralegali parametrati all'uso piazza, capitalizzazione trimestrale degli interessi, criteri indeterminati di computo delle valute, spese e oneri vari. Chiedeva la ripetizione delle somme asseritamente indebitamente trattenute, oltre interessi e risarcimento del danno, nonché l'ordine di esibizione della documentazione contrattuale e contabile e una consulenza tecnica per il ricalcolo del saldo. Il Tribunale rigettava le domande per difetto di prova, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta e non surrogabile tale carenza con i poteri officiosi o con la CTU; la Corte d'appello confermava il rigetto e dichiarava estromessa la fideiubente intervenuta in appello. In cassazione il correntista proponeva cinque motivi: (1) nullità della sentenza per scambio di firme/erronea sottoscrizione del collegio; (2) omesso esame e violazione di legge per avere ritenuto necessaria, ai fini dell'esibizione ex art. 210 c.p.c., una previa richiesta alla banca ex art. 119 TUB, sostenendo che il cliente avesse già assolto l'onere probatorio e potesse chiedere la documentazione direttamente in giudizio; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda di mero accertamento della nullità delle clausole; (4) omesso esame e violazione dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto assorbite le censure su capitalizzazione, commissioni, spese e giorni valuta; (5) nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente sulle domande di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, qualificando l'errore sulla indicazione dell'estensore come mero errore materiale emendabile ex art. 287 c.p.c. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. può essere accolto solo se il cliente abbia preventivamente richiesto alla banca la documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB e la banca non abbia adempiuto nel termine di 90 giorni; la richiesta ex art. 119 TUB è distinta dall'istanza processuale e non coincide con essa. Ha dichiarato inammissibili il terzo, quarto e quinto motivo perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti ritenuto che, mancando la compiuta documentazione dell'andamento del conto, non fosse possibile quantificare le pretese restitutorie, sicché risultava inutile esaminare le denunce di nullità delle clausole, che non avrebbero comunque portato a un risultato recuperatorio. È stata disposta la condanna del ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per vizi di sottoscrizione o motivazione; la Corte esclude la nullità quando l'errore è solo materiale e correggibile.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza; la Corte non ravvisa un vizio invalidante.

  • art. 287 c.p.c.

    l'erronea indicazione dell'estensore è qualificata come errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte esclude il vizio di omesso esame perché le censure non investono la ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; non ravvisata violazione.

  • art. 210 c.p.c.

    l'istanza di esibizione giudiziale è distinta dalla richiesta di documentazione rivolta alla banca; può essere accolta solo se preceduta dall'inadempimento della banca alla richiesta ex art. 119 TUB.

  • art. 212 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 210 c.p.c. per l'ordine di esibizione; non emerge un'autonoma applicazione decisiva.

  • art. 119 TUB

    il cliente può chiedere alla banca la documentazione bancaria anche nel corso del giudizio, ma la richiesta deve essere rivolta alla banca e non può coincidere con l'istanza di esibizione al giudice; il mancato adempimento entro 90 giorni è presupposto per l'ordine ex art. 210 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per l'asserita omissione di pronuncia; la Corte ritiene che le questioni ulteriori siano state assorbite correttamente dalla mancanza di prova del saldo e delle conseguenti pretese restitutorie.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova grava sul correntista che agisce per la ripetizione di indebito e per il ricalcolo del saldo; la mancanza della documentazione contabile impedisce l'accoglimento delle domande.

  • art. 111 Cost.

    invocato sotto il profilo della motivazione del provvedimento; la Corte non ravvisa un vizio motivazionale.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; non conduce a nullità della sentenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24.12.2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal correntista per la ripetizione di addebiti bancari, l'onere di allegare e provare l'andamento completo del rapporto e il saldo su cui si fonda la domanda grava sull'attore; in mancanza della documentazione necessaria, il giudice può rigettare la domanda senza esaminare nel merito le singole contestazioni sulle clausole.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non sostituisce la richiesta di documentazione prevista dall'art. 119 TUB: prima di chiedere al giudice l'esibizione, il cliente deve rivolgersi alla banca per ottenere la documentazione, e l'ordine processuale presuppone l'inadempimento della banca alla richiesta stragiudiziale.
  • La richiesta ex art. 119 TUB può essere formulata anche dopo l'introduzione del giudizio, ma deve restare un atto rivolto alla banca e distinto dall'istanza processuale al giudice; le due iniziative non possono coincidere.
  • In cassazione, le censure che non investono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili, anche se ripropongono questioni effettivamente discusse nei gradi di merito.
  • L'erronea indicazione del consigliere estensore o altre incongruenze meramente materiali del provvedimento non determinano nullità della sentenza quando il documento sia comunque sottoscritto dal giudice competente e l'errore sia emendabile con la correzione materiale.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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